ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05493

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 262 del 11/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: CERA ANGELO
Gruppo: PER L'ITALIA
Data firma: 11/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 11/07/2014
Stato iter:
11/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/03/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/03/2016

CONCLUSO IL 11/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05493
presentato da
CERA Angelo
testo di
Venerdì 11 luglio 2014, seduta n. 262

   CERA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) prevede che la tracciabilità dei rifiuti debba essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale;
   a tal fine viene istituito, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009;
   il SISTRI ha il duplice obiettivo di semplificare l’iter di certificazione e tracciabilità dei rifiuti e di rendere trasparente il ciclo di distruzione dei rifiuti abbattendo i costi sostenuti dalle imprese del settore;
   destinatari dell'obbligo di iscrizione al sistema erano inizialmente 640 mila aziende, coinvolte nel SISTRI secondo il contratto iniziale tra la Selex e il ministero dell'ambiente;
   il Sistema è stato soggetto a notevole stratificazione normativa, cui sono stati destinatari soprattutto i soggetti tenuti ad aderire;
   in particolare, si segnala che l'articolo 11 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, novella I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter delle norme in materia ambientale;
   tale novella comporta l'esclusione dall'obbligo di iscrizione al SISTRI di tutti coloro che non trasportano rifiuti non pericolosi: il comma 2 novellato difatti recita «Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1»;
   successivamente, con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 aprile 2014 la platea iniziale si è ristretta di altre 150 mila aziende, dal momento che è stato eliminato l'obbligo di iscrizione al SISTRI delle imprese con meno di dieci dipendenti;
   già in precedenza, con l'articolo 52 del decreto-legge n. 83 del 2012 è stata disposta la sospensione del SISTRI per l'anno 2012, fino al 30 giugno 2013: «per consentire i necessari accertamenti sul funzionamento» del sistema, vengono sospesi il termine di entrata in operatività del sistema per un massimo di 12 mesi e i conseguenti adempimenti delle imprese;
   in seguito alle progressive restrizioni della platea iniziale, sono stati aperti numerosi contenziosi in merito al pagamento delle quote del 2010 e 2011, ma come riportano autorevoli fonti di stampa, l'esito dei giudizi cambia sensibilmente a seconda della composizione del collegio giudicante;
   molte imprese ad oggi escluse dall'obbligo di iscrizione al SISTRI hanno provato a cancellarsi dal sistema, al fine di evitare di dover pagare il contributo, senza esito;
   al fine di evitare questa criticità, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha pubblicato in data 24 giugno 2014 un Comunicato di chiarimento riguardante il pagamento del contributo annuale e la cancellazione dell'iscrizione da SISTRI dei soggetti non obbligati ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e che non aderiscono volontariamente al sistema;
   il direttore generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, avvocato Maurizio Pernice, ha chiarito che «I soggetti già iscritti al Sistri, che ai sensi dell'articolo 11, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 non sono più tenuti ad aderire né aderiscono volontariamente al Sistema, non devono versare il contributo annuale alla scadenza del 30 giugno 2014, anche se a tale data la procedura di cancellazione dell'iscrizione non è stata avviata o non è conclusa. Le modalità semplificate per la cancellazione dal Sistri dei soggetti iscritti che non sono tenuti ad aderire al sistema medesimo, nonché per la restituzione dei dispositivi, saranno definite con ulteriore comunicazione» –:
   quali urgenti iniziative, anche di natura normativa, intenda il Ministro porre in essere al fine di salvaguardare il diritto al rimborso delle quote versate negli anni 2010 e 2011 da imprese che non hanno mai usufruito del SISTRI, vista la mancata messa in funzione e le continue sospensioni, e che sono peraltro state successivamente esentate dall'obbligo di adesione, ai sensi degli atti con forza di legge e di natura secondaria indicati in premessa;
   quali iniziative siano state predisposte al fine di garantire la definitiva cancellazione dal sistema per quelle imprese il cui obbligo di iscrizione sia venuto meno, ai sensi degli atti con forza di legge e di natura secondaria indicati in premessa. (4-05493)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 11 marzo 2016
nell'allegato B della seduta n. 588
4-05493
presentata da
CERA Angelo

