ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07085

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 341 del 29/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: BIANCHI STELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/11/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 29/11/2014
Stato iter:
11/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/03/2016
CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/03/2016

CONCLUSO IL 11/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07085
presentato da
BIANCHI Mariastella
testo di
Sabato 29 novembre 2014, seduta n. 341

   MARIASTELLA BIANCHI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la liquidazione spettante al personale dipendente della società Poste italiane ha diritto, al momento della cessazione dal servizio, è composta di due quote: l'indennità di buonuscita maturata fino al 28 febbraio 1998, data della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, calcolata secondo la normativa vigente e corrisposta dalla gestione commissariale Fondo buonuscita unitamente al trattamento di fine rapporto previsto dall'articolo 2120 del codice civile, maturato dal marzo 1998 fino alla data di cessazione del servizio, che viene liquidata da Poste italiane spa;
   l'articolo 53, comma 6, della legge n. 449 del 30 dicembre 1997 (recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica») stabilisce che «A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni (...) al personale dipendente dalla società medesima spettano: a) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma»;
   l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 23 dicembre 1973 prevede che l'indennità sia calcolata, per tutti i dipendenti pubblici, in riferimento all'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione in quiescenza. In tal modo, avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita, si garantisce la costante rivalutazione dell'indennità di buonuscita, per effetto degli aumenti contrattuali e degli avanzamenti di carriera dei lavoratori;
   la gestione commissariale Fondo buonuscita per i lavoratori delle Poste liane, istituita con la legge 27 dicembre 1997, n. 449 articolo 53, 6o comma, con la finalità, tra l'altro, di provvedere alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ha adottato un'interpretazione strettamente letterale del comma 6, calcolando l'indennità stessa in riferimento alla retribuzione percepita al 28 febbraio 1998, data di trasformazione dell'ente in società per azioni;
   questo sistema di calcolo ha di fatto legittimato la cristallizzazione del valore dell'indennità di buonuscita, ancorandola a quello della retribuzione percepita al 28 febbraio 1998, ignorando le dinamiche salariali che l'hanno caratterizzata e la conseguente rivalutazione un importante svantaggio economico ai lavoratori direttamente coinvolti, che si configurano in maggior parte come i dipendenti di poste assunti prima del febbraio 1998;
   i vari trattamenti di fine servizio che il nostro ordinamento conosce, o ha conosciuto, o che sono in fase di superamento, sono accomunati dal fatto di essere tutti dotati, pur nelle diversità dei relativi sistemi di calcolo, di meccanismi idonei a salvaguardarne il potere di acquisto o comunque a proteggerli dalla svalutazione dell'inflazione. Tutte le indennità di fine rapporto costituiscono parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita in funzione previdenziale al fine agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione;
   l'indennità di buonuscita deve essere ricondotta nella categoria generale dei trattamenti di fine rapporto nel settore pubblico, riconoscendo a tutti questi trattamenti in stretta analogia con quelli del settore privato la natura essenziale di retribuzione differita, legata ad una concorrente funzione previdenziale, e come ogni trattamento di fine servizio comunque denominato (trattamento di fine rapporto, indennità di buonuscita, indennità premio servizio, indennità di anzianità) può essere determinato solo al momento della risoluzione del rapporto, che costituisce non solo un termine per l'adempimento di un credito già maturato, ma un elemento essenziale di completamento della fattispecie;
   il sopra citato sistema di calcolo, che «congela» la buonuscita al valore maturato al 28 febbraio 1998 indipendentemente da quando il lavoratore andrà in pensione, determina un evidente e grave danno economico ai lavoratori interessati, e cioè a tutti i dipendenti di Poste assunti prima di tale data, impedendo la conseguente rivalutazione della buonuscita. La somma così determinata perderebbe progressivamente la proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato così realizzando disparità di trattamento non solo con altre categorie di lavoratori, pubblici e privati, ma anche all'interno della stessa categoria di dipendenti postali, cessati dal servizio prima del 28 febbraio 1998 o assunti dopo tale data;
   questa situazione ha causato nel corso degli anni molteplici procedimenti giudiziari dei lavoratori di Poste italiane contro Ipost, istituto postelegrafonici, per ottenere la rivalutazione della buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza stessa; il contenzioso giudiziario ha condotto a esiti a favore dei lavoratori e, malgrado le sentenze avverse, le dinamiche di liquidazione protratte dall'Ipost continuano a fondarsi sull'interpretazione restrittiva dell'articolo 53 della suindicata legge –:
   quali iniziative anche di natura normativa, intenda adottare per sanare la difficile situazione dei lavoratori di Poste italiane spa e consentire loro di usufruire di una costante rivalutazione del valore dell'indennità di buonuscita in modo che questa sia corrispondente a quanto maturato effettivamente e non bloccata alla data del 28 febbraio 1998. (4-07085)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 11 marzo 2016
nell'allegato B della seduta n. 588
4-07085
presentata da
BIANCHI Stella

