ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06322

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 305 del 08/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: REALACCI ERMETE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/10/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 08/10/2014
Stato iter:
22/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/12/2015
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 05/11/2014

SOLLECITO IL 05/12/2014

SOLLECITO IL 08/01/2015

SOLLECITO IL 02/02/2015

SOLLECITO IL 05/03/2015

SOLLECITO IL 01/04/2015

SOLLECITO IL 05/05/2015

SOLLECITO IL 11/06/2015

SOLLECITO IL 09/07/2015

SOLLECITO IL 03/08/2015

SOLLECITO IL 07/09/2015

SOLLECITO IL 01/10/2015

SOLLECITO IL 02/11/2015

SOLLECITO IL 01/12/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/12/2015

CONCLUSO IL 22/12/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06322
presentato da
REALACCI Ermete
testo di
Mercoledì 8 ottobre 2014, seduta n. 305

   REALACCI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – analogamente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 641 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 33, comma 2 della legge della provincia di Trento e Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 – individua il presupposto per l'applicazione della tariffa nella suscettibilità di un immobile a produrre rifiuti urbani;
   le disposizioni citate, escludendo espressamente dall'applicazione della tariffa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, precisano che la tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
   alla luce della normativa vigente, le attività svolte dalle imprese agricole ed i terreni agricoli non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani, in quanto per lo più, dallo svolgimento delle attività agricole derivano residui esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che include in tale esclusione, espressamente, le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Per il resto, la maggior parte degli altri residui agricoli sono normalmente avviati al reimpiego come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso, i rifiuti derivanti da attività agricole ed agroindustriali sono testualmente qualificati come rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera a) del citato decreto legislativo;
   gli imprenditori agricoli provvedono autonomamente alla raccolta e gestione di tali rifiuti attraverso il conferimento a soggetti privati autorizzati;
   come si evince anche dalle norme in materia di esclusione dall'adesione al SISTRI (cfr. articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 2014), le imprese agricole aderiscono a circuiti organizzati di raccolta, aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
   la categoria di rifiuti agricoli ed agroindustriali, che sono rifiuti speciali, è radicalmente diversa da quella indicata nell'articolo 184, comma 2, lettera e) che include tra i rifiuti urbani i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali. Infatti, l'articolo 184, comma 3, lettera a), nel definire i rifiuti derivanti da attività agricola ed agroindustriale, fa espressamente riferimento all'articolo 2135 del codice civile;
   ai fini dell'applicazione della tariffa rifiuti, residuerebbe la possibilità per i comuni ma con limiti ben definiti dal legislatore, di assimilare alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
   l'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) – come modificato dal decreto-legge n. 16 del 2014 – dispone che: «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.»;
   l'articolo 1, comma 657 della legge n. 147 del 2013 cit. dispone, tra l'altro, che «nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuto in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita»;
   il comune di Laives non ha adempiuto a quanto disposto alla norma nazionale e, diversamente, ha commisurato l'applicazione della tariffa alla integrale estensione dei terreni agricoli;
   infatti con la delibera n. 91 del 18 dicembre 2013 il comune ha assoggettato le imprese agricole alla tariffa rifiuti sulla base del «presupposto dell'occupazione detenzione di aree esistenti sul territorio comunale, che producono rifiuti urbani e, assimilati e, quindi nel senso specifico, limitatamente alle superfici effettivamente coltivate»;
   il caso del comune di Laives che appare in contrasto con i principi sopra ricordati, risulta preoccupante anche considerato il possibile diffondersi di questa prassi errata sul resto del territorio nazionale;
   se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non intenda valutare l'opportunità di assumere urgenti determinazioni, per quanto di sua competenza, al fine di prevenire il diffondersi di interpretazioni della normativa errate anche con un'apposita circolare interpretativa, o con un parere per chiarire la non applicabilità della tariffa rifiuti urbani ai terreni agricoli non produttivi di rifiuti o che producano rifiuti speciali.
(4-06322)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 22 dicembre 2015
nell'allegato B della seduta n. 542
4-06322
presentata da
REALACCI Ermete

  Risposta. — In riferimento all'interrogazione in esame si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, ai commi 641 e 642 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede quanto segue: «// presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria».
  Le disposizioni generali, pertanto, limitano chiaramente l'applicazione della tariffa alle ipotesi in cui l'immobile sia suscettibile di produrre rifiuti urbani, precisando altresì, all'articolo 1, comma 649, della richiamata legge n. 147 del 2013 che «nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente».
  Con specifico riferimento alle attività svolte delle imprese agricole, si rileva come l'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 elenchi espressamente tra i rifiuti speciali «i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile».
  I rifiuti eventualmente derivanti dalle attività svolte su terreni agricoli, pertanto, sono classificati, per legge, come rifiuti speciali.
  D'altra parte, si ricorda come, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, i Comuni potrebbero procedere «all'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d)».
  In tale ipotesi, stabilita la necessità che l'assimilazione sia limitata a rifiuti speciali non pericolosi ed avvenga a determinate qualità e quantità, è comunque necessario tenere conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 649, sopra indicato: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati, con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materia prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione».
  Pertanto, tenuto conto di quanto evidenziato, si ritiene che l'applicazione della Tari ai produttori di rifiuti speciali relativamente all'attività svolta su terreni agricoli è possibile a condizione che vi sia stata l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e che sia stato previsto il meccanismo di riduzione della quota variabile del tributo secondo le modalità e nel rispetto di quanto disposto dalle norme citate.
  La normativa di riferimento appare, dunque, sufficientemente chiara ed esaustiva.
  Ciò premesso, ferma restando la facoltà generale che l'ordinamento riconosce alla pubblica amministrazione in materia di autotutela amministrativa, dinanzi ad eventuali provvedimenti adottati dalle amministrazioni locali in difformità alle disposizioni di legge potrà essere adita la competente autorità giudiziaria.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti

bilancio dello Stato

gestione dei rifiuti