ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08264

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 385 del 04/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: GALATI GIUSEPPE
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 04/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 04/03/2015
Stato iter:
23/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/11/2016
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/11/2016

CONCLUSO IL 23/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08264
presentato da
GALATI Giuseppe
testo di
Mercoledì 4 marzo 2015, seduta n. 385

   GALATI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, recante «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», ha disposto la riduzione degli uffici del giudice di pace di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto, con trasferimento delle competenze territoriali degli uffici soppressi ai corrispondenti uffici sovraordinati;
   il comma 2 dell'articolo 3 del medesimo decreto, ha previsto la possibilità, per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, di richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento e facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione degli enti medesimi;
   l'interrogante desidera anzitutto mettere in rilievo la forte rigidità dei vincoli già proposti da questa norma, che sembra non tenere conto delle condizioni di forte difficoltà in cui gli enti locali e territoriali, ed in specie a livello comunale, si trovano ad operare. Enti che rappresentano la diramazione terminale dell'apparato amministrativo statale (e che quindi si trovano a fronteggiare in modo immediato e diretto le reali ed effettive problematiche emergenti sui territori) la cui autonomia gestionale e finanziaria è oggetto negli ultimi anni di progressivi tagli lineari, che molto spesso interessano settori cruciali ed estremamente delicati dell'amministrazione pubblica; in questo caso, l'amministrazione della giustizia, strumento indispensabile per la tutela dei primari diritti dei cittadini, costituzionalmente garantiti ed espressione dei principi fondamentali di legalità ed eguaglianza sostanziale;
   il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (cosiddetto «Milleproroghe») convertito con modificazioni dalla legge n. 11 del 2015, ha proposto una parziale modifica della norma di cui sopra (comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012), introducendo un differimento del termine proposto per richiedere il ripristino degli uffici soppressi, al 20 luglio 2015;
   in particolare, la norma introduce la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, le unioni di comuni nonché le comunità montane, di richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, ponendo però i medesimi vincoli ed analoghe stringenti condizioni già previste dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, riproponendo dunque ancora una volta agli enti l'onere, in caso di richiesta di ripristino di tali uffici, di farsi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, ivi compreso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione degli enti medesimi;
   si tratta di una previsione che rischia dunque di rimanere priva di contenuto e a parere dell'interrogante che contrasta con i principi di economia e realismo che dovrebbero caratterizzare l'azione legislativa, e che invece appaiono qui carenti;
   anche la previsione del trasferimento integrale dell'onere dell'amministrazione del servizio a carico degli enti, inoltre, appare all'interrogante non rispondente ai principi di leale cooperazione tra i diversi livelli di governo, nella misura in cui il Governo centrale, nel perseguire l'obiettivo del conseguimento di risparmi di spesa ai fini del riequilibrio del bilanci dello Stato, si limita semplicemente a scaricare voci di spesa per l'amministrazione di diritti essenziali a carico degli enti sotto-ordinati, senza neppure contemplare la possibilità di identificare e praticare soluzioni meno onerose e più efficienti e sostenibili, che distribuiscano equamente il carico dei costi di gestione della pubblica amministrazione tra le entità costitutive dello Stato;
   il Governo pare non aver contemplato, ad esempio, la possibilità di fare ricorso al personale in sovrannumero delle province, per la copertura del fabbisogno di personale amministrativo degli uffici soppressi, ipotesi neppure considerata e che potrebbe rappresentare quantomeno un'attenuante rispetto ai gravosi oneri che vanno delineandosi a carico degli enti;
   l'interrogante desidera portare all'attenzione del Ministro anche la difficoltà e gravosità che questa situazione determina a carico delle sedi circondariali che hanno assorbito gli uffici periferici, strutturalmente e dimensionalmente inadeguate a far fronte al nuovo ingente carico di gestione del servizio di amministrazione della giustizia –:
   se il Ministro sia a conoscenza della situazione di grave difficoltà nella quale sono costretti ad operare gli enti locali e territoriali preposti all'amministrazione della giustizia a seguito delle soppressioni e degli accorpamenti operati nel 2012;
   in quali termini il Ministro ritenga di poter intervenire, al fine di promuovere una revisione delle attuali previsioni, considerate penalizzanti per l'amministrazione della giustizia e per l'effettiva tutela dei diritti di eguaglianza sostanziale dei cittadini. (4-08264)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 novembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 708
4-08264
presentata da
GALATI Giuseppe