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, inerente al trattamento di quiescenza spettante al personale dipendente di Poste italiane spa, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, è opportuno ricordare che il processo di privatizzazione di Poste italiane spa ha avuto inizio con l'emanazione del decreto-legge n. 390 del 1993 (dapprima reiterato con il decreto-legge n. 487 del 1993 e successivamente convertito nella legge n. 71 del 1994) che ha segnato l'avvio del passaggio dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni nell'ente pubblico economico Poste italiane.
  Il provvedimento ha, tra l'altro, previsto che, a decorrere dal 1o agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente Poste italiane provvedesse l'Istituto postelegrafonici (Ipost), applicando la normativa prevista per il personale statale.
  Successivamente, l'articolo 2, comma 27, della legge n. 662 del 1996 (Finanziaria per l'anno 1997) ha differito al 31 dicembre 1997 il termine per la definitiva privatizzazione dell'amministrazione delle poste c delle comunicazioni. Tale termine è stato ulteriormente prorogato al 1o marzo 1998 a seguito di delibera Cipe del 18 dicembre 1997.
  In ragione del completamento del procedimento di privatizzazione, l'articolo 53, comma 6, lettera a), della legge n. 449 del 1997 (Finanziaria per l'anno 1998) ha disposto che al personale dipendente di Poste italiane spa spetta, per il servizio prestato a decorrere dal 28 febbraio 1998 (data di trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni) il trattamento di fine rapporto (Tfr) di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente anteriormente alla suindicata data.
  Dal dettato normativo discende, pertanto, che:
   i dipendenti cessati dal servizio entro il 28 febbraio 1998 hanno diritto a percepire esclusivamente l'indennità di buonuscita, calcolata in conformità alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1032 del 1973 (Testo Unico delle norme in materia di prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);
   i dipendenti cessati dal servizio dopo il 28 febbraio 1998, avranno diritto a percepire l'indennità di buonuscita, per il periodo dalla data di assunzione al 28 febbraio 1998, nonché, per il periodo dal 1o marzo 1998 alla data del collocamento a riposo, il Tfr ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile come modificato dalla legge n. 297 del 1982.

