ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05136

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 245 del 13/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 13/06/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13/06/2014
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13/06/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/06/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05136
presentato da
PILI Mauro
testo di
Venerdì 13 giugno 2014, seduta n. 245

   PILI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   è già esaurito il grande annuncio sul patto di stabilità della regione Sardegna messo in scena 15 giorni fa dal Governo Renzi con la giunta Pigliaru/Soru;
   la pompa magna di quella giornata rievoca i fatti storici che diventano bluff in pochissimo tempo;
   nel comunicato ufficiale di Palazzo Chigi con la solennità di chi prende impegni veri avevano persino scritto i tempi: entro dieci (10) verrà definito l'adeguamento dello spazio finanziario per il 2014. Con un inciso: in armonia con gli obiettivi di finanza pubblica;
   sono passati 15 giorni e di quell'impegno solenne non se n’è saputo più nulla. Solo comunicati per cercare qualche scappatoia;
   la nota di palazzo Chigi, il Governo e la regione Sardegna aveva annunciato di aver concordato di:
    «avviare un percorso per superare l'attuale impianto di regole che consenta di giungere già nel 2015 al sistema di pareggio di bilancio, che rappresenta la soluzione strutturale al problema della regione Sardegna, all'interno di un progetto più ampio che riguardi tutte le regioni a statuto speciale;
    accordare in ragione della specificità della regione Sardegna, così come definito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 2012, e nelle more della transizione verso il nuovo regime di pareggio di bilancio un adeguato ampliamento dello spazio finanziario per il 2014 che verrà definito, in armonia con gli obiettivi di finanza pubblica, entro 10 giorni»;
   partendo dal comunicato ufficiale occorre scindere i due problemi:
    «accordare in ragione della specificità della regione Sardegna, così come definito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 2012, e nelle more della transizione verso il nuovo regime di pareggio di bilancio un adeguato ampliamento dello spazio finanziario per il 2014 che verrà definito, in armonia con gli obiettivi di finanza pubblica, entro 10 giorni».
    «avviare un percorso per superare l'attuale impianto di regole che consenta di giungere già nel 2015 al sistema di pareggio di bilancio, che rappresenta la soluzione strutturale al problema della regione Sardegna, all'interno di un progetto più ampio che riguardi tutte le regioni a statuto speciali»;
   la legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, il legislatore nazionale ha modificato gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, introducendo nell'ordinamento un principio di carattere generale, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e la sostenibilità del debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione europea in materia economico-finanziaria;
   con la modifica dell'articolo 81 della Costituzione, lo Stato deve assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle diverse fasi – avverse o favorevoli – del ciclo economico e delle misure una tantum, in linea con quanto previsto dall'ordinamento europeo;
   il principio dell'equilibrio dei bilanci e l'obbligo di concorrere ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'Unione europea è introdotto anche per i livelli di governo decentrati con la modifica dei commi primo e sesto dell'articolo 119 della Costituzione. Per gli enti territoriali è prevista la possibilità di ricorrere all'indebitamento per le sole spese di investimento previa predisposizione di piani di ammortamento e con il vincolo di assicurare il rispetto dell'equilibrio per il complesso degli enti di ciascuna regione, compresa la regione medesima;
   con la legge 24 dicembre 2012, n. 243 vengono disciplinati, tra l'altro, il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni;
   il capo II della legge n. 243 del 2012 disciplina i principi e le regole di bilancio riferite al complesso delle amministrazioni pubbliche: definizione dell'equilibrio di bilancio, introduzione di una regola sull'evoluzione della spesa e regole in materia di sostenibilità del debito pubblico;
   il principio dell'equilibrio di bilancio per le pubbliche amministrazioni è definito, all'articolo 3, in relazione all'obiettivo di medio termine (MTO) stabilito dall'ordinamento dell'Unione europea quale parametro di riferimento per la valutazione della posizione fiscale di ciascuno Stato membro. Una deroga al principio dell'equilibrio di bilancio è prevista qualora si verifichino eventi eccezionali, che la stessa legge indica;
