ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08144

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 382 del 26/02/2015
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/04359
Firmatari
Primo firmatario: DE LORENZIS DIEGO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 26/02/2015
SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 26/02/2015
LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 26/02/2015
ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 26/02/2015
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 26/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 26/02/2015
Stato iter:
10/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/04/2015
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 10/04/2015

CONCLUSO IL 10/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08144
presentato da
DE LORENZIS Diego
testo di
Giovedì 26 febbraio 2015, seduta n. 382

   DE LORENZIS, NICOLA BIANCHI, SPESSOTTO, LIUZZI, PAOLO NICOLÒ ROMANO e BRESCIA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili consentono ai passeggeri di utilizzare il telefono cellulare a bordo mentre sono in volo sull'Europa tramite la decisione 2008/294/CE della Commissione europea, del 7 aprile 2008, sulle condizioni armonizzate dell'uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Unione europea;
   dal sito di Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile), in particolare dalla pubblicazione di «dati di traffico 2013» che rappresentano una fotografia dello stato attuale del trasporto aereo nazionale, si comprende, i dati delle principali compagnie e il numero dei passeggeri. Alitalia gruppo CAI – Italia: 23.993.486 passeggeri e Ryanair – Irlanda: 23.041.752 passeggeri;
   le linee guida dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) consentono l'utilizzo dei dispositivi elettronici personali (tablet, smartphone, e-reader e lettori mp3) durante tutte le fasi del viaggio aereo. I dispositivi, infatti, devono essere in «modalità aereo», e devono avere tutte le funzioni di trasmissione disattivate;
   Ryanair sulla suddetta questione ha fatto sapere, tramite un comunicato stampa pubblicato in data 6 febbraio 2014 che «tutti i clienti Ryanair possono – con effetto immediato – utilizzare i propri dispositivi elettronici portatili (inclusi tablet, smartphone, e-reader e lettori MP3) per l'intera durata del volo, a condizione che sia stata attivata la modalità “in volo” e che tutte le dimostrazioni/indicazioni sulla sicurezza siano rispettate»;
   la società Alitalia consente ai propri clienti di utilizzare i medesimi dispositivi radiomobili solo durante la fase di crociera in volo in quota, i mentre impone di tenerli spenti anche dopo l'atterraggio vietando categoricamente di accendere i dispositivi, anche esclusivamente in modalità «in volo», fino a quando le porte dell'aeromobile non sono aperte;
   a quanto consta all'interrogante molti passeggeri non rispettano le disposizioni della compagnia Alitalia, disattivando solo le connessioni gps, bluetooth, wi-fi e telefoniche (dati e voce su gsm, umts);
   la differenza dei comportamenti che i passeggeri devono tenere in relazione alla compagnia con la quale volano, può generare facilmente confusione e di conseguenza indurre a disattendere le indicazioni più restrittive adottate da talune compagnie;
   i rischi di interferenze con la strumentazione di bordo degli aeromobili potrebbero comportare il verificarsi di incidenti con conseguenti decessi;
   le compagnie e i fornitori di strumentazione per la navigazione e l'assistenza al volo si dotano secondo standard internazionali di procedure e tecnologie per ridurre al minimo potenziali situazioni di malfunzionamento dovuto alla mancata osservanza da parte dei passeggeri delle indicazioni citate;
   a detta dell'interrogante le sanzioni a carico di coloro che non rispettano le norme sono molto onerose avendo giustamente l'obiettivo di dissuadere i passeggeri dall'adozione di un errato comportamento che possa provocare rischi di notevole entità per la sicurezza aerea –:
   se i ministri siano a conoscenza dei fatti espressi in premessa e quali iniziative di competenza intendano porre in essere al fine di evitare i rischi di interferenze, di cui alla presente interrogazione, tra apparecchiature elettroniche e la strumentazione di bordo degli aeromobili;
   se i Ministri non intendano sollecitare, tramite un atto proprio o delle autorità preposte, le compagnie aeree al recepimento delle normative internazionali citate in premessa al fine di rendere omogenea la loro applicazione indipendentemente dalla compagnia aerea;
   se i Ministri, tramite le autorità preposte, non intendano verificare il rispetto delle normative internazionali citate in premessa al fine di rendere omogenea la loro applicazione indipendentemente dalla compagnia aerea. (4-08144)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 10 aprile 2015
nell'allegato B della seduta n. 406
4-08144
presentata da
DE LORENZIS Diego

