Legislatura: 17Seduta di annuncio: 362 del 14/01/2015
Primo firmatario: CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 14/01/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 14/01/2015
CATANOSO. —
Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
. — Per sapere – premesso che:
Il nuovo articolo 2135 del codice civile ha esteso il novero delle attività «legalmente» agricole;
il 1° comma del nuovo articolo 2135 stabilisce: «È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse»;
il 2° comma considera agraria anche l'attività di sfruttamento delle acque dolci, salmastre o salate. Questa soluzione comporta che l'attività agricola si estenda ben oltre l'allevamento di animali o piante che si ottengono (o che si potrebbero ottenere) sul terreno, per coprire tutte le ipotesi di allevamento possibile su terra e in acqua, la quale può essere dolce (laghi, fiumi, valli d'acqua dolce), salmastra (valli salmastre) o salata (valli d'acqua salata e lo stesso mare);
Il 3° comma dell'articolo 2135 del codice civile si occupa delle attività connesse tipiche che vengono elencate, anche prolissamente, in modo molto diffuso: «manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento d'animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero la ricezione ed ospitalità come definite dalla legge»;
la nuova definizione di imprenditore ittico è contenuta nel decreto legislativo n. 226/2001, trae ispirazione dal diritto comunitario ed assimila ai prodotti agricoli anche «pesci, crostacei e molluschi», compresi nell'allegato I del trattato Ce (12). Pertanto sia la pesca, che pure è attività estrattiva, che l'acquacoltura, come si è visto prima, appunto per l'influenza del diritto comunitario, è stata assimilata, a giudizio dell'odierno interrogante, al settore agrario;
l'imprenditore ittico, definito all'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2001 dedicato alla «pesca e acquacoltura», è assimilato all'imprenditore agricolo come recita testualmente il 3° comma dell'articolo 2 dello stesso decreto: «Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo», e le attività connesse del pescatore sono di una ampiezza addirittura maggiore di quelle corrispondenti dell'imprenditore agricolo, comprendendo turismo, lavorazione, conservazione, commercializzazione e promozione pubblicitaria del pescato;
si può, quindi, ritenere che un insediamento produttivo (lavorazione, conservazione e commercializzazione del pescato) posto in essere da un «imprenditore ittico» come definito, per ultimo, dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 12 gennaio 2012, su di un terreno agricolo possa considerarsi assimilato ad un insediamento produttivo agricolo e, pertanto, avere applicata la relativa normativa ed i relativi criteri edificatori –:
quali iniziative, di natura normativa, intenda adottare il Ministro interrogato al fine di dirimere dubbi e/o controverse interpretazioni in materia, onde consentire agli imprenditori ittici di godere delle agevolazioni previste dalla normativa vigente per gli assimilati imprenditori agricoli. (4-07510)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):allevamento
trattato CE
commercializzazione