ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07139

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 344 del 03/12/2014
Trasformazioni
Trasformato il 10/12/2014 in 5/04252
Firmatari
Primo firmatario: GALLO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/12/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014
BATTELLI SERGIO MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 03/12/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 03/12/2014
Stato iter:
10/12/2014
Fasi iter:

TRASFORMA IL 10/12/2014

TRASFORMATO IL 10/12/2014

CONCLUSO IL 10/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07139
presentato da
GALLO Luigi
testo di
Mercoledì 3 dicembre 2014, seduta n. 344

   LUIGI GALLO, MARZANA, SIMONE VALENTE, BATTELLI, DALL'OSSO, GRILLO, LOREFICE, MANTERO, SILVIA GIORDANO, VACCA, SIBILIA e DI BENEDETTO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   in base agli articoli 3 e 34 della Costituzione, a tutti sono garantiti il diritto alla salute e quello all'istruzione, intesi come un unico diritto alla tutela della persona. Misure come la docenza di sostegno, la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare per gli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (che, negli ultimi due casi, si vedono inoltre impossibilitati alla frequenza scolastica) costituiscono la risposta della società alle esigenze di crescita e di benessere;
   la legge n. 104 del 1992, che riconosce e tutela, per i disabili, la partecipazione alla vita sociale specie in luoghi quali la scuola, all'articolo 12, individua la diagnosi funzionale (DF), il profilo dinamico nazionale (PDF) e il piano educativo individualizzato (PEI) come strumenti necessari all'effettiva integrazione degli alunni con disabilità. Come precisato nel decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, tali documenti, redatti in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, hanno lo scopo di riscontrare le potenzialità funzionali dell'alunno con disabilità e sulla base di queste costruire adeguati percorsi di autonomia, di socializzazione e di apprendimento;
   l'articolo 40 della legge n. 449 del 1997 prevedeva l'attivazione di un posto in organico per il sostegno ogni 138 alunni frequentanti le scuole pubbliche della provincia. La legge n. 296 del 2006 e la legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) hanno abrogato tale criterio per la formazione dell'organico di diritto dei posti di sostegno, individuando un nuovo parametro che, a livello nazionale, non può superare il rapporto medio di un insegnante ogni due alunni con disabilità obbligando così al mancato del rispetto del principio fondamentale (con finalità di integrazione e inclusione) per cui non debba esserci più di un alunno disabile per classe;
   nell'anno scolastico 2013/2014 gli alunni con disabilità erano 209.814. Per l'anno scolastico appena iniziato il numero salirà a 210.909. A fronte di questo incremento, il contingente finale è comunque previsto in non più di 110 mila professori e maestri (con una probabile riduzione rispetto ai 110.216 dell'anno scorso). In Italia il rapporto medio di docenti/alunni continua ad essere quello di 1:2, con alcune punte di 1:3 alle scuole superiori di secondo grado di alcune regioni. In Campania, per 21.305 alunni con disabilità, l'organico di insegnanti di sostegno si attesta a 10.596, lasciando «scoperta» più della metà degli alunni aventi diritto. Nel nostro Paese, infatti, uno studente con disabilità è costretto a partecipare, in media, a sole 14 ore di didattica a scuola, a fronte delle 30 complessive;
   per quanto concerne i nuovi posti in organico di diritto ai sensi del decreto-legge n. 104 del 2013, con le note protocollo nn. 7955 e 7957 del 7 agosto 2014, analizzando i dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle immissioni in ruolo 2014/2015 per il personale docente (compreso quello di sostegno) e ATA, si è assistito ad un notevole disquilibrio geografico nella ripartizione del contingente. Il nord si aggiudica il 45,59 per cento del totale, a dispetto del centro, del sud e delle isole, rispettivamente al 27,26 per cento, 17,65 per cento e 9,49 per cento. Le regioni più penalizzate sono la Campania, la Calabria, la Sicilia, la Puglia e la Basilicata;