  Risposta. — In risposta ai quesiti posti dagli interroganti circa i servizi di comunicazione mobile a bordo dei velivoli, si richiama il regolamento europeo n. 965 del 2012, il quale recita: l'operatore non permette a nessuno di usare dispositivi elettronici portatili (Ped - Portable electronic devices) a bordo dell'aeromobile che possono influenzare negativamente le prestazioni dei sistemi e degli equipaggiamenti dell'aeromobile e adotta tutte le ragionevoli misure per impedirne l'uso.
  L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) ha classificato i dispositivi elettronici portatili utilizzati dai passeggeri in due categorie:
   1. Ped che non emettono trasmissioni di radio frequenze (Rf) in maniera intenzionale. In questa categoria rientrano, ad esempio, computer portatili, foto/video camere, radio Am/Fm, riproduttori digitali audio e video, giochi elettronici;
   2. T-Ped (
Transmitting Ped) che possono emettere intenzionalmente trasmissioni Rf durante lo svolgimento della loro funzione. Essi possono anche svolgere la funzione di Ped, come sopra definita, senza emissione intenzionale di Rf. In questa categoria rientrano, ad esempio, radiocomandi a distanza per giochi elettronici, radio ricetrasmittenti a due vie (noti anche come «radio mobili private»), telefoni cellulari di qualunque tipo, telefoni satellitari, computer portatili con collegamento alla rete di telefonia mobile per lo scambio di dati, sistemi Wi-Fi o Bluetooth. Quando viene disattivata la funzione di «trasmissione», tramite la cosiddetta funzione «modalità volo», i T-Ped funzionano come Ped.
  
L'European aviation safety agency (EASA) richiede che gli operatori aerei che intendono consentire a bordo dei propri aeromobili, da parte dei passeggeri, l'uso dei dispositivi elettronici portatili durante le varie fasi di volo, stabiliscano idonee procedure per assicurare il controllo del loro uso e il rispetto delle condizioni e limitazioni previste.
  Come principio generale, l'Easa (raccomanda di tenere disattivati tutti i Ped a bordo per tutta la durata del volo (dalla chiusura delle porte prima della partenza fino all'apertura delle stesse dopo l'arrivo).
  Sempre secondo l'Easa, eccezioni al principio generale possono essere concesse ai passeggeri, sotto la responsabilità dell'operatore aereo, per le seguenti tipologie di dispositivi elettronici portatili:
   gli equipaggiamenti elettromedicali per necessità fisiologiche dei passeggeri;
   i Ped come definiti nel punto 1 precedente o T-Ped selezionati in funzione Ped prima della partenza del volo, come descritto nel precedente punto 2, possono essere usati in tutte le fasi del volo;
   i T-Ped possono essere usati durante le fasi di volo non critiche (essenzialmente durante la fase di crociera) solamente se l'aeromobile è stato progettato e certificato per tollerare l'uso di questi dispositivi in funzione «trasmittente»;
   tutti i dispositivi elettronici portatili (trasmittenti e non) possono essere utilizzati, previa autorizzazione del comandante del volo, nei casi di prolungata attesa a causa di ritardo prima del decollo, anche con porte chiuse, purché sia disponibile sufficiente tempo affinché gli assistenti di volo possano controllare la cabina passeggeri prima di decollare, oppure in caso di prolungata attesa, dopo l'atterraggio, per raggiungere il parcheggio assegnato all'aeromobile.

  Le procedure che l'operatore aereo deve stabilire, oltre a specificare i casi di uso consentito, nel rispetto delle eccezioni summenzionate, devono prevedere anche le modalità da attuare, da parte degli assistenti di volo, per effettuare il controllo dei passeggeri durante le varie fasi del volo e, quando necessario, intervenire per far rispettare le condizioni e le limitazioni imposte dall'operatore stesso. Deve essere previsto, inoltre, l'obbligo di far spegnere i dispositivi considerati sospetti o che sono ritenuti essere causa di interferenze elettromagnetiche o altri problemi di sicurezza segnalati dal comandante durante il volo, previo coordinamento tra quest'ultimo e il responsabile della cabina passeggeri.
  Per quanto sopra detto, la scelta di autorizzare l'uso di dispositivi elettronici portatili a bordo degli aeromobili, incluse le condizioni e limitazioni con riferimento anche alle varie fasi di volo, è prerogativa e responsabilità dell'operatore aereo nel rispetto dei summenzionati criteri stabiliti dall'Easa.
  L'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), tramite i
team di sorveglianza, effettua l'attività di controllo degli operatori aerei nazionali, verificando l'adeguatezza delle suddette procedure sui rispettivi Operations Manual e accertandone la puntuale e aderente applicazione durante le ispezioni in volo a campione previste dal programma di sorveglianza stabilito per ciascun operatore aereo.
  In sintesi, l'Enac ritiene che la normativa sia adeguata per gestire il rischio interferenze: spetta alle compagnie aeree adottare questa normativa secondo modi, tempi e strumenti che ritengono più opportuni, in funzione degli equipaggiamenti installati sui propri aeromobili.
  Concludendo, una completa armonizzazione di comportamenti tra le diverse compagnie aeree non risulta, al momento, possibile.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasportiMaurizio Lupi.
(Risposta del Governo del 4 marzo 2015)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto aereo

sicurezza aerea

utente dei trasporti