ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08077

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 379 del 20/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: BORDO FRANCO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 20/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 20/02/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08077
presentato da
BORDO Franco
testo di
Venerdì 20 febbraio 2015, seduta n. 379

   FRANCO BORDO. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   con delibera 86/2013/R/IDR del 28 febbraio 2013, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas, il sistema idrico, ha deciso che ha partire dal 1o gennaio 2014 i soggetti che gestiscono l'erogazione dell'acqua possono addebitare a tutte le utenze domestiche un deposito cauzionale per il servizio idrico integrato, pari a 3 mensilità del consumo storico di quella utenza e che questi depositi possono essere addebitati con un minimo di rateizzazione in 2 rate;
   ne può essere richiesto il pagamento a tutte le utenze domestiche, di vecchia e nuova costituzione, tranne gli utenti che hanno le bollette accreditate su conto corrente o carta di credito con un consumo inferiore ai 500 metri cubi all'anno, e verso quelle utenze che sono sottoposte a tutela sociale per ragioni di bisogno economico;
   il consumo domestico medio di una famiglia Italiana di 3 persone è pari a 200 metri cubi l'anno secondo Altroconsumo o di 180 metri cubi l'anno per il Censis;
   si è stabilito di ripartire il rischio morosità sui cittadini perché lo si considera un «costo» dell'erogazione del servizio idrico come lo sono le tubazioni e gli impianti di depurazioni, e quindi soggetto ad essere inserito nelle bollette, a carico dell'universalità dei fruitori del servizio;
   la scelta di far ricadere il rischio morosità in modo preventivo sull'universalità dei beneficiari del servizio, a prescindere dalla loro effettiva personale situazione pagatoria, presenta alcune criticità:
    non si capisce, infatti, il nesso fra l'esenzione dal pagamento per chi ha la bolletta accreditata in banca e chi no; la banca, infatti, in mancanza di credito disponibile sul conto corrente non procede al pagamento, pertanto non vi è alcuna certezza aggiuntiva del pagamento nella domiciliazione bancaria delle utenze;
    la volontà di non gravare con il deposito cauzionale su coloro che utilizzano l'acqua esclusivamente per un consumo domestico personale (cioè non per la piscina o per il giardino) prevista dall'esenzione per i soggetti sotto i 500 metri cubi l'anno di consumo, viene vanificata proprio nei confronti dei soggetti più deboli (anziani o persone in difficoltà economica) che per cultura o per ragioni economiche non hanno o non utilizzano carte di credito e conti correnti;
    il prelievo preventivo presso tutti i cittadini di un possibile costo morosità avviene in riferimento ad un evento che potrebbe anche non verificarsi mai;
   la mancata esenzione per coloro che, anche in presenza di un consumo minimo (sotto i 500 metri cubi l'anno), che non vengono esentati dal pagamento del deposito cauzionale in quanto «colpevoli» di non avere un conto corrente o una carta di credito sui quali domiciliare la bolletta, rappresenta ad avviso dell'interrogante una palese ingiustizia, nei confronti dei soggetti più deboli, che nei fatti vanifica in parte lo scopo della soglia dei 500 metri cubi come area di non applicazione del deposito cauzionale;
   l'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 481 del 1995, stabilisce che l'Autorità emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione;
   l'articolo 2, comma 37, della legge 481 del 1995 prevede che le determinazioni dell'Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica integrazione del regolamento di servizio predisposto dal soggetto esercente il servizio;
   l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201 del 2011 ha trasferito all'Autorità «le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici», precisando che tali funzioni «vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481» sopprimendo contestualmente l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
   l'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 precisa le finalità che la regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione a usi misti civili e industriali deve perseguire, tra cui la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti e la gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario;
   l'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite ex lege all'Autorità –:
   alla luce di quanto sopra illustrato, se non ritenga di dover assumere le opportune iniziative, al fine di modificare l'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 che stabilisce i poteri dell'Autorità in merito alla definizione delle tariffe del servizio idrico, eventualmente integrandole con delle linee guida che assicurino adeguate tutele ai soggetti più deboli richiamati in premessa, e quali ulteriori iniziative, anche normative, intenda assumere per rispondere alle criticità sopra illustrate. (4-08077)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

garanzia

protezione del consumatore

credito