ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07036

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 339 del 26/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/11/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SEGONI SAMUELE MOVIMENTO 5 STELLE 26/11/2014
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 26/11/2014
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 26/11/2014
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 26/11/2014
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 26/11/2014
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 26/11/2014
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 26/11/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 26/11/2014
Stato iter:
04/05/2015
Fasi iter:

RITIRATO IL 04/05/2015

CONCLUSO IL 04/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07036
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo di
Mercoledì 26 novembre 2014, seduta n. 339

   ZOLEZZI, SEGONI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO e TERZONI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   con le elezioni amministrative del 2010 al comune di Mantova sono stati assegnati per legge 40 consiglieri ai quali va aggiunta la figura del sindaco;
   il consiglio comunale del comune di Mantova è stato convocato, in seduta straordinaria e in prima convocazione, fissata in data 9 ottobre 2014, per la trattazione della mozione di sfiducia al sindaco Sodano, ritualmente presentata da alcuni consiglieri di opposizione. Circa tre ore prima della seduta, il presidente del consiglio comunale Longfils ha proceduto all'annullamento della stessa e convocato nuovamente il consiglio comunale, in seduta straordinaria e in prima convocazione per il giorno successivo per la trattazione dello stesso argomento, già iscritto all'ordine del giorno della seduta precedente;
   tale annullamento e la conseguente nuova convocazione sono stati fondati dal presidente del consiglio comunale Longfils sulla disposizione di cui all'articolo 34, comma 8, del regolamento del consiglio comunale, che tuttavia disciplina unicamente il procedimento per la notifica e la convocazione d'urgenza del consiglio;
   la nuova convocazione, disposta ai sensi dell'articolo 34, comma 8, del regolamento non riportava alcuna motivazione dalla quale evincere le ragioni dell'urgenza, né i motivi che hanno indotto all'annullamento della seduta precedente ad avviso degli interroganti, in violazione dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990;
   secondo un articolo di stampa pubblicato sulla Gazzetta di Mantova l'11 ottobre 2014 (http://ricerca.gelocal.it) «un gruppo di consiglieri comunali firmatari della mozione, i capigruppo Giovanni Buvoli (Pd), Giovanni Scaglioni (Patto Nuovo, giudice ed ex presidente del Tribunale di Mantova), Sergio Ciliegi (Forum) e Andrea Murari, consigliere e segretario comunale del Pd, ha chiesto e ottenuto in tempi rapidissimi un incontro con il prefetto Carla Cincarilli e il vice Angelo Araldi, per esprimere le forti perplessità su quell'atto che ha avuto un evidente e notevole effetto politico e istituzionale. Dubbi che il prefetto deve aver trovato quantomeno sensati, visto che ha informato i consiglieri che chiederà un chiarimento in tempi rapidi al presidente del consiglio comunale Giuliano Longfils»;
   anomalie si registrano, altresì, in occasione della seduta del consiglio comunale della città di Mantova, convocata in sessione straordinaria, per la trattazione dello «Stato di attuazione dei programmi – verifica degli equilibri di bilancio anni 2014/2016 e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2014 ed al bilancio pluriennale 2014/2016 (358/14)». In prima convocazione, il giorno 28 ottobre 2014, non veniva raggiunto il quorum strutturale per il suo regolare svolgimento e il consiglio comunale veniva riconvocato, in seduta urgente, il giorno 10 novembre 2014 per la nuova trattazione del primo e unico punto iscritto all'ordine del giorno della precedente seduta. Facendo ricorso ad una interpretazione forzata dell'articolo 36 del regolamento del consiglio comunale, basata sull'asserita mancata regolamentazione del numero legale dell'assemblea in seconda convocazione, il presidente del consiglio comunale ha consentito l'approvazione di tali delibere, con soli 19 consiglieri presenti sui 40 consiglieri assegnati per legge, facendo applicazione dell'articolo 38 del TUEL;
   il 12 novembre sulla Gazzetta di Mantova si legge che «Il prefetto Carla Cincarilli ha chiesto al sindaco Sodano una relazione su quanto successo in consiglio comunale dove, l'altra sera, tra le proteste delle minoranze rimaste fuori dall'aula, sono stati approvati sia le variazioni di bilancio che gli equilibri di bilancio con appena 18 consiglieri». (http://gazzettadimantova-gelocal.it);
