ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05185

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 248 del 18/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: PARENTELA PAOLO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 18/06/2014
DIENI FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 18/06/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18/06/2014
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18/06/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 25/06/2014
Stato iter:
23/09/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/09/2014
LANZETTA MARIA CARMELA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/09/2014

CONCLUSO IL 23/09/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05185
presentato da
PARENTELA Paolo
testo di
Mercoledì 18 giugno 2014, seduta n. 248

   PARENTELA, NESCI e DIENI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
   il consiglio regionale della Calabria – sciolto per le dimissioni del 29 aprile 2014 del presidente della giunta, Giuseppe Scopelliti, condannato in primo grado per abuso d'ufficio e falso, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e conseguente sospensione ex articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 – nella seduta del 3 giugno 2014 ha adottato la legge elettorale per l'elezione dei consiglieri regionali e del presidente della giunta regionale;
   in considerazione del suddetto provvedimento di sospensione, che nel tempo ha preceduto l'approvazione della nuova legge elettorale in argomento, questa stessa legge potrebbe aver avuto una dubbia legittimazione, stando alla lettera dell'articolo 33 dello statuto della Calabria regione Calabria, che al comma 6 prevede «nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente», mentre al comma 7 prescrive che «il Presidente della Giunta e la Giunta rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente»;
   nell'adozione del proprio sistema elettorale le regioni devono rispettare i princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, come espressamente previsto dall'articolo 122 della Costituzione;
   l'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge n. 165 del 2004, che detta i suddetti princìpi, richiede alle regioni di legiferare in materia elettorale in modo da assicurare la governabilità attraverso la formazione di una maggioranza stabile, nel contempo salvaguardando la rappresentanza delle minoranze;
   la nuova legge elettorale della Calabria prevede, ai fini della assegnazione dei seggi in Consiglio regionale, la fissazione di una soglia minima di sbarramento pari al 15 per cento, insieme all'accorpamento dei collegi provinciali di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia in un unico collegio;
   ad avviso degli interroganti tale ultima previsione appare severamente critica sotto il profilo della legittimità, in quanto l'accorpamento dei collegi provinciali lede la rappresentanza di territori che corrispondono alle province, ancora esistenti;
   a parere degli interroganti la riferita fissazione della soglia di sbarramento al 15 per cento costituisce palese violazione dell'articolo 122 della Costituzione, nonché – lato sensu – degli articoli 3 e 51 della medesima, immediatamente risultando irragionevole, abnorme, iniqua e lesiva del diritto di rappresentanza, in subordine anche a fronte della soglia prevista dalla precedente legge elettorale della regione Calabria, corrispondente al 5 per cento;
   oltretutto, nella nuova legge elettorale approvata dalla regione Calabria è prevista la figura del consigliere supplente, con la quale si consente la sostituzione, attraverso il subentro del primo dei non eletti, del consigliere chiamato ad esercitare le funzioni di assessore;
   la suddetta disposizione appare agli interroganti priva di ragionevole fondamento e finalizzata all'incremento di «posti» all'interno dell'ente regionale, in quanto ignora gravemente la sentenza n. 35 della Corte costituzionale, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 “Statuto della Regione Calabria”», approvata in prima lettura dal consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013, nella parte in cui sostituisce il numero «50» con quello di «40», anziché con quello di «30» –:
   se non ritenga che il sistema elettorale delineato dalla nuova legge elettorale adottata dalla regione Calabria risulti esorbitante rispetto ai limiti e ai principi dell'ordinamento e non intenda perciò valutare se sussistano i presupposti per promuovere la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. (4-05185)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 23 settembre 2014
nell'allegato B della seduta n. 296
4-05185
presentata da
PARENTELA Paolo

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue.
  La legge regionale 6 giugno 2014, n. 8, intende apportare delle modifiche ed integrazioni alla legge elettorale regionale n. 1 del 2005, esercitando una competenza legislativa attribuita alle regioni dall'articolo 122, comma 1, della Costituzione. Il sistema di elezione del Presidente e dei consiglieri è oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e la regione. Infatti, il Parlamento ha adottato in questo senso la legge n. 165 del 2004, che detta i principi fondamentali della materia.
  Tuttavia, la legge regionale risulta censurabile per le seguenti motivazioni:
   1) L'articolo 1, comma 1, lettera
e), che sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2005, prevede che non siano ammesse al riparto dei seggi: «a) le liste regionali che non abbiano ottenuto nell'intera regione almeno il 15 per cento dei voti validi o almeno il 4 per cento, se facenti parte di una coalizione; b) le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell'intera regione almeno il 15 per cento dei voti validi espressi a favore delle stesse».