   per quanto concerne gli interventi formativi a domicilio per gli alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni, il cui riferimento imprescindibile è il Vademecum per l'istruzione domiciliare del 2003, vi sono specifici finanziamenti ministeriali, da definire per ciascun anno scolastico (legge n. 440 del 1997). Il Vademecum del 2003 sottolinea gli aspetti essenziali ed oggettivi che concedono la possibilità di erogare il servizio di istruzione domiciliare senza che vi possa essere reticenza alcuna da parte dell'istituzione scolastica. In primo luogo perché esplicita quali siano le patologie effettive di fronte alle quali il servizio diventa una necessità tangibile per l'alunno e non sia possibile in alcun modo recedere, ignorando del tutto l'evento gravoso della malattia o della terapia invalidante che, seppur temporanea, impedisce la fruizione del diritto all'educazione e all'istruzione; in secondo luogo perché il documento richiamato precisa quali debbano essere gli atti formali da adempiere per la gestione del servizio. La circolare ministeriale n. 60 del 16 luglio 2012, nota prot. n. 4439, a proposito di istruzione domiciliare, sottolinea che «in casi di necessità e per periodi temporanei, al fine di evitare che prolungate assenze per malattie possano pregiudicare l'esito finale dell'anno scolastico, e considerato, altresì, il positivo impatto psicologico che la scuola ha sul percorso terapeutico del minore malato, è consentito il ricorso all'istruzione domiciliare, secondo i criteri e le indicazioni riportati nel “Vademecum per l'istruzione domiciliare”, che continua ad essere il riferimento per la procedura da attivare». La questione resta sempre disciplinata da detto Vademecum che diventa strumento orientativo delle scuole, anche se, oltre all'indicazione delle patologie che permettono di leggere chiaramente in quali condizioni il servizio di istruzione domiciliare diventi un diritto, nel documento viene altresì specificato che «il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Il servizio in questione può essere erogato anche nel caso in cui il periodo temporale, comunque non inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare oppure siano previsti ed autorizzati dalla struttura sanitaria eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare» e che gli organi competenti alla gestione del servizio sono gli uffici scolastici regionali ai quali le scuole possono rivolgersi per ottenere le risorse necessarie. «La scuola interessata dovrà elaborare un progetto di offerta formativa nei confronti dell'alunno impedito alla frequenza scolastica, con l'indicazione del numero dei docenti coinvolti e delle ore di lezione previste. Il progetto dovrà essere approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d'Istituto, in apposite sedute d'urgenza previste dal dirigente scolastico, ed inserito nel POF. La richiesta, con allegata certificazione sanitaria, e il progetto elaborato verranno presentati al competente ufficio scolastico regionale che procederà alla valutazione della documentazione presentata, ai fini dell'approvazione e della successiva assegnazione delle risorse. Poiché potrebbero essere più d'una le richieste avanzate e non tutte presentate all'inizio dell'anno scolastico, le direzioni generali regionali procederanno, eventualmente attraverso un'apposita commissione di valutazione, ad elaborare un elenco di priorità degli interventi, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili»;
   la direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 dicembre 2012 «Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica» e la relativa C.M. del 6 marzo 2013 n. 8, che ne stabilisce le indicazioni operative, hanno delineato le strategie inclusive della scuola italiana per gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà con l'espresso intento di completare il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità della comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: «svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse». Appare evidente, però, che gli alunni in difficoltà che ricadono nelle succitate categorie non avranno diritto né al sostegno specializzato né ad un PEI (Piano educativo individualizzato), bensì solamente un PDP (piano didattico personalizzato, in estensione a quanto previsto dalla legge 8 ottobre 2010 n. 170) che sarà attuato dagli stessi insegnanti in classe. Se la normativa da un lato ha il merito di porre l'accento su tali bisogni (DSA, ADHD, Funzionamento intellettivo limite o FIL, ecc.), dall'altra esclude de facto tali allievi, che rappresentano una fetta significativa della popolazione studentesca totale, dall'opportunità di usufruire di un sostegno specializzato, che viene preservato solo per le disabilità gravi. A tal proposito, si fa presente che, al fine di vedersi riconosciuti i benefici di cui alla legge n. 104 del 1992, le famiglie degli allievi sono obbligate ad un complesso e oneroso, oltre che faticoso, iter burocratico;
