ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07009

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 338 del 25/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: BRAGANTINI MATTEO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 25/11/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 25/11/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07009
presentato da
BRAGANTINI Matteo
testo di
Martedì 25 novembre 2014, seduta n. 338

   MATTEO BRAGANTINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il giudice sportivo ha sentenziato la chiusura al pubblico della Curva Sud dello stadio Bentegodi del Verona perché in occasione della partita Verona Milan sarebbero stati intonati dai supporter dell'Hellas Verona cori discriminatori e razzisti contro un giocatore del Milan;
   da quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa la società sportiva dell'Hellas Verona ha fortemente criticato la posizione assunta dal giudice sportivo smentendo categoricamente, anche dopo aver rivisto le immagini televisive registrate, che si siano verificati i fatti ascritti alla tifoseria del Verona;
   le decisioni che vengono assunte dai giudici sportivi hanno ovviamente delle importanti conseguente economiche per le Società Sportive ma anche ripercussioni sotto il profilo dell'impatto sociale e della garanzia dell'ordine pubblico e della sicurezza in occasione dello svolgimento di importanti gare sportive;
   è vero infatti che se queste decisioni, se non supportate da prove certe ed inconfutabili potrebbero suscitare nelle tifoserie spontanee rimostranze motivate dalla presunta ingiustizia del provvedimento;
   sull'argomento è intervenuto anche il Questore di Verona Dottor Danilo Gagliardi, il quale, intervistato da una testata locale, ha dichiarato: «Sono rimasto sorpreso anch'io, perché nessuna informazione in questo senso mi era pervenuta dal mio dirigente del servizio di ordine pubblico, che [...], è il responsabile dell'ordine pubblico, e quindi se ci fossero stati cori in questo senso, aveva l'obbligo di essere informato e l'obbligo anche di valutare con il quarto uomo ed eventualmente con l'arbitro se sospendere o dare disposizioni in merito all'incontro di calcio, cosa che non è avvenuta»;
   risulta dunque che al questore di Verona non siano giunte segnalazioni di tali asseriti comportamenti sanzionati dalla FIGC, e ciò appare, quanto mai, insolito dal momento che il suo delegato, il dirigente del servizio di ordine pubblico, presente all'incontro sportivo, avrebbe avuto il dovere di intervenire nel caso avesse rilevato le condotte lamentate dai tre funzionari della procura federale, tanto più che lo stesso funzionario in caso di episodi come quello denunciato dalla giustizia sportiva ha l'obbligo anche di valutare, con il quarto uomo ed eventualmente con l'arbitro, persino se sospendere o dare disposizioni in merito all'incontro di calcio, già durante lo svolgimento dello stesso;
   allo stato, quindi, appare che la situazione sia poco chiara e la decisione del giudice sportivo sia stata assunta senza un approfondito ed inequivoco accertamento dei fatti che vengono contestati, i quali sono si sanzionabili dall'ordinamento sportivo e dalle norme contenute nel codice della giustizia sportiva (decreto del commissario «ad acta» del 30 luglio 2014 approvato con deliberazione del presidente del CONI n. 112 del 1952 del 31 luglio 2014), ma che potrebbero altresì configurare reati penalmente perseguibili, che, invece, non sono stati affatto segnalati né rilevati nel corso della partita di campionato, da parte dei funzionari addetti al mantenimento dell'ordine pubblico delegati dalla questura di Verona –:
   se il Ministro sia a conoscenza dell'episodio descritto;
   se e quali tipi d'approfondimenti intenda effettuare tramite la locale questura al fine di consentire un effettivo accertamento del verificarsi o meno dei fatti narrati;
   se ritenga opportuno acquisire tramite il questore di Verona elementi comprovanti, in modo inequivocabile, l'effettivo verificarsi delle asserite circostanze che si sarebbero verificate in occasione della settima giornata del campionato di Serie «A» tenutasi domenica 19 ottobre 2014 tra la società Hellas Verona e la società Milan. (4-07009)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ordine pubblico

discriminazione basata sulla nazionalita'

impatto sociale