ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06830

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 330 del 12/11/2014
Trasformazioni
Trasformato il 13/11/2014 in 5/04036
Firmatari
Primo firmatario: ROMANO FRANCESCO SAVERIO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 12/11/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 12/11/2014
Stato iter:
13/11/2014
Fasi iter:

TRASFORMA IL 13/11/2014

TRASFORMATO IL 13/11/2014

CONCLUSO IL 13/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06830
presentato da
ROMANO Francesco Saverio
testo di
Mercoledì 12 novembre 2014, seduta n. 330

   FRANCESCO SAVERIO ROMANO. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 117 ha introdotto misure relative alla situazione carceraria. In particolare, sono stati previsti rimedi di tipo risarcitorio in favore di detenuti e internati che siano stati sottoposti a condizioni di detenzione inumani o degradanti, in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU);
   con la sentenza-pilota Torreggiani del gennaio 2013, la CEDU ha accertato, nei casi esaminati, la violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa della cronica situazione di sovraffollamento delle carceri, in cui i ricorrenti si sono trovati. La Corte ha quindi ordinato alle autorità italiane di predisporre, nel termine di un anno, le misure preventive e compensative necessarie e quelle in grado di garantire una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia;
   in particolare, l'articolo 1 del decreto-legge inserisce nell'ordinamento penitenziario l'articolo 35-ter attraverso il quale si attivano a favore di detenuti rimedi risarcitori per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione EDU. Alle competenze del magistrato di sorveglianza si aggiunge la possibilità di adottare provvedimenti di natura risarcitoria e si stabilisce che – quando l'attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto consista in condizioni di detenzione inumane e degradanti – il magistrato di sorveglianza, su istanza del detenuto (o del difensore munito di procura speciale), deve «compensare» il detenuto con l'abbuono di un giorno di pena residua per ogni 10 giorni durante i quali vi è stata la violazione;
   il magistrato di sorveglianza liquida il richiedente con una somma di 8 euro per ogni giorno trascorso in carcere in «condizioni inumane e degradanti» quando il residuo di pena da espiare non permette l'attuazione integrale della citata detrazione percentuale o qualora il periodo detentivo trascorso in violazione dell'articolo 3 CEDU sia stato inferiore a 15 giorni. Analogo risarcimento è previsto in favore di chi abbia subito detto pregiudizio in regime di custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena ovvero abbia ormai espiato la pena della detenzione;
   l'azione relativa va proposta entro 6 mesi dalla cessazione della custodia o della detenzione, davanti al tribunale del distretto di residenza, che decide in composizione monocratica in camera di consiglio con decreto non reclamabile;
   il provvedimento detta delle disposizioni transitorie riguardanti coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, abbiano già espiato la pena detentiva o che non si trovino più in custodia cautelare in carcere. In tali casi, entro sei mesi da tale data, va proposta l'azione per il risarcimento davanti al tribunale del distretto di residenza. I detenuti che abbiano già avanzato ricorso alla Corte europea per violazione dell'articolo 3 CEDU, entro sei mesi a far data dal 28 giugno 2014, se non è intervenuta decisione sulla ricevibilità del ricorso, possono fare domanda di risarcimento ai sensi del nuovo articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario;
   con tale provvedimento il Governo italiano ha ottenuto dal Consiglio dei ministri europeo un rinvio di una sentenza definitiva, anche se, visti i deludenti risultati di questi primi mesi di applicazione della norma, una condanna – con annesse salatissime multe – pare solamente ritardata;
   la scelta compiuta dal Governo di stabilire la somma risarcitoria in 8 euro per giorno, oltre ad apparire più volta a non gravare eccessivamente sulle finanze dello Stato, è apparsa fin da subito assai discutibile, in quanto non viene prevista alcuna possibilità di graduare il risarcimento in ragione della gravità del pregiudizio eventualmente accertato. Ciò potrebbe esporre la norma stessa a problemi sia di compatibilità costituzionale, sia di rispetto dei vincoli comunitari sotto il profilo dell'effettività della tutela;
   occorre evidenziare come oggi la Magistratura di sorveglianza risulti inadeguata persino a rispondere alle istanze di ordinaria amministrazione avanzate dalla popolazione detenuta e che questo provvedimento, seppur mosso da buone intenzioni, rischia di paralizzarne definitivamente l'attività. I tempi delle decisioni si preannunciano pertanto lunghissimi, ben lontani dall'esigenza di provvedere con immediatezza a risolvere una situazione di imminente problematicità;
   secondo quanto a conoscenza dell'interrogante si evidenzia una difformità nell'applicazione della nuova normativa da parte della magistratura di sorveglianza. In particolare, vengono segnalati molteplici casi di rigetto delle istanze, per una ritenuta inammissibilità, sia con riferimento a detenzioni pregresse, sia a quelle che si protraggono in diversi istituti, motivate da un'interpretazione della norma che, di fatto, limiterebbe la competenza del magistrato di sorveglianza nell'applicazione del rimedio risarcitorio voluto dal legislatore, «in quanto la lesione accertata, per fondare una pronuncia di addebito a carico dell'amministrazione penitenziaria suscettibile di risarcimento, deve consistere in un pregiudizio «attuale e grave» della posizione soggettiva del soggetto detenuto o internato»;
   tale interpretazione rischia di inficiare l'intera ratio della norma lasciando il detenuto privo di qualsiasi tutela effettiva e, contestualmente, non consentirebbe di ottemperare a quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;
   parallelamente, la magistratura di sorveglianza lamenta la complessità dell'istruttoria per ogni singolo caso: dalla raccolta dei dati relativi alla metratura della cella per ogni periodo di detenzione, al numero effettivo dei detenuti presenti nella cella stessa, dalle condizioni igieniche alle attività di lavoro svolte. Tali difficoltà risultano ancora maggiori nei casi in cui sia necessario ricostruire le condizioni di precedenti carcerazioni –:
   quali iniziative di carattere normativo intenda intraprendere il Governo al fine di chiarire in modo univoco le competenze della magistratura di sorveglianza in merito all'applicazione del nuovo articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario sia per la detenzione in essere al momento della presentazione dell'istanza, sia per i periodi di detenzione pregressi;
   quali iniziative il Ministero intenda adottare, in stretta coordinazione con il, dipartimento amministrazione penitenziaria, al fine di dare la massima informazione sulle nuove possibilità offerte dalla nuova normativa fra la popolazione detenuta al fine di facilitare la presentazione delle domande;
   quali iniziative si intendano mettere in essere, per quanto di competenza, per potenziare gli uffici della magistratura di sorveglianza onde evitarne la definitiva paralisi dell'attività. (4-06830)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

Convenzione europea dei diritti dell'uomo

detenuto

diritto penitenziario