  Risposta. — Mediante l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante chiede – nel contesto di una più ampia ricostruzione degli esiti della revisione delle circoscrizioni giudiziarie – quali iniziative possano essere assunte per agevolare il ripristino degli uffici del giudice di pace, tenuto conto degli onerosi impegni richiesti agli enti locali per avviare la procedura di mantenimento.
  Come noto, il Ministero della giustizia ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli Uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi n. 155 e 156 del 7 settembre 2012, e successive modificazioni.
  La revisione degli uffici di primo grado ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione.
  La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa.
  Con particolare riferimento alla riforma della geografia giudiziaria degli uffici del giudice di pace, va evidenziato come, in attuazione della delega concessa al Governo con la legge n. 148 del 2011, sia stata originariamente disposta, tra l'altro, la soppressione di 666 presidi del giudice di pace.
  In corrispondenza della considerevole riduzione delle strutture giudicanti su tutto il territorio nazionale, il legislatore delegato ha, tuttavia, previsto, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012, che gli enti locali interessati potessero richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo, messo a disposizione dagli enti medesimi.
  Con il decreto ministeriale 10 novembre 2014, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal precedente decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione del richiamato articolo 3 del decreto legislativo n. 156, sono state individuate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, valutando positivamente le istanze rispondenti ai requisiti previsti dalla legge e determinando, conseguentemente, l'efficacia del nuovo assetto gestionale dal 16 dicembre 2014.
  Al fine di rivalutare le disponibilità successivamente manifestate dagli enti locali che non si erano tempestivamente avvalsi delle procedure finalizzate al mantenimento degli uffici del giudice di pace, la finestra temporale è stata ulteriormente ampliata.
  È stato, pertanto, possibile rivalutare la soppressione di diversi presidi del giudice di pace in sede di adozione del recente decreto ministeriale del 27 maggio 2016, con il quale è stata definitivamente perfezionata la complessa procedura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 156.
  Con tale decreto, infatti, è stata completata la disciplina del passaggio al nuovo assetto gestionale e si è provveduto alla ricognizione del definitivo assetto delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace, in attuazione delle disposizioni relative al mantenimento degli uffici soppressi con oneri a carico degli enti locali, secondo le disposizioni del citato decreto legislativo e in conformità a quanto prescritto con legge n. 11 del 27 febbraio 2015 ed alle statuizioni della circolare ministeriale del 12 maggio 2015, concernente «Istruzioni per il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n. 11».
  Al fine di agevolare le iniziative che hanno consentito agli enti locali interessati di poter conservare gli uffici del giudice di pace originariamente soppressi, il termine entro cui la formazione del personale destinato agli uffici avrebbe dovuto essere concluso è stato, come noto, successivamente prorogato al 31 maggio 2016 con l'articolo 2-
ter del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
  Per effetto delle determinazioni assunte con il citato decreto ministeriale sono stati, pertanto, ripristinati, con oneri a carico degli enti locali richiedenti, 51 uffici del giudice di pace, coniugando esigenze di prossimità della giurisdizione con le misure di contenimento della spesa pubblica.
  La previsione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012, che consente agli enti locali di ottenere il mantenimento di uffici del giudice di pace soppressi a condizione che si facciano carico dei relativi oneri economici e di personale, ha introdotto un modello di gestione della spesa del tutto innovativo nel nostro ordinamento.
  Con tale norma, infatti, il legislatore, all'esito del progetto di revisione della geografia giudiziaria, ha ritenuto di rimettere alla valutazione degli enti locali l'opzione della permanenza sul territorio di uffici del giudice di pace che erano stati soppressi in quanto risultati non strategici rispetto ai parametri utilizzati in un'ottica di generale efficienza del sistema giustizia.
  Non si è trattato, pertanto, di porre in discussione la tutela dei diritti dei cittadini o di trasferire sui comuni costi di spettanza dell'amministrazione statale, ma della introduzione di un nuovo modello di cooperazione istituzionale, che ha inteso valorizzare il ruolo degli enti locali nella conservazione di presidi risultati, invece, non essenziali nel piano di generale riorganizzazione della geografia giudiziaria e che sarebbero stati, quindi, comunque soppressi.

Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

spese di funzionamento

magistrato non professionale

diritto dell'individuo