   si rileva che l'articolo 22, comma 1, dello statuto del comune di Mantova prevede che il numero legale per la validità delle sedute del consiglio comunale in prima convocazione sia fissato nella metà dei Consiglieri assegnati. Il comma 2 dispone che il consiglio non può deliberare, in seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, nonché sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;
   l'articolo 23, comma 3, del medesimo statuto, rubricato «Numero legale per la validità delle deliberazioni», dispone che nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
   l'articolo 36 del regolamento del consiglio comunale di Mantova dispone che la seconda convocazione, che segue ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale, e che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui è stata convocata la prima, è effettuata nei modi e nei termini stabiliti per la prima convocazione;
   l'esercizio dell'autonomia statutaria, normativa o organizzativa dei comuni è disciplinata dal decreto legislativo n. 267 del 2000 ed in particolare dagli articoli 3, comma 4, 6 e 7, per quanto attiene l'adozione di statuti e regolamenti comunali. In ordine al funzionamento dei consigli comunali, l'articolo 38 TUEL, dispone che «Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia. ...»;
   l'individuazione del quorum strutturale per le sedute del consiglio comunale è quindi rimessa alla potestà regolamentare del comune, come riconosciuto dal Tar per il Lazio nella sentenza n. 497 del 19 gennaio 2011: «la determinazione del quorum strutturale ai fini della validità delle sedute del Consiglio comunale è rimessa all'autonomia dell'ente che si esplica attraverso norme di carattere regolamentare»; lo stesso aggiunge che l'articolo 38 «detta la regola generale per la validità delle sedute consiliari; da questa deriva che la materia della validità delle sedute è propria del regolamento per il funzionamento del consiglio, seppure sempre nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, tenendo conto che la disposizione, pur demandando all'autonomia organizzativa dell'ente locale le scelte in punto di rafforzamento della stabilità (quorum strutturale), stabilisce uniformemente, a garanzia degli equilibri politici interni alla compagine politica ed a salvaguardia del principio di rappresentatività democratica, la necessità di un numero minimo di componenti per la validità della seduta, fissandolo in un terzo dei consiglieri assegnati, con esclusione del sindaco. (...) per il resto, ha lasciato alla discrezionalità organizzativa dell'ente locale la fissazione del quorum strutturale di prima come di seconda convocazione (salvo, appunto, l'inderogabilità della soglia minima), nonché le modalità ed i criteri per il suo calcolo». La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che, ai fini della validità della seduta del consiglio comunale, il quorum strutturale è quello richiesto dallo statuto e non dal regolamento comunale, atteso che, in quanto atti di formazione secondaria, detti regolamenti non possano contraddire alle disposizioni statutarie (T.A.R. Puglia Bari, sez. II, con sentenza 16 gennaio 2001, n. 138);
   la presenza di una specifica disposizione sulla validità delle sedute contenuta nello statuto comunale non consentiva, pertanto, l'approvazione delle delibere oggetto di trattazione, avvenuta in violazione del quorum previsto dalle norme statutarie;
   i casi segnalati rendono necessario chiarire se il funzionamento del consiglio comunale di Mantova sia conforme con l'impianto normativo concernente le autonomie locali (TUEL); in particolare, se possano ritenersi valide le sedute con la presenza di un terzo dei consiglieri, in applicazione dell'articolo 38, comma 2, del TUEL, rispetto al quorum previsto dallo statuto, o se tale opzione non concretizzi una violazione dei principi costituzionali che presiedono al corretto e regolare funzionamento degli organi rappresentativi delle comunità locali, quali il principio di legalità e di trasparenza di cui all'articolo 97 della Cost., di effettivo riconoscimento delle autonomie locali e dello statuto locale come fonte primaria, di cui agli articoli 5 e 114, comma 2, e dell'effettiva rappresentanza politica –:
   se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti e quale sia l'orientamento in merito alle circostanze riportate in premessa e segnalate alla prefettura di Mantova, considerato che i comportamenti di dubbia legittimità emersi nello svolgimento delle sedute del consiglio comunale, su questioni di rilevante interesse pubblico, a giudizio degli interroganti hanno di fatto impedito lo ius ad officium dei consiglieri comunali ed il corretto espletamento del mandato nel rispetto della legalità e della trasparenza. (4-07036)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

amministrazione locale

comune

giudice