ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08600

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 401 del 27/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: FAVA CLAUDIO
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 27/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 27/03/2015
Stato iter:
13/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2016
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/12/2016

CONCLUSO IL 13/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08600
presentato da
FAVA Claudio
testo di
Venerdì 27 marzo 2015, seduta n. 401

   FAVA. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   mercoledì 18 marzo 2015, a San Pietroburgo in Russia, veniva individuato e sottoposto a fermo di polizia, in esecuzione di un provvedimento emanato dalla direzione distrettuale antimafia di Roma, il latitante Nicola Di Mauro, ritenuto una figura di spicco del clan mafioso dei Fasciani;
   tale clan radicato da tempo sul litorale di Ostia e smantellato a seguito delle operazioni di polizia giudiziaria denominate «Alba Nuova» e «Tramonto» che hanno sin qui portato alla condanna in primo grado per il reato di associazione mafiosa di numerosi esponenti del sodalizio criminale (con sentenza del GUP di Roma, all'esito del processo abbreviato, del 13 gennaio 2014 e sentenza del tribunale di Roma, X sezione penale, all'esito di processo ordinario, del 30 gennaio 2015);
   Nicola Di Mauro è riuscito a sottrarsi alla cattura disposta nell'ambito dell'operazione «Tramonto» che ha portato all'arresto, il 4 marzo 2014, di 15 persone per diversi reati volti a favorire il sodalizio mafioso dei Fasciani di Ostia;
   secondo quanto riferito da alcune testate giornalistiche, Di Mauro è stato rilasciato dall'autorità giudiziaria russa a causa di alcuni vizi formali che inficerebbero la richiesta di cattura ed estradizione del latitante;
   a quanto consta all'interrogante taluni organi di stampa della Federazione russa stanno, a seguito della vicenda della scarcerazione del latitante Di Mauro, criticando il sistema giudiziario del nostro Paese, con particolare riferimento alle modalità di contrasto delle associazioni criminali mafiose –:
   quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare al fine di ottenere l'immediata estradizione di Nicola Di Mauro e per evitare l'ulteriore fuga di questo pericoloso latitante. (4-08600)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 13 dicembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 713
4-08600
presentata da
FAVA Claudio

