Legislatura: 17Seduta di annuncio: 344 del 03/12/2014
Primo firmatario: MURA ROMINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/12/2014
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 03/12/2014 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 03/12/2014 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 10/12/2014
MURA. —
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014 rinvia a specifico decreto ministeriale l'individuazione, sulla base dell'altitudine, dei terreni esenti da IMU;
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che rivede la tassazione IMU sui terreni agricoli montani e collinari;
la nuova normativa prevede l'esenzione per i proprietari dei terreni dei comuni situati oltre i 600 metri di altitudine mentre per quelli i cui beni sono situati tra i 281 e i 600 metri sul livello del mare l'esenzione sarà limitata ai terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;
fino a 280 metri, invece, tutti dovranno presentarsi a pagare entro il prossimo 16 dicembre 2014, versando l'intera imposta dovuta per il 2014;
fino al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze erano esenti dall'imposta tutti i proprietari dei beni che si trovavano nelle zone montane e collinari, senza distinzione tra terreni agricoli e quelli con altra destinazione, come quelli incolti;
le nuove norme contraddicono le intenzioni del Governo di voler tutelare i piccoli comuni situati nelle aree svantaggiate, in particolare quelli delle zone montane, collinari e in via di spopolamento;
la decisione del Governo è contraria a quanto concordato in più occasioni con l'Associazione nazionale comuni d'Italia;
si tratta di una stangata per i territori montani e rurali che vede ancora una volta penalizzate le aree che più di altre hanno bisogno di attenzione e sostegno;
la norma considera l'altitudine della sede comunale e non l'orografia del territorio;
non si tiene conto del fatto che ci sono comuni il cui territorio è quasi totalmente montano ma il centro abitato, con tutti gli uffici amministrativi, si trova a un'altitudine che, secondo la nuova normativa, impedirebbe ai proprietari e alle aziende che producono nel territorio di avere l'esenzione totale dell'imposta;
malgrado l'esenzione per i proprietari coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, gli importi calcolati dai Ministeri competenti (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Ministero dell'interno) indicano un presunto gettito per i comuni delle aree montane e collinari interessati dalla nuova normativa tale da configurare una vera e propria stangata nei loro confronti;
la novità ministeriale interviene in una fase di vita dei comuni molto particolare. Tutti i comuni italiani, ai sensi dell'articolo 175, comma 3 che stabilisce che «Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno», hanno già deliberato l'assestamento di bilancio;
per cui il mancato trasferimento delle risorse, che i comuni dovrebbero incamerare sotto forma di gettito IMU, si configurerebbe come un vero e proprio ammanco di risorse dai bilanci comunali con tutte le conseguenze che ne derivano, e quindi con il venir meno della veridicità, uno fra i principi fondamentali di redazione dei bilanci;
i comuni, considerato il 16 dicembre quale termine per il pagamento dell'IMU sui terreni agricoli, si trovano impossibilitati a predisporre le procedure per assolvimento dell'onere da parte dei contribuenti;
la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a tenere in considerazione le peculiarità dei territori agricoli montani adeguando gli indici e i criteri per l'individuazione dei comuni montani –:
se non ritengano opportuno assumere iniziative per rivedere la nuova norma che penalizza le aree che più di altre hanno bisogno di attenzione e sostegno, imponendo una ingiusta tassazione in territori dove l'agricoltura è spesso l'unico settore in grado di creare sviluppo e occupazione;
per quali ragioni il nuovo decreto non sia stato adottato senza un preventivo confronto con i rappresentanti dei comuni e delle associazioni di categoria che più di altre conoscono le peculiarità e le debolezze di territori che hanno bisogno di aiuti e non di un aumento della pressione fiscale;
se non ritengano opportuno assumere iniziative per prorogare il termine del 16 dicembre del 2014 per dare la possibilità ai comuni di adottare i provvedimenti amministrativi necessari a garantire la riscossione dell'imposta, anche in attesa di un eventuale confronto tra Ministero e comuni fissi nuove modalità per la tassazione IMU sui terreni agricoli;
quali azioni intendano assumere, vista anche l'approvazione di un ordine del giorno da parte della Camera dei deputati, per tutelare le peculiarità dei territori agricoli montani e adeguare gli indici e i criteri per l'individuazione dei comuni montani;
se non ritengano opportuno applicare i criteri già previsti dall'articolo 1 della legge n. 991 del 1992, che individuava come comuni montani i comuni situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri. (4-07129)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):creazione di posti di lavoro
esenzione fiscale
terreno agricolo