ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05193

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 248 del 18/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: VILLAROSA ALESSIO MATTIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 18/06/2014
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/06/2014
SEGONI SAMUELE MOVIMENTO 5 STELLE 18/06/2014
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 18/06/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 18/06/2014
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 18/06/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 02/09/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 12/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05193
presentato da
VILLAROSA Alessio Mattia
testo di
Mercoledì 18 giugno 2014, seduta n. 248

   VILLAROSA, D'UVA, CANCELLERI, SEGONI e DAGA. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   l’iter e la valutazione del progetto di elettrodotto Terna Sorgente-Rizziconi sono caratterizzati da numerose «anomalie» nell'applicazione delle norme vigenti (regionali, nazionali e comunitarie), anche se l'opera è in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge;
   un'anomalia molto forte è certamente costituita dalla frammentazione a fini della valutazione di impatto ambientale (VIA) dell'originario e unitario progetto. Nella Conferenza dei Servizi del 12 dicembre 2007 il Ministero dello sviluppo economico (MISE) e Terna chiedevano di poter anticipare l'autorizzazione unica di cui alla legge n. 239 del 2004 per quella parte del progetto costituita da interventi ritenuti non soggetti a VIA anche per l'errata interpretazione delle soglie dimensionali. Le risposte erano quasi tutte negative, compresa quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), che già in precedenza aveva diramato, con circolare 15208 del 7 ottobre 2006, l'interpretazione corretta della norma, secondo la quale la VIA si applica all'intero progetto generale definitivo;
   in tal senso si era pronunziato il Consiglio di Stato già nel 2002 con sentenza 4368, reiterata con sentenza 5760 nel 2006 e 3849 nel 2009. Ma anche la Corte di giustizia della Comunità europea interveniva sull'argomento nel 2008 con linea analoga, in occasione della causa C-2/07;
   nel Torrente Gallo, nel comune di Villafranca Tirrena, la costruzione della Nuova stazione elettrica, pur ricadendo in Zona di protezione speciale (ZPS) sottoposta a vincolo paesaggistico, veniva avviata a realizzazione senza la valutazione di impatto ambientale, facendo parte di quel pacchetto di interventi estrapolati dall'originario progetto unitario, non sottoposti a valutazione di impatto ambientale ed autorizzati direttamente dal Ministero dello sviluppo economico con autorizzazione unica del 20 febbraio 2009, mentre la parte di progetto sottoposta a valutazione di impatto ambientale era oggetto dell'autorizzazione unica dell'8 luglio 2010;
   a questo va aggiunto che il progetto della strada di accesso alla nuova stazione, prescritta nel 2008 dal genio civile di Messina e ricadente sempre in ZPS, veniva presentato al comune di Villafranca Tirrena, piuttosto che al Ministero competente, come si sarebbe dovuto fare trattandosi di una variante rispetto al progetto originario autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico;
   la sentenza della Corte di costituzione n. 93 del 22 maggio 2013 afferma che i soli limiti geometrici non sono sufficienti per la esclusione di un progetto dalla VIA e dalla verifica di assoggettabilità a VIA, dovendosi fare riferimento anche agli altri elementi di valutazione, peraltro già indicati nell'Allegato V, commi 1, 2 e 3, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
   sull'esclusione di alcuni progetti dalla VIA per previsione normativa italiana nel decreto legislativo n. 152 del 2006 lo Stato italiano è oggetto della procedura di infrazione 2009/2086 per interpretazione non corretta della Direttiva VIA 85/337/CEE sulla valutazione di impatto ambientale;
   la Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 ha puntualizzato la corretta interpretazione della direttiva 85/337/CEE sulla valutazione di impatto ambientale;
   la legge n. 97 del 2013 del 6 agosto 2013 ha recepito formalmente la citata direttiva 2011/92/UE, anche allo scopo di fermare la procedura di infrazione 2009/86 per non conformità alla direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione d'impatto ambientale, per le tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   la frantumazione in due del progetto Terna originario e unico depositato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a fine 2006 e la successiva esclusione dalla VIA di una parte del progetto senza valutare alcuno dei parametri già indicati e ribaditi dalla Direttiva 2011 sembrerebbero motivazioni più che valide per chiedere la determinazione comunitaria sulla procedura di infrazione 2009/2086;
   in occasione del rilascio per l'elettrodotto del parere VIA della regione siciliana, prot. 62725 del 7 agosto 2008, i vari elementi di criticità rilegati avevano determinato la prescrizione dell'acquisizione del parere della Commissione europea, secondo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni che norma i casi in cui l'impatto rilevato non consentirebbe di realizzare l'opera. Tale prescrizione veniva dapprima recepita nel decreto VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 luglio 2009, ma veniva revocata secondo gli interroganti incredibilmente nel maggio 2010 dalla regione siciliana privo di valida motivazione e nonostante la stessa regione avesse approvato, con DA del 30 giugno 2009, il Piano di gestione della ZPS, che prevedeva l'obbligo di costruzione interrata dei nuovi elettrodotti, dal momento che l'area in questione ricade all'interno di uno dei più importanti corridoi di migrazione del Paleartico Occidentale;
