ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05415

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 258 del 07/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: DI LELLO MARCO
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 07/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 07/07/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05415
presentato da
DI LELLO Marco
testo di
Lunedì 7 luglio 2014, seduta n. 258

   DI LELLO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 71 del decreto legislativo n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, stabilisce il trattamento delle decurtazioni economiche in caso di assenza per malattia per il personale della pubblica amministrazione;
   in materia il dipartimento della funzione pubblica ha emanato due circolari: la n. 7 e la n. 8 del 2008 al fine di fornire i necessari chiarimenti sull'interpretazione della norma di cui sopra;
   come è noto, il primo comma di questa disposizione ha disposto che «per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, avente carattere fisso e cumulativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze di malattia dovute ad infortunio sul lavoro o da altra causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita»;
   in altre parole la trattenuta per assenza per malattia opera per ogni episodio di assenza, anche di un solo giorno, e per tutti i primi 10 giorni decorsi i quali si applica il regime giuridico-economico previsto dai CCNL e dagli accordi di comparto;
   in materia è intervenuta anche una sentenza, la n. 120 del 2012, della Corte costituzionale che ha dissipato definitivamente ogni dubbio sulla legittimità costituzionale delle previsioni dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   nonostante la fondatezza costituzionale, nell'applicazione concreta la diversa struttura del trattamento economico sembra penalizzare fortemente il personale delle fasce medio-basse dell'inquadramento, per le quali la trattenuta per ogni giorno di malattia risulta inversamente proporzionale al livello retributivo dell'incarico ricoperto;
   in ordine invece alle assenze per visite mediche, terapie ed esami diagnostici, con legge n. 125 del 30 ottobre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, è stato convertito in legge con modifiche il decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni». Il citato decreto-legge come modificato in sede di conversione, introduce una disposizione in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti al fine di contrastare il fenomeno dell'assenteismo nelle amministrazioni;
   in particolare, l'articolo 4, comma 16-bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5-ter dell'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre resta invariato il regime della giustificazione dell'assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo;
   il citato articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 165 del 2001, come novellato, prevede che «Nel caso in cui l'assenza per malattia: abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica»;
   a seguito dell'entrata in vigore della novella, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore) –:
   quali iniziative il Ministro interrogato abbia intenzione di porre in essere al fine di chiarire la portata e l'ambito applicativo delle diverse disposizioni citate in premessa, al di là delle motivazioni e delle finalità che sono alla base della normativa, cioè contrastare il fenomeno dell'assenteismo nelle pubbliche amministrazioni e incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche mediante interventi in materia di trattamento del personale. (4-05415)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2008 0133

EUROVOC :

retribuzione del lavoro

permesso di lavoro

malattia

esame medico

assenteismo

pubblica amministrazione