ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08241

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 385 del 04/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 04/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 04/03/2015
Stato iter:
15/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/06/2015
PINOTTI ROBERTA MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/06/2015

CONCLUSO IL 15/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08241
presentato da
CATANOSO Basilio
testo di
Mercoledì 4 marzo 2015, seduta n. 385

   CATANOSO. — Al Ministro della difesa. – per sapere – premesso che:
   anche nelle Forze armate italiane, molti militari usufruiscono dei benefici assistenziali riconosciuti dalla normativa ex lege n. 104 del 1992;
   fra questi benefici v’è anche quello del temporaneo trasferimento in un reparto prossimo alla residenza o domicilio del parente invalido;
   per gli appartenenti alle Forze armate, il beneficio del trasferimento temporaneo è, ovviamente, riconosciuto per un periodo pre-stabilito: fin quando il familiare portatore di handicap è in vita;
   nel momento in cui viene a mancare il familiare, il militare dovrà ritornare al proprio reparto di appartenenza, precedente all'ultimo impiego;
   tale principio è sicuramente giusto ed equo, ma bisogna valutare il caso del militare che assiste un familiare handicappato di giovane età e questo può comportare che il decesso possa avvenire dopo 10, 20 o addirittura 25 anni di assistenza. In tal caso, dovrà ritornare a reparto di destinazione;
   in queste condizioni, la persona che usufruisce del beneficio non riesce a programmare la propria vita, in funzione del proprio incerto futuro;
   a questa problematica che riguarda tutto il comparto difesa, sembrerebbe che nessuno si sia mai interessato;
   a giudizio dell'interrogante e senza un ulteriore e, si ritiene superfluo, intervento normativo si potrebbe introdurre una norma regolamentare di applicazione/interpretazione per cui il militare rimanga definitivamente nel reparto di «provvisoria assegnazione» dopo 5/10 anni dalla prima assegnazione attraverso una semplice richiesta al proprio comandante di reparto, il quale esprimerà parere favorevole o non, oppure in base ad una decisione dello Stato maggiore, in base al comportamento del beneficiario negli anni di permanenza al reparto;
   ciò comporterebbe, innanzitutto, un innalzamento dei risultati dei soggetti interessati, oltre che la speranza di trasferimento per i beneficiari che hanno superato detto periodo;
   sono numerosi i militari in queste condizioni e non è giusto provvedere nella forma che il Ministro interrogato riterrà più opportuna –:
   quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato per risolvere le problematiche esposte in premessa. (4-08241)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 15 giugno 2015
nell'allegato B della seduta n. 442
4-08241
presentata da
CATANOSO Basilio

  Risposta. — Il Ministero della difesa tiene nella massima considerazione possibile le esigenze di tutela previste dalla legge n. 104 del 1992 e dalle altre norme di tutela sociale e di assistenza familiare.
  Da parte degli organi tecnici competenti, infatti, vengono posti in essere i movimenti e le assegnazioni di personale (anche avvalendosi dell'istituto dell'assegnazione temporanea previsto dall'articolo 42-
bis del decreto legislativo n. 151 del 2001), quando vi sia possibilità di utile impiego della forza lavorativa nella sede richiesta dagli interessati.
  Tanto premesso, si sottolinea che la disponibilità all'impiego incondizionato da parte del personale militare costituisce un principio generale ed una necessità funzionale e operativa delle Forze armate.
  Al militare destinatario del beneficio previsto dalla legge n. 104 del 1992, infatti, si applica una temporanea limitazione di detto principio generale.
  Invero, nell'ipotesi prevista dalle disposizioni normative in argomento, l'interesse pubblico ad un efficace ed efficiente impiego del personale militare viene controbilanciato, diventando
medio tempore recessivo, da altro interesse pubblico normativamente riconosciuto, concernente l'assistenza al portatore di handicap.
  Soggetto che, in definitiva, rappresenta l'unico beneficiario della norma.
  Il personale militare in servizio permanente effettivo, quindi, nel corso dell'intera carriera, è potenzialmente oggetto a numerosi trasferimenti.
  La invocata stabilizzazione di sede anche dei non più aventi diritto (perché decadute le condizioni di legge) andrebbe a favorire una individuale aspirazione di stabilità di sede che, in quanto tale, risulterebbe discriminatoria nei confronti dei restanti militari.
  Si aggiunga, quale nota di approfondimento, che la provenienza geografica della popolazione militare, concentrata spiccatamente in circostanziati poli, già rende sbilanciato il rapporto tra esigenze di impiego su tutto il territorio nazionale e le richieste personali.
  Detto rapporto risulterebbe ancor più sbilanciato ove si adottassero misure che, saturando nel tempo le posizioni organiche di determinate aree geografiche, andrebbero ad incidere, in maniera significativa, sulla possibilità di favorevole accoglimento di nuove istanze da parte di altro personale avente diritto.

La Ministra della difesaRoberta Pinotti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

personale militare