ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05686

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 272 del 25/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: FUCCI BENEDETTO FRANCESCO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 25/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 25/07/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 19/11/2014
Stato iter:
19/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/11/2014
GIRO MARIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 19/11/2014

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/11/2014

CONCLUSO IL 19/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05686
presentato da
FUCCI Benedetto Francesco
testo di
Venerdì 25 luglio 2014, seduta n. 272

   FUCCI. — Al Ministro degli affari esteri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 riconosce due figure: console di carriera e console onorario;
   il console di carriera è cittadino dello Stato inviante o rappresentato e si limita ad occuparsi di compiti che gli vengono affidati nella sede in cui egli viene inviato;
   il console onorario invece è un cittadino prescelto nello Stato in cui esso risiede e oltre a poter svolgere la propria funzione consolare, può anche dedicarsi alla propria attività di carattere professionale e imprenditoriale;
   spesso il console onorario, per svolgere l'attività consolare, si avvale di collaboratori che sono dipendenti della sua attività professionale o imprenditoriale;
   il consolato onorario non possiede partita iva, né percepisce compensi o redditi svolgendo l'attività interamente a proprie spese;
   i consolati onorari in Italia sono molto attivi nelle attività diplomatiche, di integrazione sociale e culturale, oltre che nel disbrigo di pratiche commerciali, amministrative, giudiziarie e di assistenza ai cittadini e studenti stranieri nel nostro Paese;
   i consoli onorari, per espletare le proprie funzioni, hanno un ufficio dedicato alle attività del consolato;
   i consoli onorari vorrebbero assumere personale per espletare le diverse funzioni di cui sopra, ma la legge italiana in materia di lavoro non consente loro di farlo;
   la legge italiana consente soltanto alle persone fisiche, come il console onorario, che non possiedono partita iva, di assumere personale con le seguenti qualifiche dama di compagnia, badante, autista, maggiordomo, amministratrice del patrimonio personale, ma non la qualifica di segretario/addetto stampa, giornalista, impiegato, funzionario, mediatore culturale del console onorario –:
   se e quali iniziative di competenza intendano assumere per rivedere la normativa in materia di lavoro e trovare così una soluzione sia per i consoli onorari sia per i lavoratori. (4-05686)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 19 novembre 2014
nell'allegato B della seduta n. 334
4-05686
presentata da
FUCCI Benedetto Francesco

  Risposta. — In Italia sono accreditati numerosi consoli onorari stranieri ammessi a godere, ai sensi della convenzione di Vienna del 1963, di taluni privilegi e immunità. La concessione dell'autorizzazione all'apertura di uffici consolari per l'esercizio delle funzioni consolari onorarie è disciplinata da una circolare ministeriale del 2010, che codifica la prassi maturata nel tempo. Tale circolare stabilisce, fra l'altro, che «non possono essere autorizzate nomine di funzionari consolari in aggiunta al titolare dell'ufficio consolare onorario». Ciò non toglie, ovviamente, che il Console onorario possa avvalersi di collaboratori che siano già dipendenti della propria attività principale, senza che gli stessi siano ammessi a godere di privilegi o immunità.
  La disciplina in vigore in Italia per i consoli onorari stranieri è analoga a quella prevista per i consoli onorari italiani nel mondo. Per essi, infatti, è previsto che trattandosi di persone estranee all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 203 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, quest'ultima sia in posizione di totale estraneità organizzativa della struttura dell'ufficio onorario, che spetta unicamente al suo titolare. Ai funzionari onorari compete quindi ogni valutazione in merito all'opportunità di avvalersi di collaboratori, che saranno in caso assunti, diretti e retribuiti di propria iniziativa e a proprio carico, rimanendo con ciò escluso ogni coinvolgimento del ministero rispetto a tale gestione.
  Si precisa infine che la normativa internazionale alla quale l'Italia si attiene prevede che l’
iter di nomina a console onorario venga aperto direttamente dallo Stato di invio e dalla sede diplomatica che lo rappresenta nello Stato di residenza. In nessun caso il console onorario può corrispondere direttamente con il Ministero degli esteri dello Stato di residenza. Compete dunque alle autorità dello Stato di invio e non a quelle dello Stato di residenza rispondere alle esigenze organizzative che attengano allo svolgimento delle attività del console onorario, ivi compresa la sfera della regolamentazione del lavoro proprio o di suoi collaboratori.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionaleMario Giro.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

CONVENZIONE DI VIENNA

EUROVOC :

norma di lavoro

consolato

professioni diplomatiche