ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07852

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 374 del 10/02/2015
Trasformazioni
Trasformato il 31/03/2015 in 5/05222
Firmatari
Primo firmatario: OLIARO ROBERTA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 10/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 10/02/2015
Stato iter:
31/03/2015
Fasi iter:

TRASFORMA IL 31/03/2015

TRASFORMATO IL 31/03/2015

CONCLUSO IL 31/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07852
presentato da
OLIARO Roberta
testo di
Martedì 10 febbraio 2015, seduta n. 374

   OLIARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha riformulato l'articolo 303 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle leggi doganali) concernente il regime sanzionatorio doganale;
   le sanzioni doganali, applicate precedentemente alla modifica dell'articolo 303 in misura proporzionale in base alla gravità della violazione (la sanzione minima era pari all'ammontare dei maggiori diritti accertati), sono state rideterminate in misura fissa per scaglioni di maggiori diritti doganali accertati;
   in particolare, il novellato articolo 303 del TULD, al crescere fino a 4.000 euro dei maggiori diritti doganali accertati, prevede un inasprimento fino a 30.000 euro della sanzione minima (con incidenza del 750 per cento), dopodiché la sanzione rimane fissa anche a fronte di accertamenti di milioni di euro, con incidenza della sanzione vicina allo zero;
   è stata soppressa la disposizione che riduceva l'importo delle sanzioni nel caso in cui i maggiori diritti accertati derivassero da errori commessi in buona fede (ad esempio errori di calcolo, di conversione di valuta), riscontrabili dalla stessa documentazione allegata alla dichiarazione doganale;
   in tema di sanzioni amministrative vige il principio comunitario della proporzionalità della sanzione; in particolare il codice doganale comunitario stabilisce che le sanzioni doganali, fissate dai singoli Stati membri, devono essere «effettive, proporzionate e dissuasive» (articolo 42 regolamento (UE) n. 952/2013);
   il suddetto principio della proporzionalità è stato anche recentemente ribadito dalla sentenza Equoland del 17 luglio 2014, causa C-272/13;
   l'articolo 10 dello statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) prevede la tutela del contribuente per errori in buona fede;
   la soppressione dell'esimente per gli errori in buona fede comporta che non ci sia più una diversificazione di trattamento sanzionatorio tra chi compie errori di compilazione nella dichiarazione doganale senza intenzione (ed, infatti, contestualmente allega tutta la documentazione con l'indicazione dei dati) e chi volutamente commette errori in frode allo Stato;
   addirittura in alcuni casi, nonostante dalla revisione dell'accertamento doganale scaturisca che l'operatore abbia versato diritti in misura maggiore di quelli effettivamente dovuti, l'applicazione puntigliosa dell'articolo 303 comporta comunque l'applicazione di una sanzione (ad esempio, in un caso reale, a fronte di 70 euro di diritti doganali versati in più è stata applicata una sanzione di 5.000 euro);
   il nuovo regime sanzionatorio del citato articolo 303 risulta violare tanto il principio della proporzionalità, quanto, per violazioni più gravi, anche quello della dissuasione;
   tale regime, punendo in maniera spropositata le violazioni minori, fisiologiche ed ineliminabili, anche se commesse in buona fede, può contribuire ad indurre gli operatori a dirottare il proprio traffico verso dogane meno punitive –:
   se non ritenga opportuno, anche al fine di scongiurare un possibile ricorso degli operatori agli organismi comunitari, di assumere iniziative per modificare l'articolo 303 del TULD al fine di ricondurre il regime sanzionatorio doganale a principi di proporzionalità ed equità. (4-07852)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regolamentazione doganale

diritto comunitario

regime doganale comunitario