ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06556

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 316 del 23/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: GALLINELLA FILIPPO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 23/10/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 23/10/2014
Stato iter:
27/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/03/2015
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 27/03/2015

CONCLUSO IL 27/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06556
presentato da
GALLINELLA Filippo
testo di
Giovedì 23 ottobre 2014, seduta n. 316

   GALLINELLA e COZZOLINO. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   il primo intervento normativo volto a disciplinare l'esistenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF) è la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, che lo istituisce e ne definisce compiti e ruolo all'interno della società; in particolare all'articolo 8, comma 1, la legge afferma che «gli appartenenti ai corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza»;
   la legge 1570 del 1941 è stata successivamente aggiornata con la legge 13 maggio 1961, n. 469, che ha confermato il riconoscimento al personale del CNVVF di funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa senza tuttavia ribadire le funzioni di pubblica sicurezza;
   il Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, legge 1° aprile 1981, n. 121, all'articolo 1 elenca le forze responsabili della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, assimilate alla Polizia di Stato, lasciando fuori il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Contribuendo così ad alimentare l'idea che i VVF pure considerando la legge 1570 del 1941, non fossero più «de facto» forze di pubblica sicurezza;
   dall'entrata in vigore della legge 121 del 1998, il CNVVF ha più volte espresso la propria perplessità e le criticità della norma a fronte del ruolo effettivamente svolto dai Vigili del fuoco quali responsabili, in prima persona, della sicurezza sia dei cittadini che soccorrono che del patrimonio ad essi appartenente; inoltre, il mancato riconoscimento tra le forze di polizia ha comportato inevitabili differenze nel trattamento economico dei vigili del fuoco rispetto alle altre forze di pubblica sicurezza, pur svolgendo mansioni che spesso comportano rischi dello stesso livello;
   molti sono stati i ricorsi ai tribunali amministrativi, e diversi anche i pronunciamenti costituzionali (tra tutti la sentenza 342 del 2000) che però hanno ribadito la forza della legge 121 rispetto ai precedenti normativi e confermato che i vigili del fuoco non sono assimilabili alle altre forze di polizia;
   nel 2006, un nuovo decreto, il n. 139 interviene ancora una volta sulle funzioni e i compiti del CNVVF, ribadendo che il rapportato di impiego del personale è disciplinato in regime di diritto pubblico e che il CNVVF svolge funzioni di polizia giudiziaria ma facendo inoltre salve, all'articolo 35, le disposizioni previste dal già citato articolo 8 comma 1 della legge 1570 del 1941;
   a fronte di tale evidente incertezza della norma nell'attribuire le funzioni di pubblica sicurezza o polizia al CNVVF sono all'ordine del giorno le proteste e le rivendicazioni sindacali del personale dei VVF, che vive ogni giorno nell'incertezza di come il proprio ruolo nella società debba essere inquadrato e sentendosi spesso penalizzato di fronte al trattamento, anche economico, delle altre forze di polizia che con vitale importanza contribuiscono a garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio italiano –:
   se, in base a quanto esposto in premessa e alle rivendicazioni che negli anni hanno interessato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativamente alla loro funzione di sicurezza pubblica nella società, non intenda chiarire definitivamente la funzione del CNVVF definendo la sua inclusione o meno tra le forze di polizia, con il conseguente adeguamento del trattamento del personale in servizio.
(4-06556)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 27 marzo 2015
nell'allegato B della seduta n. 401
4-06556
presentata da
GALLINELLA Filippo

