ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08215

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 384 del 03/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: VACCA GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 02/03/2015
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 02/03/2015
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 02/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 02/03/2015
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 12/03/2015
Stato iter:
16/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/12/2015
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 21/10/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 16/12/2015

CONCLUSO IL 16/12/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08215
presentato da
VACCA Gianluca
testo di
Martedì 3 marzo 2015, seduta n. 384

   VACCA, DEL GROSSO, SIMONE VALENTE e COLLETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 11 del codice di comportamento sportivo riguardante «Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi», deliberato dal Consiglio nazionale in data 30 ottobre 2012, prevede la sospensione in via cautelare dei tesserati in caso di condanna anche non definitiva e per i delitti indicati nell'allegato A del codice sportivo. L'allegato A del codice, però, non è stato mai aggiornato dopo la delibera dell'ottobre del 2012, tant’è che le novelle inserite dalle leggi successive all'approvazione del codice stesso, non sono tenute in considerazione;
   il reato contro la pubblica amministrazione previsto dall'articolo 317 del codice penale, ad esempio, è stato novellato dalla legge del 6 novembre 2012, n. 190;
   l'articolo 319-quater del codice penale introdotto con la legge del 6 novembre 2012, n. 190, non esisteva quando è stata adottata la delibera di approvazione del codice di comportamento sportivo;
   oltre alle novità introdotte, appena sei giorni dopo l'approvazione del codice di comportamento sportivo, nel codice penale dalla legge del 6 novembre 2012, n. 190, il codice stesso è stato aggiornato di nuovo con le modifiche apportate dalla legge del 15 dicembre 2014, n. 186 e dal decreto-legge del 18 febbraio 2015, n. 7;
   a giudizio dell'interrogante è doveroso aggiornare nel più breve tempo possibile il codice di comportamento sportivo secondo le novità normative che si susseguono nel tempo –:
   se il Governo intenda assumere iniziative nell'ambito delle sue competenze, per chiedere al CONI di aggiornare il codice di comportamento sportivo secondo le novità normative, successive all'ultima revisione ed in particolare l'articolo 11 del citato codice e l'allegato A del medesimo. (4-08215)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 16 dicembre 2015
nell'allegato B della seduta n. 537
4-08215
presentata da
VACCA Gianluca

  Risposta. — In riferimento all'atto di sindacato ispettivo, in esame, si rappresenta che a seguito di apposita richiesta di elementi istruttori, il comitato olimpico nazionale italiano ha comunicato quanto segue:
  «In ordine alla revisione del codice di comportamento sportivo deliberato dal consiglio nazionale dell'ente nella riunione del 30 ottobre 2012, il comitato olimpico nazionale italiano ha precisato che si stanno analizzando proposte di adattamento del codice, anche con riferimento all'articolo 11, alle norme dell'ordinamento statale introdotte successivamente all'emanazione».
  In relazione a quanto precede, il Coni, posto al vertice dell'ordinamento sportivo, esercita le proprie funzioni di organizzazione e potenziamento dello sport nazionale con piena autonomia di giudizio e di azione; è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che, per alcune delibere, provvede di concerto con talune autorità ministeriali. La vigilanza, si concreta nel visionare i provvedimenti di indirizzo, controllo, funzionamento e organizzazione adottati dall'ente, nell'approvazione dello statuto, nell'approvazione del regolamento organico e del regolamento di amministrazione e contabilità, nel potere di disporre lo scioglimento della giunta nazionale e la revoca del presidente per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni e per impossibilità di funzionamento degli organi dell'ente, e nel nominare un commissario straordinario.
  In conclusione la vigilanza garantisce che l'ente compiti di interesse pubblico attribuitigli dalle leggi dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministriClaudio De Vincenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

codice di condotta

codice penale

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