Legislatura: 17Seduta di annuncio: 247 del 17/06/2014
Primo firmatario: ROSATO ETTORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/06/2014
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/06/2014
ROSATO. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) definisce quali «redditi diversi» quelle plusvalenze realizzate «mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione (...omissis), nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione»;
l'Agenzia delle entrate ha interpretato soggettivamente la questione con la propria risoluzione del 22 ottobre 2008, n. 395, che rispondendo ad un interpello riguardante «la cessione di fabbricati e terreni rientranti in un piano di recupero», si è così espressa: «la circostanza che i predetti fabbricati ricadano in un piano di recupero da cui, com’è noto, discende la possibilità di sviluppare, in termini di incremento, le cubature esistenti, fa sì che l'oggetto della compravendita non possano essere considerati i fabbricati, ma diversamente, l'area su cui essi insistono»;
la Corte di Cassazione (sezione V, Civile), con sentenza del 21 febbraio 2014, n. 4150, ha rigettato l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate, in considerazione del fatto che «non possono rientrare tra le stesse, le cessioni aventi ad oggetto non un terreno “suscettibile di utilizzazione edificatoria” ma un terreno sul quale insorge un fabbricato e che quindi è da ritenersi già edificato»;
si fa presente che nel complesso delle interpretazioni dell'Agenzia delle entrate, la risoluzione in argomento appare all'interrogante del tutto incoerente ed illogica; infatti, secondo una risoluzione del 28 gennaio 2009, n. 23/E, sulla cessione del fabbricato allo stato rustico, in questo ultimo caso a rilevare è il fabbricato e non il terreno edificabile sul quale il fabbricato persiste –:
se, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione che ha disapplicato la risoluzione n. 395, del 22 ottobre 2008, dell'Agenzia delle entrate, il Ministro non intenda assumere iniziative affinché l'Agenzia formuli una nuova interpretazione che accolga le indicazioni emerse dalla sentenza. (4-05160)
SIGLA O DENOMINAZIONE:AGENZIA DELLE ENTRATE
EUROVOC :imposta diretta
edificio
interpretazione del diritto
risoluzione
imposta sul reddito
suolo edificativo