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante pone all'attenzione la complessa vicenda estradizionale relativa a Nicola Di Mauro, ritenuto un personaggio di spicco della criminalità organizzata romana, chiedendo di indicare quali iniziative il Ministero intenda adottare per ottenere l'estradizione dalla Russia e per porre fine alla sua fuga.
  Dalle informazioni acquisite dalla competente articolazione ministeriale, è emerso che il GIP di Roma, il 26 febbraio 2014, emetteva, nei confronti di Di Mauro, nell'ambito del procedimento penale 845/14 r.g.n.r. e 1018/14 R.G. GIP, ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per i reati di associazione di tipo mafioso e di attribuzione fittizia di valori continuata e aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di favorire detto sodalizio.
  Su richiesta della procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Roma, il 9 gennaio 2015 il Ministero disponeva la diffusione delle ricerche in campo internazionale del Di Mauro. Poiché il ricercato veniva localizzato sul territorio della Federazione russa, il 3 febbraio 2015 veniva formalmente richiesto alle competenti autorità russe l'arresto e la consegna in estradizione del Di Mauro, sulla base della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.
  Il 17 febbraio 2015 il servizio per la cooperazione internazionale di polizia della direzione centrale della polizia criminale comunicava che la procura della Federazione russa non aveva ritenuto sufficienti le informazioni trasmesse a corredo della domanda di estradizione, e chiedeva, dunque, l'invio di documentazione integrativa.
  Pertanto, il 5 marzo 2015 questo Ministero inoltrava, tramite canali diplomatici, alle autorità della Federazione russa una relazione trasmessa dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, relativa ai fatti addebitati all'estradando, nonché copia delle norme di legge violate.
  Il 19 marzo 2015 il servizio per la cooperazione internazionale di Polizia della direzione centrale della Polizia criminale comunicava che il Di Mauro era stato tratto in arresto a fini estradizionali verso l'Italia, e il 20 marzo 2015 il servizio per la cooperazione internazionale di Polizia della direzione centrale della Polizia criminale riferiva che il difensore di Di Mauro aveva presentato, innanzi al competente tribunale russo, una stampa sintetica della sentenza con cui, in esito all'udienza camerale del 10 marzo 2015, la VI Sezione della Suprema Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio l'ordinanza emessa dal Tribunale della libertà di Roma, disponendo trasmettersi gli atti a detto Tribunale «per nuovo esame».
  Il 21 marzo 2015, mentre la procura generale presso la corte di appello di Roma assumeva informazioni circa «l'aggiornata posizione giuridica di Di Mauro, con particolare riguardo alla attuale validità ed eseguibilità dell'ordinanza di custodia cautelare oggetto della domanda di estradizione», il tribunale del distretto amministrativo di Moskovskij di San Pietroburgo respingeva la richiesta di emissione di misure cautelari nei confronti del predetto, ritenendo provato che il provvedimento restrittivo a fondamento della procedura estradizionale fosse stato annullato.
  Con nota del 24 marzo 2015 il GIP presso il Tribunale di Roma precisava come la sentenza del 13 marzo 2015 della Suprema Corte prodotta dal Di Mauro si fosse limitata ad annullare l'ordinanza di inammissibilità, e non già l'originario titolo custodiale, il quale era da considerarsi valido ed efficace.
  Sulla scorta di ciò, il 27 febbraio 2015 il Ministero della giustizia inoltrava alle competenti autorità russe, tramite l'ambasciata di Mosca, nota con cui rappresentava negli esatti termini sopra riportati le vicende relative al giudizio incidentale
de libertate, confermando la domanda di estradizione del Di Mauro.
  Con nota del 20 marzo 2015 l'ambasciata di Mosca comunicava di aver ricevuto per le vie brevi dal servizio Interpol di San Pietroburgo la stampa sintetica della decisione di annullamento della Suprema Corte, prodotta dal difensore del Di Mauro alle autorità russe, corredata di traduzione in lingua russa.
  Dalla lettura della motivazione della sentenza del 10 marzo 2015 della Corte di cassazione si evince chiaramente che l'ordinanza di inammissibilità del gravame emessa dal tribunale della libertà di Roma è stata annullata in quanto, non risultando notificata all'imputato latitante – mediante consegna di copia al difensore
ex articolo 165 del c.p.p. – l'ordinanza impositiva della custodia in carcere, e non potendo tale adempimento ritenersi surrogato dall'avviso di deposito in cancelleria del provvedimento, l'istanza di riesame non poteva considerarsi tardiva.
  L'estradando veniva, tuttavia, posto in libertà, a seguito della declaratoria di inefficacia della misura custodiale
ex articolo 309, comma 10, c.p.p., medio tempore pronunciata dal tribunale del riesame.
  In data 28 maggio 2015 il G.I.P. emetteva nuova ordinanza di custodia cautelare (proc. 60107/14 R.G.N.R. e 12748/15 R.G.GIP) e, conseguentemente questo Dicastero riattivava la procedura estradizionale sulla base del tale nuovo titolo custodiale.
  Le competenti autorità della Federazione russa comunicavano il nuovo arresto del Di Mauro, eseguito in data 25 novembre 2015, a seguito del quale il Ministero provvedeva ad inoltrare la necessaria documentazione estradizionale, nonché le garanzie richieste nel corso della procedura di consegna (in particolare in ordine al rispetto del principio di specialità).
  In data 24 giugno 2016 interveniva, tuttavia, ordinanza di revoca della misura custodiate, nella quale, pur confermandosi la gravità, indiziaria (tra l'altro confermata in fase di merito), l'autorità giudiziaria riteneva cessate le esigenze cautelari.
  Pertanto, in data 27 giugno 2016, il Ministero comunicava, sempre per via diplomatica, l'intervenuta revoca della misura cautelare e revocava la domanda di estradizione.
  Poiché in assenza di un titolo custodiale, sia esso provvisorio o definitivo, non è possibile attivare la procedura estradizionale, allo stato è preclusa al Ministero qualsivoglia iniziativa. Resta, tuttavia, elevata l'attenzione sul caso e provvederemo tempestivamente sulle richieste che l'autorità giudiziaria intenderà avanzare nel prosieguo del procedimento.

Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lotta contro la criminalita'

mafia

estradizione