   in fase di realizzazione del progetto gli originari tralicci a V sono stati sostituiti anche in Sicilia da pali monostelo, per una prescrizione paesaggistica relativa alla regione Calabria. Da tener presente che l'obbligo dell'interramento del tratto aereo della regione siciliana, sancito dal piano di gestione della ZPS ITA030042, era motivato dalla necessità di evitare il rischio di elettrocuzione per l'avifauna migratoria. Con la scelta del monostelo i 19 cavi che costituiscono l'elettrodotto si troveranno a distanza molto più ravvicinata: così non solo non si è eliminato il rischio, ma addirittura lo si è accentuato;
   nel fascicolo dell'elettrodotto in questione, consultato nell'inverno del 2013 presso l'assessorato regionale territorio e ambiente, servizio VAS-VIA della regione Siciliana, non si rilevava traccia della verifica di ottemperanza sul progetto esecutivo, indispensabile per l'avvio dei lavori, comunicato da Terna già nell'estate del 2012 e lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ammetteva nel marzo del 2013 il mancato avvio da parte di Terna della verifica di ottemperanza sul progetto esecutivo, nell'ambito del quale doveva essere presentato e verificato il progetto di dismissione di alcune delle linee esistenti, come prescritto in ambito di VIA;
   nel mese di gennaio 2010 veniva pubblicato il piano paesaggistico dell'ambito 9, adottato nel novembre 2009, che individua, fra l'altro, un crinale che scende dallo spartiacque Jonio-Tirreno verso il Mar Tirreno, nel comune di Saponara. Tale crinale risulta sottoposto a livello di tutela 3, il massimo previsto dal Piano, per una larghezza di 400 metri in cui è previsto il divieto di realizzare nuove strade, antenne, elettrodotti e altro;
   il crinale ricade per intero nella ZPS ed è attraversato dal tracciato dell'elettrodotto. Il decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni e integrazioni prevede, all'articolo 143, comma 9, che dalla data di adozione del piano non sono consentiti interventi in contrasto con le previsioni del piano stesso (norme di salvaguardia). L'articolo 10 richiama l'impossibilità di realizzare interventi in contrasto con il Piano stesso, in seguito all'entrata in vigore delle norme di salvaguardia. La stessa normativa all'articolo 57 definisce gli elettrodotti (normali) come opere di rilevante trasformazione del territorio e all'articolo 63 prevede che le autorizzazioni già rilasciate per progetti di opere non ancora intraprese alla data di adozione del Piano restano valide limitatamente alle aree in cui il Piano non preclude la loro realizzazione. Alla luce pertanto di quanto esposto, poiché i lavori dell'elettrodotto sono stati avviati solo a metà del 2012, con la pubblicazione del Piano (2010) l'autorizzazione rilasciata a Terna nel 2007 ha perso la sua validità nella parte che riguarda l'attraversamento del crinale citato e la soprintendenza BBCC, competente in Sicilia per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, non è più titolare dell'ampio potere discrezionale proprio per l'avvenuta adozione del Piano, secondo quanto ben indicato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 220 del 2013, ma non esercita i previsti compiti di vigilanza, col risultato che i lavori proseguono nell'area interdetta, con possibili responsabilità penali a livello provinciale, regionale e ministeriale;
   l'Associazione mediterranea per la natura ha già impugnato il decreto di compatibilità ambientale emesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, n. 342 del 26 maggio 2010, con ricorso al TAR del Lazio sede di Roma, ai sensi della normativa vigente presso il quale pende al n. 8605 del 2010;
   l'Associazione mediterranea per la Natura ha anche presentato altro ricorso al Tar del Lazio in merito alla medesima vicenda;
   anche i cittadini di Serro, uno dei villaggi interessati, hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato 911/2013 registro generale ricorsi;
   notevoli criticità sussistono nella parte restante del tracciato siciliano, a Venetico, Monforte San Giorgio e soprattutto Pace del Mela e San Filippo, dove è stata ignorata la già grave situazione preesistente che ha portato nel 2002 alla dichiarazione da parte della regione siciliana dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale;
   nonostante quanto sopra enunciato solo a titolo di esempio, Terna ha ritenuto opportuno proporre nel Piano di Sviluppo 2013 un secondo elettrodotto nel territorio siciliano, dalla stazione elettrica nel torrente Gallo a Sergente, ripercorrendo lo stesso territorio gravato dai numerosi vincoli di vario tipo Sic, Zps, vincoli paesaggistici, vincoli derivanti dalla presenza dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale e dalla esiguità del territorio attraversato e sta procedendo alla cosiddetta concertazione con gli enti locali –:
   se i Ministri interrogati non ritengano opportuno valutare nuovamente la realizzazione dell'intera opera e della nuova proposta di elettrodotto tra Villafranca Tirrena e Sorgente, considerando anche i ricorsi presentati al Tar Lazio ed al Consiglio di Stato, i quali, in caso di accoglimento, potrebbero avere effetti notevoli sulle procedure di autorizzazione dell'opera;
   se i Ministri interrogati non ritengano opportuno valutare nuovamente la realizzazione dell'intera opera e della nuova proposta di elettrodotto tra Villafranca Tirrena e Sorgente, considerando anche i rischi notevoli di procedura di infrazione per le irregolarità segnalate in tema di valutazione di impatto ambientale e di siti natura 2000;
   se i Ministri interrogati non ritengano opportuno una sospensione immediata della realizzazione dell'elettrodotto per trovare una unica soluzione in Sicilia per entrambi gli elettrodotti, da realizzare possibilmente via mare o con galleria dedicata, risolvendo così ottimamente in unica soluzione tutte le problematiche evidenziate e derivanti anche dal fatto che non può addossarsi alla popolazione della cuspide nord orientale della Sicilia l'onere derivante dalle esigenze di attraversamento dello Stretto di Messina, che deve essere realizzato con soluzioni straordinarie, tipo galleria. (4-05193)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

STRETTO DI MESSINA

EUROVOC :

impatto ambientale

protezione dell'ambiente

zona protetta

rischio sanitario

inquinamento industriale

trasporto via cavo

norme per l'edilizia