ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05481

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 261 del 10/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: FAUTTILLI FEDERICO
Gruppo: PER L'ITALIA
Data firma: 10/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELLAI LORENZO PER L'ITALIA 10/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 10/07/2014
Stato iter:
07/08/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/08/2014
PINOTTI ROBERTA MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/08/2014

CONCLUSO IL 07/08/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05481
presentato da
FAUTTILLI Federico
testo di
Giovedì 10 luglio 2014, seduta n. 261

   FAUTTILLI e DELLAI. — Al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che:
   il faro dell'isola di Ponza, sulla base dei risultati conseguiti nell'ambito della campagna 2012 «I luoghi del cuore» è stato inserito fra i diciannove beni che il FAI – Fondo Ambiente italiano – ha scelto come bene da salvaguardare e da tutelare per valore storico-culturale e paesaggistico;
   in data 30 ottobre 2013 ed in data 20 novembre 2013, a rettifica ed integrazione della prima istanza, il comune di Ponza ha inoltrato all'Agenzia del demanio, una richiesta di trasferimento a titolo non oneroso del fabbricato del faro costituito da n. 4 appartamenti (due per piano) ed altri locali compreso un giardino di circa 120 metriquadri a norma dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98);
   nella richiesta il comune ha indicato come finalità la seguente opzione:
    «Bene da valorizzare in ottica di mercato ai fini della messa a reddito o dell'alienazione, anche mediante il conferimento ai fondi immobiliari, nell'interesse diretto od indiretto della collettività»;
   il bene è assegnato formalmente in uso governativo al Ministero della difesa. Pertanto l'Agenzia del demanio, in data 22 novembre 2013, ha informato della richiesta il Ministero della difesa, specificatamente la direzione generale dei lavori e del demanio, chiedendo di confermare, entro il termine perentorio di trenta giorni, la necessità del bene per le funzioni di difesa e per le esigenze istituzionali;
   l'Agenzia del demanio precisava che il mancato riscontro entro il termine indicato avrebbe costituito mancato interesse al mantenimento in uso dell'immobile e, di conseguenza, presupposto per i successivi adempimenti in materia di federalismo demaniale;
   l'Agenzia del demanio chiedeva, in particolare, di specificare, nell'ipotesi in cui il bene non fosse concretamente utilizzato ma fosse comunque necessario alle esigenze governative, la tempistica entro la quale se ne prevedeva l'utilizzo e, nel caso in cui l'immobile necessitasse di interventi edilizi, la conferma della disponibilità di risorse adeguate a finanziare i lavori e la tempistica prevista per l'esecuzione degli interventi;
   alla richiesta dell'Agenzia del demanio, il Ministero della difesa ha risposto, in data 20 dicembre 2013, in maniera sintetica confermando che «i beni in parola risultano necessari per lo svolgimento di attività istituzionali dell'A.D» –:
   se non ritenga che tale decisione contrasti con quanto disposto dal decreto direttoriale n. 13/2/5/2010 dell'8 settembre 2010 che aveva individuato, al fine del trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato alcuni immobili in uso all'amministrazione della Difesa da assoggettare a procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione previste dall'articolo 14-bis, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che aveva inserito il faro tra i beni alienabili con la seguente annotazione «presenza di funzioni da riallocare» e quali iniziative intenda adottare conseguentemente. (4-05481)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 agosto 2014
nell'allegato B della seduta n. 281
4-05481
presentata da
FAUTTILLI Federico

  Risposta. — In merito all'inserimento, con l'annotazione «Funzioni da riallocare», del sito denominato «Faro della Guardia», ubicato nell'isola di Ponza, nell'elenco di immobili indicati nel decreto direttoriale datato 8 settembre 2010, si precisa che l'allora norma di riferimento (articolo 14-bis, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008 n. 133) stabiliva che il Ministero della difesa provvedesse, nell'ambito dei piani di razionalizzazione del proprio patrimonio infrastrutturale, ad individuare gli immobili per i quali fosse possibile avviare attività di valorizzazione, permuta e gestione.
  Successivamente, l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 85 del 2010 (cosiddetto federalismo demaniale) ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovessero essere individuati i beni immobili, in uso alla difesa, suscettibili di trasferimento agli enti locali, precisando come tra di essi non potessero essere inclusi quelli utilizzati per le funzioni di difesa e di sicurezza, ovvero destinati alle procedure di valorizzazione del patrimonio immobiliare della difesa – la cui disciplina è dettata da una serie di norme speciali, tra le quali il richiamato articolo 14-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, i cui commi 3 e 4 sono stati riassettati nell'ambito dell'articolo 307 del Codice dell'ordinamento militare.
  Ciò premesso, si precisa come il menzionato decreto direttoriale disponesse la semplice individuazione di beni suscettibili di una futura destinazione, senza comportare in modo automatico il trasferimento di tali beni al patrimonio disponibile dello Stato.
  Al riguardo, si evidenzia come, successivamente all'inserimento del cespite nel menzionato decreto direttoriale, non si siano verificate condizioni tali da favorire lo sviluppo di un percorso condiviso fra il Ministero della difesa e gli enti locali, per una valorizzazione dell'immobile attraverso il conferimento di una diversa destinazione urbanistica.
  Quindi, l'amministrazione difesa, nel confermare la permanenza delle finalità istituzionali dell'immobile in ragione della richiamata normativa di riferimento, ha già avviato un percorso per la valorizzazione dello stesso avvalendosi della difesa servizi spa, società in house, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 535 del Codice dell'ordinamento militare.
  Per tali ragioni, la difesa ha segnalato all'Agenzia del demanio l'attuale interesse da parte dell'amministrazione per l'immobile in questione.
  La Marina militare manterrà la responsabilità, la disponibilità e il controllo delle aree confinanti con la porzione d'immobile oggetto di valorizzazione e, in particolare, la torre faro e un'area per le esigenze tecnico-logistiche del servizio stesso; infatti, il Faro della guardia è tuttora operativo quale struttura del servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare.
  In ogni caso, l'attività di gestione economica non potrà in alcun modo interferire con il funzionamento del segnalamento e delle relative apparecchiature di controllo e monitoraggio.
  In merito al quesito posto, si osserva come non vi sia incoerenza tra l'inserimento nel decreto direttoriale dell'immobile in parola e la permanenza dell'interesse istituzionale della Difesa allo stesso.
Il Sottosegretario di Stato per la difesaRoberta Pinotti.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2008 0112

GEO-POLITICO:

PONZA,LATINA - Prov,LAZIO

EUROVOC :

protezione del paesaggio

comune

isola