  Per questi ultimi, pertanto, l'anzianità di servizio maturata fino al 28 febbraio 1998 rileverà ai lini del calcolo previsto per la liquidazione dell'indennità di buonuscita, mentre l'anzianità maturata dal 1o marzo 1998 alle dipendenze di Poste italiane spa sino al collocamento a riposo, inciderà sul calcolo del Tfr secondo la disciplina privatistica di cui all'articolo 2120 del codice civile e successive modificazioni e integrazioni.
  Si ricorda infine che il comma 6, lettera a) dell'articolo 53 della legge n. 449 del 1997 ha disposto la soppressione della gestione separata istituita presso istituto postelegrafonici (Ipost) per l'erogazione dell'indennità di buonuscita alla cui liquidazione provvede una gestione commissariale.
  Con riferimento a quanto rilevato dall'interrogante in ordine alla mancata rivalutazione ed anticipazione dell'indennità di buonuscita nonché ai tempi di corresponsione della stessa, occorre precisare quanto segue.
  L'indennità di buonuscita dovuta al personale postelegrafonico, relativa alla parte del rapporto avente natura pubblicistica, è disciplinata, in via generale, dal decreto del Presidente della Repubblica 1032 del 1973 e, per quanto qui interessa, dalla suindicata legge n. 449 del 1997 che, nel confermare che la stessa buonuscita va calcolata in base alla normativa in vigore alla data della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, non prevede alcuna forma di rivalutazione dell'indennità in argomento.
  Del resto, anche l'interpretazione letterale dell'articolo 53 della legge n. 449 del 1997 conduce a tale conclusione in quanto la norma, facendo esclusivo riferimento all'indennità «maturata», stabilisce che la prestazione debba essere calcolata sulla base dei valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998.
  Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 366 del 2006, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, comma 6, lettera a) della legge n. 449 del 1997, nella parte in cui non prevede alcuna forma di indicizzazione (o di adeguamento monetario) nel tempo per l'indennità di buonuscita.
  Con tale pronuncia, infatti, il Giudice delle leggi ha sancito la sostanziale legittimità costituzionale del sistema disciplinato dall'articolo 53 della legge n. 449 del 1997 rilevando, altresì, che «il danno derivante dal differimento dell'erogazione dell'indennità di buonuscita rispetto al momento della sua determinazione, trova compensazione nella previsione dell'unicità del rapporto e nel rispetto delle anzianità maturate, con i conseguenti riflessi sui livelli delle retribuzioni e, quindi, sulla base di calcolo della quota da determinare ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.
  In ordine al contenzioso giudiziario avente ad oggetto la rivalutazione della indennità di buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza, occorre precisare che la Corte di Cassazione, sulla scorta delle argomentazioni svolte dalla Consulta nella sentenza n. 366 del 2006, ha suffragato la legittimità di calcolo dell'indennità di buonuscita sulla base della retribuzione maturata al 28 febbraio 1998, momento a partire dal quale il dipendente postale matura il diritto al Tfr.
  La Suprema Corte, in particolare, con sentenza del 17 settembre 2009, ha respinto sia la richiesta di computo dell'indennità di buonuscita sulla base del trattamento retributivo in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sia il riconoscimento in favore della indennità di interessi e rivalutazione monetaria.
  Per ciò che concerne i tempi di corresponsione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti di Poste italiane spa, va precisato che, alla data del 28 febbraio 1998, non risulta maturato alcun diritto all'indennità di buonuscita in favore del lavoratore, in quanto il rapporto di lavoro è proseguito, sia pure sotto una veste giuridica diversa, con il medesimo datore di lavoro e quindi senza soluzione di continuità.
  Diversamente, l'immediato pagamento al 28 febbraio 1998 dell'indennità in parola sarebbe stato possibile solo previa interruzione del rapporto di lavoro e previa costituzione, a decorrere dal 1o marzo 1998, di una nuova posizione giuridica ed economica, con conseguente pregiudizio per il lavoratore.
  Si precisa, inoltre, che anche nei confronti del personale dipendente di Poste italiane spa trovano piena applicazione, relativamente alla parte di rapporto di lavoro avente natura pubblicistica, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 484 e 485 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) che hanno modificato la previgente disciplina sui termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici.
  Infatti, nella previgente disciplina di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 1997 i trattamenti in esame erano corrisposti ai dipendenti pubblici decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età o di servizio ovvero di collocamento a riposo d'ufficio per motivi inerenti l'anzianità massima di servizio, decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
  La nuova disciplina, che si applica ai soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2014, eleva a 12 mesi il termine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per la corresponsione del suddetto trattamento nella casistica sopra richiamata.
  Perciò che concerne la possibilità per i dipendenti di Poste italiane spa di ottenere un'anticipazione dell'indennità di buonuscita, l'istituto ha precisato che l'articolo 26, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 73 ha espressamente previsto che in materia di indennità di buonuscita non si fa luogo alla corresponsione di acconti.
  Occorre ricordare, in proposito, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 9 del 2000, ha ritenuto conforme al dettato costituzionale il decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 nella parte in cui non prevede la possibilità di accordare ai richiedenti anticipazioni sull'indennità di buonuscita.
  In base a quanto suesposto, emerge che il pertinente quadro normativo, di cui la stessa Consulta ha affermato la conformità alla Costituzione, non consente di accedere alle pur comprensibili istanze sottese al presente atto di sindacato ispettivo.
  Si osserva al riguardo che, pur volendo tenere nella più adeguata considerazione tali istanze, il loro pieno accoglimento comporterebbe, unitamente alla modifica dell'attuale disciplina in materia di buonuscita, l'allocazione di ingenti risorse finanziarie, la cui possibilità di reperimento deve essere valutata alla luce dell'attuale quadro congiunturale.
  Peraltro, la risoluzione n. 8-00208 (già 7-00635), approvata in data 6 novembre 2012 dalla Commissione XI (lavoro pubblico e privato) ha impegnato il Governo «a valutare la possibilità, entro il 31 gennaio 2013, e compatibilmente con gli effetti finanziari, di adottare eventuali iniziative, anche di natura normativa, che consentano ai lavoratori di Poste italiane spa di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, nonché per consentire il diritto alla corresponsione della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di rapporto di lavoro».
  Dal citalo atto di indirizzo emerge, dunque, come l'adozione, da parte del Governo, delle iniziative auspicate debba avvenire previa verifica delle necessarie compatibilità finanziarie.
  Si precisa, al riguardo, che i vincoli posti dall'attuale quadro finanziario di riferimento non hanno sinora consentito al Governo di introdurre modifiche all'attuale disciplina in materia di buonuscita, sì da poter dare attuazione all'impegno sopracitato.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche socialiMassimo Cassano.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

retribuzione del lavoro

servizio postale

cessazione d'impiego