  Risposta. — L'articolo 8 della legge 27 dicembre n. 1570 del 1941 e l'articolo 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006 stabiliscono che gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono agenti di pubblica sicurezza «nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali», attribuendo agli stessi i benefici riconosciuti agli agenti della forza pubblica «nei viaggi di servizio».
  Come noto, il Corpo nazionale è chiamato ad assicurare le funzioni di salvaguardia della vita umana e di tutela dei beni della collettività attraverso l'azione di soccorso pubblico, della prevenzione incendi, della protezione civile e della difesa civile, come ribadito dal citato decreto legislativo n. 139 del 2006.
  In ragione di tale ruolo nel sistema generale della sicurezza del Paese, la legge delega n. 252 del 2004 ha ricondotto il rapporto di impiego dei personale dai regime privatistico a quello di diritto pubblico, al pari di quanto già previsto per gli altri corpi dello Stato, istituendo un apposito comparto di negoziazione: «vigili del fuoco e soccorso pubblico».
  Pur essendo parte integrante del sistema di sicurezza, il Corpo nazionale ha, però, compiti diversi da quelli attinenti alla prevenzione e alla repressione di reati, alla sicurezza delle istituzioni e alla difesa militare, propri degli organismi inclusi nei comparti sicurezza e difesa.
  La specifica connotazione delle sue attribuzioni fa sì che il Corpo nazionale non rappresenti un «Corpo di pubblica sicurezza».
  In questo senso va letta la scelta del legislatore che – con la legge n. 121 del 1981 – non ha ricompreso i vigili del fuoco nella categoria delle Forze di polizia ivi espressamente individuate.
  Tuttavia, la riforma dell'ordinamento dei vigili del fuoco introdotta dal decreto legislativo n. 217 del 2005 è incentrata su una ristrutturazione di ruoli, qualifiche e avanzamenti professionali sostanzialmente speculare a quelli delle Forze di polizia.
  Le differenze tuttora esistenti, specie con riferimento al trattamento economico e previdenziale, tra il personale in questione e quello delle Forze di polizia, sono in via di progressivo superamento, come dimostrano vari interventi legislativi di questi anni.
  Sul piano concreto, particolarmente significativo è stato il riconoscimento della specificità del ruolo assegnato al personale del comparto «soccorso pubblico», introdotto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009 e ribadito dall'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, laddove riconosce detta specificità alle Forze armate, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale, ai fini della definizione degli ordinamenti e della tutela economica, pensionistica e previdenziale.
  Il processo di armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Corpo nazionale con quello delle Forze di polizia ha trovato riscontro ancora nel richiamato decreto-legge n. 185 del 2008, che, in sede di conversione, ha destinato risorse aggiuntive all'attuazione dei patti per il soccorso pubblico da stipularsi annualmente tra Governo e parti sindacali, nonché all'istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.
  Ulteriori passi in avanti, sotto il profilo dell'armonizzazione del trattamento economico, si sono registrati sia con il decreto- legge n. 39 del 2009 (cosiddetto «decreto-legge Abruzzo»), convertito dalla legge n. 77 del 2009, con il quale è stata ripristinata l'indennità di missione anche per il personale del Corpo nazionale, analogamente a quanto già previsto per il personale dei comparti sicurezza e difesa, sia con il decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, nel quale sono stati assegnati, per la speciale indennità di soccorso esterno, ulteriori 15 milioni di euro.
  Inoltre, con decreto-legge n. 195 del 2009, convertito dalla legge n. 26 del 2010, è stata riconosciuta l'indennità di trasferimento anche in favore del personale del Corpo nazionale, risolvendo così sul piano ordinamentale una disarmonia esistente tra i comparti sicurezza e difesa e quello del soccorso pubblico.
  Le misure adottate per l'armonizzazione dei trattamenti economici si inseriscono, peraltro, in un contesto di disposizioni nel cui ambito il Corpo nazionale, diversamente dal passato, risulta espressamente ricompreso assieme ai comparti sicurezza e difesa.
  Al riguardo, si evidenzia che nella legge di stabilità 2015 è stato previsto, anche per i vigili del fuoco, il superamento del cosiddetto blocco stipendiale (articolo 21, comma 3).
  La difficile congiuntura economico-finanziaria che sta interessando l'Europa e il nostro Paese ha fatto sì che le ridotte risorse a disposizione rallentassero il progressivo allineamento del personale del comparto soccorso pubblico con quello dei comparti sicurezza e difesa.
  Tale allineamento, tuttavia, è destinato a proseguire, ferma restando – sotto il profilo ordinamentale – la distinzione delle funzioni e dei ruoli del Corpo nazionale, delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Il Sottosegretario di Stato per l'internoGianpiero Bocci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza pubblica

lotta contro gli incendi

protezione civile