   come diffuso da numerose testate giornalistiche in data 9 ottobre 2014, Angela Marra, mamma della piccola Karol (di 6 anni e che dovrebbe frequentare la seconda elementare dell'istituto Ferdinando Russo di Pianura, Napoli) che, ammalatasi per la seconda volta di leucemia e attualmente alle prese con terapie chemioterapiche, si è vista negare la possibilità di usufruire dell'insegnamento domiciliare e quindi, del diritto allo studio previsto dalla Costituzione. Angela Marra ha dunque scritto una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, spiegando che l'istituzione scolastica e il provveditorato, ad oggi, sostengono che non vi siano fondi sufficienti per un insegnante domiciliare per la propria figlia, malgrado possieda i requisiti di cui sopra in base alla legge n. 104 del 1992 e alla normativa, vigente in materia di istruzione domiciliare;
   malgrado quanto stabilito dalla normativa finora citata, con particolare riferimento alla Risoluzione approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 31 luglio 2014 – Doc. XXIV n. 32 –, che, ponendo l'accento sul ruolo cruciale della continuità didattica ed educativa al fine di garantire e tutelare l'effettivo godimento del diritto all'istruzione per tutti i cittadini, con particolare attenzione, a quanti hanno oggettive, difficoltà, impegna il Governo ad un maggiore tempestività nell'assegnazione delle risorse professionali di supporto agli alunni con disabilità e che tenga conto del fabbisogno di organico e delle effettive esigenze di ciascuno, si verificano tuttora casi inaccettabili come quello del Liceo Artistico Statale «SS. Apostoli» di Napoli ove il Dirigente Scolastico ha inviato, con prot. n. 836/B8 del 17 febbraio 2014, i genitori degli alunni con disabilità ad occuparsi essi stessi dei bisogni materiali dei propri figli a scuola e/o ad autotassarsi al fine di individuare un assistente materiale privato manifestando successivamente, con prot. n. 4475 del 2 ottobre 2014 (comunicazione al Presidente del Consiglio di Istituto), di non ritenere la continuità didattica condizione fondamentale per l'attribuzione classi; la tutela del diritto ad un'istruzione continuativa è stata manifestata anche dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (sezione ottava) che, con ordinanza n. 857/14, ha accolto l'istanza cautelare dei genitori di un alunno con disabilità grave malgrado il carattere d'urgenza del ricorso, depositato in data 21 novembre 2013 (numero di registro generale 5934/13), tale ordinanza di assegnazione delle ore di sostegno è stata pronunciata solo alla fine dell'anno scolastico, anche a causa del ritardo dell'istituto scolastico nel depositare il P.E.I. dando esecuzione alle ordinanze istruttorie del tribunale (n. 1149/2014 e 2155/2014); tale istituto scolastico, per l'elaborazione dei piani educativi individualizzati non ha coinvolto, come previsto dall'articolo 12 della legge n. 104 del 1992 e dal conseguente atto di indirizzo emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, articolo 5 comma 2 («Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psicopedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno»), né i genitori degli alunni né esperti esterni al fine di dare vita ad un vero dialogo utile all'individuazione del progetto educativo/didattico migliore per il minore con disabilità, come evidenziato dall'invito all'incontro dei GLH inoltrato dal dirigente scolastico con prot. n. 4463/B8 del 2 ottobre 2014;
   tra le attività previste dal Centro nazionale per le ricerche, nell'anno 2014, è presente il progetto TRIS (Tecnologie di Rete e Inclusione Scolastica) che sperimenterà, su base nazionale, modelli per l'inclusione scolastica di studenti con difficoltà alla normale frequenza a causa di specifiche patologie invalidanti, permanenti o temporanee. La sperimentazione riguarderà 5 casi rappresentativi scelti dal MIUR. Come è possibile consultare al sito del CNR, le attività previste dal programma sono: – progettazione e conduzione delle attività sperimentali, indicando per ciascuno approccio didattico-metodologico e conseguente set tecnologico da utilizzare; – coordinamento e supporto agli insegnanti in loco o a distanza; – stesura dei protocolli sperimentali per il monitoraggio della sperimentazione; – sviluppo dell'ambiente online di supporto alla comunicazione didattico-organizzativa fra i soggetti coinvolti; – monitoraggio delle sperimentazioni e analisi dei dati; – formazione on-the-job dei docenti coinvolti; – inserimento di nuovi casi sperimentali oltre i 5 iniziali. Secondo le previsioni del CNR, TRIS produrrà risultati su due piani, quello dello studente e quello delle reti sociali. «Sul piano dello studente si avranno risultati in termini di accoglienza e inserimento degli studenti coinvolti nella sperimentazione nella vita sociale della classe; la rimozione dei pregiudizi di tipo culturale o legati alla diversità dovuta alla disabilità o allo stato di salute; l'apprendimento da parte di tutti i soggetti coinvolti di modalità di apprendimento collaborativo attraverso cui favorire il coinvolgimento dello studente nelle attività della classe quando il disagio impedisce la regolare frequenza. Sul piano delle reti sociali, i risultati riguardano l'interazione fra i docenti del consiglio di classe finalizzata a una programmazione didattica che tenga conto di particolari situazioni; le dinamiche di self-help fra tutti coloro che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, nei processi di inclusione educativa (genitori, amici, volontari); il collegamento con le risorse educative extra-scolastiche offerte sul territorio; i processi di apprendimento mutuato/informale all'interno di comunità online (formatori, ricercatori, sociologi, operatori socio-culturali)» –:
