ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08164

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 382 del 26/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 26/02/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 28/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08164
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo di
Giovedì 26 febbraio 2015, seduta n. 382

   GNECCHI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 2 comma 20 della legge n. 335 del 1995 recita: «20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla data del 1o gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1o gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità, continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni»;
   in esito all'applicazione dell'articolo 2, comma 20, della legge n. 335 del 1995 la circolare INPDAP 29 marzo 1996 n. 21, pubblicata sulla GU n. 086 - supplemento 62 del 12 aprile 1996, al punto 5 precisava: «5. Fattispecie derogatoria al conglobamento dell'indennità integrativa speciale: L'articolo 2, comma 20, della legge n. 335 del 1995 stabilisce che le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano a trovare applicazione nei confronti degli iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, come le gestioni pensionistiche amministrate dall'INPDAP, i quali anteriormente alla data del 1o gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio o che avevano in corso, alla predetta data, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità. Giova precisare che detta disposizione si configura come una norma di salvaguardia – secondo quanto espressamente illustrato nella relazione tecnica al disegno di legge divenuto poi legge n. 335, laddove è chiarito che con essa ... si fanno salve talune posizioni giuridiche sostanzialmente maturate in costanza del previgente regime in materia di computo dell'indennità integrativa speciale ... – e, quindi, interessa anche le cessazioni dal 1o gennaio 1995 al 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge n. 335, con la conseguenza che viene presa in considerazione la data di inizio del periodo di trattenimento in servizio, purché decorrente da data anteriore al 1o gennaio 1995, e non quella della richiesta dell'interessato» ... omissis;
   con l'articolo 59 comma 36 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, alla comma 20 sopra richiamato è stato aggiunto il seguente periodo: «36. Al comma 20 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto il seguente periodo: “Le medesime disposizioni si applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni”, omettendo il legislatore di aggiungere le parole: “o al massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza”»;
   ciò ha fortemente penalizzato coloro che avevano maturato la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di provenienza, ad esempio 37 anni anteriormente al 31 dicembre 1994, che avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio prima del 1o gennaio 1995 e che non si visti applicare, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;
   la mancata applicazione della norma di cui sopra, dovuta a quella che appare un palese errore materiale, ha comportato un calcolo del trattamento pensionistico inferiore per coloro, con i requisiti di cui sopra, che sono andati in quiescenza successivamente al 1o gennaio 1995, con ulteriori riflessi negativi anche sulla pensione di reversibilità spettante al superstite –:
   se non ritenga il Ministro interrogato, a fronte di quello che appare palese errore materiale commesso, procedere con atto amministrativo, fornire i necessari elementi interpretativi, al fine di correggere la restrittiva applicazione delle norme sopra richiamate. (4-08164)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prestazione di servizi

ufficio del lavoro

pensionato