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa al Sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, si rappresenta che l'entrata in vigore del SISTRI è stata più volte prorogata e sono state apportate diverse modifiche alla sua operatività, ma dal 1o ottobre 2013 il sistema è operativo per gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori, cioè quei soggetti che sottopongono i rifiuti a operazioni di trattamento ottenendo nuovi rifiuti speciali pericolosi. Dal 3 marzo 2014 l'operatività del SISTRI è stata estesa ai produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, ai comuni e alle imprese di trasporto dei rifiuti della regione Campania.
  Inoltre, in base agli esiti del collaudo eseguito nel dicembre 2013 da parte della Commissione di verifica di conformità per l'esecuzione del contratto SISTRI, prevista dall'articolo 11, comma 8 del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, il SISTRI è stato ritenuto «esente da difetti e/o carenze tali da precludere l'erogazione dei servizi».
  Circa le forme di rimborso per le imprese che hanno versato il contributo SISTRI negli anni 2010 e 2011, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 14-bis, introdotto dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009, di conversione del decreto-legge n. 78 del 1o luglio 2009, tale evenienza non è prevista. Oltre, infatti, a diverse pronunce in tal senso da parte della commissione tributaria di Roma, si veda, da ultima la sentenza n. 23834 del 23 novembre 2015 della Corte di cassazione a sezioni unite. Tale decisione ha infatti precisato che «il contributo annuale di iscrizione al SISTRI è un vero e proprio tributo» dovuto a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio. Il contributo versato, dunque, non può essere considerato il corrispettivo di un servizio di cui chiedere il successivo rimborso in mancanza del servizio medesimo. Si tratta di oneri per i soggetti obbligati imposti per ragioni di tutela dell'ambiente e della salute.
  Si fa presente, altresì, che relativamente al regime sanzionatorio, l'entrata in vigore dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 11 del 27 febbraio 2015 (così detto «milleproroghe 2014»), ha previsto l'applicabilità, a partire dal 1o aprile 2015, delle sole sanzioni relative all'omessa iscrizione ed omesso versamento del contributo annuale SISTRI, ex articolo 260-bis, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Ha previsto, altresì, la vigenza fino al 31 dicembre 2015, dell'applicazione degli adempimenti di tracciabilità cartacei, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti, previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010, nonché le relative sanzioni oltre all'applicazione delle altre semplificazioni. Con l'articolo 8 del decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015 (così detto «milleproroghe 2015»), il legislatore ha prorogato al 31 dicembre 2016 il così detto «regime del doppio binario», mantenendo in vita gli adempimenti cartacei e il relativo impianto sanzionatorio. Conseguentemente, i soggetti obbligati al SISTRI devono soltanto iscriversi al sistema e versare il relativo contributo annuale. In assenza di tali adempimenti, naturalmente, sono passibili di sanzione. Resta comunque ferma la possibilità per i medesimi soggetti, di utilizzare il SISTRI per i propri adempimenti in materia di gestione dei rifiuti speciali pericolosi.
  Peraltro, in sede di conversione del citato «milleproroghe 2015», in data 10 febbraio è stato approvato dall'Aula Camera il 10 febbraio, attualmente all'esame del Senato, un emendamento all'articolo 8 del decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, con il quale si stabilisce che fino al 31 dicembre 2016 e, comunque, non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, bandite dalla Consip S.p.a. il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, sono ridotte del 50 per cento.
  Si fa presente, inoltre, che sul portale istituzionale del SISTRI («Area Iscrizione») è stata pubblicata la nuova Sezione «Modalità di cancellazione» con i relativi moduli per la restituzione dei dispositivi USB.
  Si segnala, infine, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, ha voluto disciplinare attraverso uno specifico regolamento (il cui iter procedurale è in corso di definizione) ulteriori misure di semplificazione allo scopo di ottimizzare il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Tra i principali obiettivi perseguiti, si segnalano i seguenti:
  l'aggiornamento dei contributi previsti, nonché la definizione dell'entità degli stessi per i soggetti che aderiscono al SISTRI su base volontaria, da calcolarsi in misura ridotta rispetto agli importi dovuti dai soggetti obbligati;
  la razionalizzazione e la semplificazione del sistema, attraverso l'abbandono dei dispositivi attualmente previsti (black box e dispositivi token usb);
  la tenuta in formato elettronico dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto con compilazione in modalità off-line e trasmissione asincrona dei relativi dati, nonché la generazione automatica del modello unico di dichiarazione ai fini della dematerializzazione della corrispondente documentazione;
  la semplificazione degli obblighi informativi alle imprese attraverso l'interazione e il coordinamento con banche dati in uso alla Pubblica Amministrazione, garantendo, per quanto possibile, l'acquisizione automatica delle informazioni disponibili;
  la garanzia di interoperabilità con i sistemi gestionali utilizzati dalle imprese, dalle associazioni di categoria e loro società di servizi e realizzazione di specifici sistemi per le imprese che non dispongono di sistemi gestionali;
  la sostenibilità dei costi;
  la messa a disposizione di adeguati strumenti di assistenza e formazione delle imprese.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2006 0152

EUROVOC :

eliminazione dei rifiuti

politica di sostegno

trasporto merci