ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08496

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 396 del 20/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: RAMPELLI FABIO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 20/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 20/03/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 13/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08496
presentato da
RAMPELLI Fabio
testo di
Venerdì 20 marzo 2015, seduta n. 396

   RAMPELLI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   la normativa vigente in materia zoofila, venatoria, ittica e ambientale riconosce poteri di vigilanza in capo alle associazioni di volontariato, dettando disposizioni in merito al riconoscimento, accreditamento e mansioni attribuite alle stesse;
   in particolare, la vigilanza venatoria è riconosciuta dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, che all'articolo 27 dispone che la stessa sia affidata anche «alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;
   in materia di vigilanza zoofila la legge 20 luglio 2004, n. 189, prevede che la vigilanza sul rispetto della medesima legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali sia «affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute»;
   il regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, che reca l'approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca, prevede che «le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private», i quali «debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto», riconoscendo agli stessi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, la «qualità di agenti di polizia giudiziaria»;
   lo status di pubblico ufficiale in capo alle guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale ed ittica è riconosciuto sia in base alla lettura dell'articolo 357 del codice penale, sia sulla base della costante giurisprudenza della Corte di cassazione, che è consolidata nel ritenere che le stesse guardie, pur non essendo agenti di polizia giudiziaria, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza loro assegnate, ricoprano la veste di pubblici ufficiali, se ed in quanto esercitano poteri autoritativi e certificativi nell'ambito dell'attività di protezione della fauna e della tutela ittica, che come patrimonio indisponibile dello Stato attiene ad un interesse pubblico della comunità nazionale;
   tali guardie sono, quindi, pubblici ufficiali quando svolgono le funzioni d'interesse pubblico, che sono loro specificamente ed espressamente attribuite, principio più volte ribadito anche in sede di giustizia amministrativa;
   per quanto attiene alla riconoscibilità delle guardie, l'articolo 254 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede l'obbligo per tutte le guardie particolari giurate di vestire l'uniforme approvata dal prefetto, secondo le procedure fissate dall'articolo 230 del medesimo regolamento;
   attualmente l'attività e le attribuzioni delle associazioni di volontariato che operano nel campo della vigilanza ambientale, zoofila, ittica e venatoria, essendo affidate ai singoli decreti di nomina rilasciate da questure e prefetture non sono omogenee sul territorio nazionale, così come non sono uguali le uniformi, il che, di fatto, impedisce alle stesse associazioni di operare in zone diverse del Paese;
   inoltre, a fronte del riconoscimento dello status di pubblico ufficiale in capo alle guardie giurate che operano nel campo della protezione ambientale ed ittica, non corrisponde analoga attribuzione a quelle attive nella vigilanza zoofila e venatoria, cui è riconosciuta solo la qualifica di pubblico ufficiale –:
   se il Governo non ritenga di adottare le opportune iniziative di competenza volte ad assicurare l'uniformità nei decreti di nomina delle guardie giurate zoofile dei compiti delle stesse e delle qualifiche ad esse attribuite dalla normativa vigente, nonché di promuovere l'adozione di un'unica uniforme su tutto il territorio nazionale;
   a fronte della riforma delle province, quali iniziative si intendano assumere per ricondurre i poteri di nomina delle guardie volontarie ittiche venatorie in capo alle prefetture o alle regioni;
   se non si ritenga di assumere iniziative per estendere a tutte le guardie zoofile appartenenti ad associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nominate dai prefetti ai sensi della legge 189 del 2004, la possibilità di svolgere anche attività di vigilanza venatoria, come già accaduto con riferimento alle guardie dell'ex Ente nazionale protezione animali;
   in che moda si intenda garantire l'informazione alle forze di polizia operanti sul territorio nazionale nei medesimi ambiti della presenza e dei compiti delle guardie giurate volontarie, al fine di promuovere una migliore collaborazione tra le stesse. (4-08496)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

potere di nomina

protezione dell'ambiente

sicurezza e sorveglianza