ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08227

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 384 del 03/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: MARCOLIN MARCO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 03/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 03/03/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08227
presentato da
MARCOLIN Marco
testo di
Martedì 3 marzo 2015, seduta n. 384

   MARCOLIN. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   il gas rappresenta, ad oggi, una delle componenti fondamentali del mix energetico nazionale, oltre ad essere fonte primaria per il settore industriale, domestico e di trasporto;
   per garantire un'efficiente erogazione del servizio, in regime di libera concorrenza, è fondamentale che le regole siano chiare e non discriminatorie, specie in un mercato complesso e strategico come quello del gas naturale;
   dopo decenni di sostanziale monopolio nel settore dei servizi di pubblica utilità da parte delle imprese in partecipazione statale, la legge n. 481 del 14 novembre 1995, è intervenuta «al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizione di economicità e redditività, assicurando la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti»;
   la stessa norma prevede che le Autorità «operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione al controllo del settore di propria competenza per i settori dell'energia e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera»;
   il processo di liberalizzazione ha proseguito negli anni successivi, anzitutto attraverso l'impulso della legislazione europea, direttiva n. 98/30/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 22 giugno 1998 («Direttiva Gas»);
   la liberalizzazione del mercato interno del gas naturale è stata attuata in Italia attraverso il decreto legislativo n. 164 (Decreto Letta), che reca norme comuni in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999;
   l'Autorità per l'energia e il gas ha fissato nel 2002, attraverso la deliberazione n. 137 di quell'anno, le garanzie di libero accesso al servizio di trasporto gas;
   le condizioni per accedere alla rete di trasporto sono definite dal Codice di Rete predisposto dalle aziende di trasporto e approvato dall'Autorità per l'energia, il gas e il sistema idrico;
   il codice di rete di Snam Rete Gas spa attualmente in vigore, secondo quanto previsto dallo stesso codice, costituisce l'insieme delle regole, trasparenti e non discriminatorie, per l'accesso al servizio di trasporto, applicabili a tutto il gas in movimentato e finalizzate all'individuazione di soggetti con i quali l'impresa di trasporto provvede a stipulare il relativo contratto di trasporto (utenti), alla determinazione della capacità di trasporto conferite ed alle relative transazioni, alla definizione degli aspetti che consentono la prestazione del servizio di trasporto gas in condizioni di sicurezza, trasparenza e neutralità (programmi di trasporto, bilanciamento, acquisizione e validazione dei dati di misura, fatturazione, gestione delle emergenze, e altro;
   Snam Rete Gas spa con i suoi 32.306 chilometri di metanodotti è di gran lunga l'attore principale nel sistema di trasporto e dispacciamento del gas naturale in Italia;
   dal 1o gennaio 2012 la holding, che precedentemente portava il nome di Snam Rete Gas spa cambia nome in Snam, riduce la partecipazione di Eni e conferisce alla nuova società Snam Rete Gas, ora controllata, il ramo d'azienda che include il trasporto, il dispacciamento, telecontrollo e misura del gas, tale da configurarla teoricamente, come operatore indipendente in osservanza del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, che ha recepito le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE relative alle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale;
   dagli assetti societari, riportati anche sul sito internet di Snam, si rileva che l'azionariato della holding vede come socio di maggioranza Cassa depositi e prestiti spa con il 30 per cento delle azioni; Eni spa resta tuttavia il secondo detentore di azioni Snam spa con una quota del 8,54;
   il gruppo Eni storicamente non solo ha svolto una funzione primaria nella filiera del gas, ma ha anche assicurato la quasi totalità degli approvvigionamenti, degli stoccaggi e della distribuzione primaria, determinando, nel contempo, un monopolio di fatto che si è protratto ben oltre l'avvio del percorso di liberalizzazione;
   la diminuzione delle quote nella partecipazione societaria di Snam spa ha lasciato svariati attori dubbiosi circa la reale terzietà dell'azienda trasportatrice; inoltre, alcune interpretazioni del Codice di rete di Snam rete Gas spa, giunto alla 45a revisione ha portato alcuni operatori a lamentare addirittura danni economici che sarebbero causati da un atteggiamento ostruzionistico di Snam che si troverebbe in una condizione dominante nel determinare la possibilità di un operatore di entrare o meno in rete;
   sembrerebbe addirittura che nelle consultazioni pubbliche per l'adozione delle delibere da parte dell'AIIGSI, Snam possa esprimere il proprio parere sull'accoglimento o meno delle istanze di accesso agli atti da parte di operatori terzi, su espressa richiesta dell'AEEGSI attraverso la direzione mercati – elettricità e gas;
   lo stringente sistema che consente ad un operatore di intervenire sulla rete di trasporto, definito da un complesso sistema che valuta l'Esposizione potenziale del sistema nei confronti dell'utente (Epsuk) e l'Esposizione massima del sistema nei confronti dell'utente (Mepsuk), mettendolo in relazione ad un sistema di garanzie, contiene, nel suo calcolo e nella sua attuazione, variabili che sarebbero largamente condizionabili da parte della stessa azienda di trasporto, alterando l'accessibilità ad un sistema che dovrebbe essere caratterizzato dal libero mercato –:
   se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di carattere normativo abbia intenzione di apportare per garantire, per ciò che attiene l'attività di trasporto del gas naturale, che l'accesso alle reti e le attività di controllo siano realmente regolati in modo terzo e non discriminatorio e se, inoltre, non ritenga necessario un maggior coinvolgimento nei processi decisionali di tutti gli operatori del sistema. (4-08227)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gas naturale

industria del gas

distribuzione d'energia