ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06317

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 305 del 08/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: AIELLO FERDINANDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/10/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/10/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06317
presentato da
AIELLO Ferdinando
testo di
Mercoledì 8 ottobre 2014, seduta n. 305

   AIELLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il 4 agosto 2014 è stato pubblicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale, n. 88 il testo completo del bando che disciplina la procedura aperta, da effettuare ai sensi dell'articolo 1, commi da 636 a 638, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cosiddetta legge di stabilità 2014), per l'affidamento di 228 concessioni per l'esercizio tramite rete fisica, in sale dedicate, del gioco del bingo;
   il bando ha destato perplessità e preoccupazione sia negli operatori attualmente titolari di concessioni bingo sia nei nuovi operatori interessati ad aggiudicarsi una o più concessioni. Tutti fortemente critici in merito ai suoli contenuti. Dall'analisi della documentazione di gara, emergono aspetti che fanno ritenere ad avviso dell'interrogante estremamente probabile una o più impugnazioni dinanzi al TAR competente, con richiesta cautelare di sospensiva. Infatti il bando:
    stravolge, a giudizio dell'interrogante, totalmente lo spirito della citata legge di stabilità, che finalizzava la gara, pur nel rispetto della normativa europea, alla «riattribuzione» agli attuali concessionari delle 198 concessioni scadute nel 2013 e 2014, con lo scopo principale di allineare a unica scadenza del 2020 tutte le concessioni già in essere e tuttavia scadenti in date diverse, mettendone altre trenta in gara a disposizione di nuovi operatori proprio per aprire ulteriormente il mercato e rispettare i vincoli comunitari. Il legislatore, infatti, oltre a preoccuparsi del rispetto dei vincoli comunitari, si era posto anche l'obiettivo di non devastare il tessuto imprenditoriale attuale e di non far svanire nel nulla gli ingenti investimenti effettuati in questi anni dagli attuali concessionari. Al contrario, nel bando, probabilmente per un eccesso di attenzione agli aspetti formali in termini di rispetto dei vincoli comunitari in materia di gare, applicati in maniera acritica ad una fattispecie (l'aggiudicazione di concessioni pubbliche) ben più complessa della mera aggiudicazione di un appalto, viene prevista una sorta di asta, ove l'unico parametro che sostanzialmente caratterizza l'offerta economica di ciascun concorrente è costituito dal prezzo, partendo da una base d'asta di 200.000 euro per ciascuna concessione;
    non prevede alcun limite antitrust in termini di concentrazione. Ciò è secondo l'interrogante veramente incomprensibile se si considera, per esempio, che la convenzione bingo attualmente in vigore prevede un limite di concentrazione del 10 per cento delle sale su base nazionale e del 50 per cento su base regionale e che la vigente convenzione sottoscritta dai concessionari della rete slot quantifica nel 25 per cento il numero di apparecchi AWP complessivamente collegati alla rete e nel 25 per cento degli apparecchi VLT per i quali sia stata rilasciata autorizzazione il limite massimo per ogni singolo concessionario. È evidente che l'assenza di soglie massime di concentrazione delle assegnazioni in capo ad un solo soggetto o gruppo imprenditoriale si presenta in contrasto con le vigenti norme antitrust e potrebbe consentire fenomeni di concentrazione idonei a dar vita a pratiche anticoncorrenziali e rendere molto più difficile l'accesso al mercato, in particolare, da parte di nuovi operatori di dimensioni medio-piccole;
    non prevede alcuna forma di tutela per il personale che attualmente lavora per concessionari che, a seguito della gara, non dovessero vedersi riattribuire le attuali concessioni;
    in termini di requisiti soggettivi, esclude dalla partecipazione alla gara persone semplicemente «imputate», in chiara violazione dell'articolo 27, comma 2, Cost. secondo cui «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva»;
    ripropone quale requisito di partecipazione il possesso di una serie di parametri di solidità, economico-patrimoniale, di non chiara interpretazione e peraltro già oggetto di valutazione critica da parte della giustizia amministrativa i quali, se effettivamente applicati, escluderebbero dalla competizione gran parte dei potenziali partecipanti;
    si pone in contrasto con gli imprescindibili limiti di segretezza dell'offerta previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di gare pubbliche, imponendo ai partecipanti l'obbligo di versare al momento della presentazione della domanda di partecipazione un importo pari alla metà dell'offerta economica. Stante il fatto che tale versamento dovrà essere effettuato prima della presentazione della domanda, ciò significa che soggetti terzi all'Agenzia delle dogane e dei monopoli potrebbero essere a conoscenza di un'informazione idonea, in taluni specifici casi, a svelare quante concessioni sono state richieste dal concorrente e, addirittura, l'importo dell'offerta economica presentata da quest'ultimo. Appare incomprensibile il motivo per il quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli abbia scelto questa formula, dal momento che la legge di stabilità prevede il pagamento di euro 100.000, pari alla metà della base d'asta;
    prevede una durata della concessione di soli sei anni, mettendo in serio rischio il rientro degli investimenti iniziali, soprattutto dei nuovi soggetti;
   sono arrivati negli ultimi giorni alcuni chiarimenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a quesiti posti da potenziali concorrenti che hanno lasciato l'interrogante francamente esterrefatto. Si cita il tal senso la risposta che prevede che la garanzia provvisoria possa esse resa soltanto mediante fideiussione bancaria ed assicurativa e non attraverso deposito in numerario. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli di fatto finisce per ignorare le enormi difficoltà che gli operatori, soprattutto di dimensioni medio-piccole, riscontrano nell'ottenimento di fideiussioni, in un contesto in cui alcuni dei principali gruppi bancari ed assicurativi hanno addirittura inserito nei propri codici etici il divieto di operare con imprese del settore del gioco legale –:
   se si intendono assumere iniziative con la massima urgenza per bloccare, in via di autotutela, il bando di gara per l'assegnazione di 228 concessioni bingo o se si intenda che far sì che la gara vada avanti secondo l'attuale formulazione; nella seconda evenienza, sulla base i quali valutazioni sia stata presa tale decisione, stanti gli innumerevoli aspetti di dubbia legittimità e ragionevolezza che caratterizzano il bando in questione e che sono stati solo parzialmente illustrati nelle suddette premesse. (4-06317)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

monopolio

applicazione del diritto comunitario

concessionario