ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07104

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 343 del 02/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: GIACHETTI ROBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/12/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 02/12/2014
Stato iter:
13/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2016
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/12/2016

CONCLUSO IL 13/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07104
presentato da
GIACHETTI Roberto
testo di
Martedì 2 dicembre 2014, seduta n. 343

   GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   1. il Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità (decreto legislativo 235 del 2012, cosiddetta legge Severino) prevede, all'articolo 1, che non possano essere candidati e non possano comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:
    a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
    b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
    c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale;
   2. analogamente i medesimi limiti al diritto di elettorato passivo sono estesi alla carica di parlamentare europeo (articolo 4) e per gli incarichi di Governo (articolo 5);
   3. l'articolo 10, infine e per quanto qui interessa, individua le fattispecie di incandidabilità per le competizioni elettorali locali. Nello specifico prevedendo che:
   «alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
    a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
    b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
    c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
    d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
    e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
    f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
   la legge poi (articolo 13) stabilisce che la sanzione di incandidabilità abbia una durata limitata nel tempo, fissandola nel doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione ai pubblici uffici se irrogata o, in caso di mancanza di pena, accessoria, nel massimo di sei anni, a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna; tale limitazione temporale è però prevista per le sole cariche di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo;
   la legge niente dispone in riferimento alle cariche locali di cui all'articolo 10, né in verità relativamente alle cariche regionali di cui all'articolo 7, con l'effetto che, per queste e soltanto per queste, l'incandidabilità risulterebbe, limitandosi ad una lettura testuale della norma, quale sanzione definitiva e sine die;
   tale «doppio binario», in forza del quale dopo un periodo massimo di sei anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna un cittadino potrebbe ricoprire la carica di deputato o Senatore della Repubblica ma non già quella di consigliere comunale o circoscrizionale, appare irragionevole e contrario a fondamentali norme costituzionali (il principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all'articolo 3, il principio della rieducazione cui devono tendere le pene di cui all'articolo 27, il diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive di cui all'articolo 51);
   che tale discrasia normativa ha già creato contenziosi giudiziali, che potrebbero sfociare in una istanza rivolta alla Corte Costituzionale –:
   se non ritengano opportuno intervenire tramite un'apposita iniziativa normativa del Governo per emendare il Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità (decreto legislativo 235 del 2012 cosiddetta Legge Severino) nella parte in cui non preveda, anche per le cariche locali (consiglieri comunali, circoscrizionali, provinciali e regionali), un termine alla sanzione di incandidabilità analogamente a quanto previsto per gli uffici di Senatore, deputato e Parlamentare europeo. (4-07104)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 13 dicembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 713
4-07104
presentata da
GIACHETTI Roberto

  Risposta. — L'interrogazione in esame riguarda la disciplina sull'incandidabilità introdotta dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 235 del 2012 (cosiddetta legge Severino), della quale sono prospettate criticità in ordine alla disparità tra la normativa relativa all'incandidabilità alla carica di parlamentare e le disposizioni previste per quanto riguarda le cariche regionali e locali.
  In particolare, viene rilevato il profilo critico concernente la difformità tra le discipline relative alla durata dell'incandidabilità, giacché l'incandidabilità alle cariche locali ha durata illimitata, mentre quella per il mandato parlamentare ha effetto, a seguito della condanna definitiva, per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e, in ogni caso, non inferiore a sei anni.
  Si chiede pertanto se il Governo non ritenga opportuno intervenire tramite un'apposita iniziativa normativa per emendare il testo unico predetto, nella parte in cui non prevede, anche per le cariche locali (consiglieri comunali, circoscrizionali, provinciali e regionali), un termine alla sanzione di incandidabilità analogamente a quanto previsto per gli uffici di senatore, deputato e parlamentare europeo.
  Al riguardo, l'ufficio legislativo di questo dicastero ha evidenziato come, nel declinare il diverso regime delle incandidabilità, il legislatore abbia considerato il differente livello dell'autonomia parlamentare rispetto alla necessità di garantire il sistema amministrativo locale dalla rappresentanza di soggetti che, per gravi motivi, non possono ritenersi degni della fiducia popolare.
  La finalità principale del regime dell'incandidabilità è, invero, quella di escludere per motivi di indegnità morale coloro che si siano macchiati di delitti di una certa gravità.
  La scelta normativa di intervenire per gli enti locali con particolare durezza, stabilendo distinti regimi riguardo all'incandidabilità fra livello nazionale ed europeo, da un lato, e livelli sub-statali, dall'altro lato, ha tenuto conto di dati di esperienza oggettivi, i quali dimostrano che i fenomeni che si intendono arginare con la normativa de qua trovano in tale secondo ambito le loro principali manifestazioni.
  Il decreto legislativo n. 235 del 2012 ha, peraltro, ripreso e consolidato la disciplina sull'incandidabilità introdotta nell'ordinamento italiano dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), rimasta immune da censure di costituzionalità.
  Difatti la Corte costituzionale, pronunciandosi nell'ambito del giudizio di legittimità dell'articolo 1 della legge n. 16 del 1992 citata, con la sentenza n. 407 del 1992 ha ritenuto non irragionevole la previsione di discipline differenziate per i limiti all'elettorato passivo «essendo evidente il diverso livello istituzionale e funzionale degli organi costituzionali ora citati».
  Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza del 6 febbraio 2013, n. 695 (nonché nelle successive nn. 5222, 5223 e 5224 del 2013) non ha ritenuto sussistente alcun profilo di irragionevolezza collegato alla mancata previsione, quanto alle elezioni regionali, di un limite temporale analogo a quello fissato dall'articolo 13 della normativa in esame con riferimento all'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo, stante la diversità di elezioni e di cariche, onde l'insindacabilità dell'apprezzamento discrezionale operato sul punto dal legislatore.
  Nel quando così delineato, non sono, allo stato, allo studio del Dicastero atti di iniziativa legislativa volti a fissare disposizioni integrative e correttive del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità, di cui al decreto legislativo n. 235 del 2012.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

Parlamentare europeo

codice penale

elezioni locali