  Al riguardo si evidenzia, sotto un primo profilo, che l'introduzione di una soglia di sbarramento per le liste regionali fissata al 15 per cento appare così elevata che può dar luogo ad una distorsione, in concreto, tra i voti espressi e i seggi ottenuti che supera il limite fisiologico insito in qualsiasi sistema elettorale, in violazione del principio di ragionevolezza, principio costituzionalmente garantito ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
  Afferma la Corte costituzionale che nonostante al legislatore regionale sia rimesso un ampio margine di discrezionalità nella determinazione del sistema elettorale, questo non può essere considerato esente da controllo, essendo sempre censurabile in sede di giudizio di costituzionalità quando risulti manifestamente irragionevole (Corte Cost. sent. n. 1/2014).
  Tale disposizione, inoltre, viola il principio di eguaglianza del voto sancito dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione ed altresì di quelli di uguaglianza dei cittadini e di accesso alle cariche elettive in condizioni di parità, di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione.
  Più in generale, risulta violato anche il principio, enucleato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014 che impone di assicurare la tutela del diritto inviolabile di voto, pregiudicato da una normativa costituzionale non conforme ai principi costituzionali.
  Sotto altro profilo, si evidenzia che la norma in esame, così come formulata, può ingenerare dubbi interpretativi. Infatti, l'introduzione del concetto di «coalizione» 1, comma 1, lettera
e) sub a)) senza precisarne la definizione e senza chiarirne doverosamente l'ambito applicativo, facendo sostanzialmente coincidere la coalizione con le liste regionali (in Calabria formate dal solo candidato presidente) collegate con liste presentate nelle circoscrizioni territoriali (provinciali), ingenera incertezza del diritto, con il rischio di determinare insormontabili problemi applicativi, che si riverberano, inevitabilmente, sulla costituzionalità della norma con la conseguente possibile esclusione di molti voti e di numerose liste dal riparto dei seggi sulla base di scelte interpretative non supportate da disposizioni di legge puntuali, in sostanziale violazione degli articoli 3 e 48 della Costituzione sull'uguaglianza dei cittadini e del loro voto, nonché dell'articolo 51 della Costituzione sulla parità di accesso alle cariche elettive. Medesime considerazioni inficiano, altresì, la legittimità della successiva disposizione di cui all'articolo 1, comma 1. lettera e) sub b);

  2) Analoghi dubbi di legittimità costituzionale suscita la previsione dell'articolo 4, comma 1, lettera e), che innalza dal 55 per cento al 60 per cento il premio di maggioranza ai fini dell'eventuale attribuzione di seggi aggiuntivi da garantire alle liste circoscrizionali collegate con la lista regionale vincente. Si ritiene, infatti, che la possibilità di prevedere seggi aggiuntivi non sia più in linea con lo statuto della regione Calabria, come da ultimo modificato, (seppur impugnato recentemente dal Governo per un'altra disposizione) in relazione al numero di consiglieri fissato in trenta più il Presidente e come, altresì, previsto dalla medesima legge regionale in esame all'articolo 1, comma 1, lettera a).
  Tale numero costituisce il limite massimo di consiglieri possibile per le regioni come la Calabria con popolazione fino a due milioni di abitanti, fissato dall'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, il quale prevede che, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni debbano adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alla previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della giunta regionale, sia uguale o inferiore a 30 per le regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti.
  Tale disposizione, pertanto, prevedendo la possibilità di seggi aggiuntivi contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, di cui è espressione il decreto-legge succitato n. 138 del 2011, che detta parametri diretti esplicitamente al «conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica» (primo alinea dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011) al quale le regioni debbono adeguarsi.
  Al riguardo deve escludersi che le regioni possano derogare a tale limite individuato dalla Corte costituzionale come principio di coordinamento della finanza pubblica – rientrante nelle materie di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione – che «nel quadro della finalità generale del contenimento della spesa pubblica, stabilisce, in coerenza con il principio di eguaglianza, criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati». «In particolare, la norma statale fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti, mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere ugualmente rappresentati». (sent. n. 35/2014).
  Per le sopracitate motivazioni, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 10 luglio 2014, ha sollevato la questione di legittimità, dinanzi alla Corte costituzionale, della predetta legge della regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8.
  Stante la delicatezza della materia e le imminenti elezioni regionali, a fronte delle dimissioni del Presidente della giunta regionale, lo stesso Consiglio dei ministri ha ritenuto che ricorrano i requisiti per l'applicazione dell'articolo 35 della legge n. 87 del 1953, così come modificato dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 131 del 2003, in considerazione del fatto che un'eventuale illegittimità delle disposizioni impugnate comporterebbe l'annullamento del risultato elettorale.

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomieMaria Carmela Lanzetta.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

Calabria

ripartizione dei seggi

sistema elettorale

supplente

protezione delle minoranze

ente regionale