   se si ritenga urgente assumere un'iniziativa normativa al fine di risolvere i nodi tuttora irrisolti relativi alla gestione e al potenziamento delle iniziative concernenti gli insegnamenti di sostegno e domiciliari, nonché le politiche sociali rivolte ai disabili, al fine di garantire una scuola della qualità e dell'inclusione;
   se si ritenga di dover impegnare un fondo di finanziamento apposito per la formazione dei docenti di sostegno nonché dei dirigenti scolastici e dei docenti curriculari;
   per quali ragioni la distribuzione delle assunzioni del personale di sostegno per l'anno scolastico 2014/15 non abbia preso in considerazione le esigenze specifiche degli istituti scolastici a livello regionale e sia stato fortemente penalizzante per le scuole del sud;
   se si ritenga redigere un solido programma di intervento a favore delle politiche sociali finalizzato all'effettivo affiancamento degli enti locali e territoriali nell'erogazione dei servizi fondamentali per gli studenti disabili e se non sia opportuno, per disabilità gravi, introdurre interventi normativi tali da garantire un insegnante di sostegno per l'intero orario curriculare;
   se, con riferimento a quanto stabilito nel direttiva del 27 dicembre 2012 «Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica» (e relativa C.M. del 6 marzo 2013 n. 8), il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca intenda prevedere misure di intervento specializzate e individualizzate finalizzate alla copertura dell'intero monte ore d'insegnamento settimanale anche per casi di difficoltà che non rientrano nella legge n. 104 del 1992 (quali ad esempio DSA, ADHD, FIL e svantaggiati) con finanziamenti all'uopo dedicati;
   se ritenga sia dato giusto peso alle valutazioni sulle reali esigenze didattiche evidenziate dai gruppi di lavoro per l'inclusione che elaborano ogni anno il PAI, il quale viene discusso e deliberato dal collegio dei docenti e inviato agli uffici scolastici regionali che assegnano ai singoli istituti scolastici le risorse di sostegno secondo quanto stabilito all'articolo 19, comma 11 della legge n. 111 del 2011;
   se ritenga opportuno, come stabilito dalla legge n. 104 del 1992 (per cui il diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap) e dal comma 2 dell'articolo 34 della Costituzione (secondo il quale l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita), che l'acquisizione della documentazione necessaria a garanzia del diritto all'educazione e all'istruzione avvenga senza alcun onere a carico delle famiglie con figli con disabilità gravi;
   se si sia a conoscenza del caso di Karol sopra citato e quali siano le iniziative che si intendono attuare al fine di restituire alla stessa il diritto allo studio sancito dalla Costituzione e quali siano le motivazioni che portano al verificarsi di questa come altre situazioni analoghe;
   quali siano, in riferimento alla risoluzione approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 31 luglio 2014 Doc. XXIV n. 32, le iniziative del Governo, per quanto possibile dettagliando le tempistiche relative, atte ad assicurare la continuità didattica ed educativa per gli alunni con oggettive difficoltà, ivi compresi lo stato di sviluppo del software che dovrebbe rilevare le esigenze degli alunni con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento nel territorio nazionale con lo scopo di rendere il servizio più efficiente, e quali segnali intenda dare agli istituti ed uffici scolastici che non si mostrino ricettivi rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente;
   se la responsabilità delle situazioni sopra descritte sia da attribuire alle singole istituzioni/uffici scolastici locali oppure se conseguenza della scarsità di fondi e se il Governo ritenga urgente intervenire al fine di una immediata risoluzione e con quali modalità;
   se, infine, per i casi singoli nonché nelle regioni in cui le difficoltà finora descritte, tra cui quella di Karol, si verificano con maggiore frequenza, possa rivelarsi risolutiva rendere sistema tutte le esperienze innovative come quelle del succitato TRIS del CNR mediante finanziamenti all'uopo riservati. (4-07139)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

formazione professionale

istruzione

diritto all'istruzione