   è previsto inoltre, un principio generale per la sostenibilità del debito pubblico (articolo 4) in coerenza con quanto stabilito dall'ordinamento europeo. Gli obiettivi relativi al rapporto debito/PIL dovranno essere indicati nei documenti di programmazione e, nell'ipotesi in cui sia superata la soglia di riferimento europea, in sede di definizione degli obiettivi di bilancio si dovrà tenere conto della necessità di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore secondo quanto previsto dal medesimo ordinamento europeo;
   il principio dell'equilibrio dei bilanci per le regioni e gli enti locali è declinato dall'articolo 9 in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza di cassa, del:
    saldo tra le entrate finali e le spese finali;
    saldo tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
   nell'ipotesi in cui, a consuntivo, si registri uno scostamento dall'obiettivo, ciascun ente provvede ad assicurare il recupero del disavanzo entro il triennio successivo. Nell'ipotesi in cui si registrassero avanzi di bilancio, tali risorse saranno destinate al ripiano del debito o al finanziamento delle spese di investimento. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare alle regioni e agli enti locali che non conseguono l'equilibrio nonché gli ulteriori obblighi in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base di criteri analoghi a quelli dello Stato e tenendo conto di parametri di virtuosità;
   l'indebitamento per gli enti territoriali è consentito solo per finanziare spese di investimento e contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento stesso. In ogni caso, il ricorso all'indebitamento potrà essere effettuato sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione. In caso di complessivo scostamento dall'equilibrio, il disavanzo concorre alla determinazione dell'equilibrio di cassa dell'esercizio successivo ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto;
   l'articolo 11 prevede che nelle fasi sfavorevoli del ciclo economico e in caso di eventi eccezionali, lo Stato contribuisca al finanziamento dei servizi essenziali e delle prestazioni fondamentali inerenti i diritti civili e sociali, tenendo conto della quota di entrate proprie delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano influenzata da ciclo economico. A tal fine è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui dotazione è stabilita nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e alla cui ripartizione si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenuto conto della quota di entrate proprie di ciascun ente, influenzata dall'andamento del ciclo economico. Di contro, è richiesto, nelle fasi favorevoli, agli stessi enti un contributo da destinare al Fondo ammortamento titoli di Stato, definito e ripartito, tra gli enti stessi, tenendo conto della quota di entrate proprie influenzata dal ciclo economico. In ogni caso, gli enti devono concorrere alla sostenibilità del debito pubblico, secondo modalità da definire con legge dello Stato;
   l'applicazione dell'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali è prevista a decorrere dal l gennaio 2016;
   è necessaria una seria riflessione sui contenuti e sulle conseguenze della anticipazione circa l'introduzione del pareggio di bilancio nella regione e conseguentemente negli enti territoriali facenti parte della regione stessa;
   il nuovo articolo 97 della Costituzione stabilisce che tutte le «pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico». Si tratta di un duplice principio: da un lato quello dell'equilibrio di bilancio, dall'altro quello della sostenibilità del debito, entrambi da assicurare in maniera corrispondente alle norme dell'ordinamento europeo;
   tanto l'equilibrio di bilancio quanto la sostenibilità del debito, appartengono a quelle decisioni che lo Stato Italiano deve condividere con le istituzioni europee e, in particolare, che devono essere assunte in modo idoneo ad assicurare l'effettività delle prescrizioni europee;
   le autonomie territoriali vedono ridefinite le proprie competenze, sono state infatti riportate a livello statale, a titolo esclusivo, la «armonizzazione dei bilanci pubblici», competenza questa che a seguito della revisione del Titolo V della Costituzione era stata regionalizzata, nel quadro delle materie di legislazione concorrente. Il nuovo articolo 119 della Costituzione, condiziona ora le politiche degli enti territoriali al vincolo di «rispetto dell'equilibrio di bilancio», con la previsione aggiuntiva che gli enti regionali e locali «concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea». A differenza dello Stato, che può assumere decisioni d'indebitamento tenendo conto del ciclo economico e in ragione di eventi eccezionali, le regioni ed enti locali non possono ricorrere al mercato finanziario se non per la copertura di spese per investimento, e che, in tali circostanze, siano «contestualmente» definiti «piani di ammortamento», e sempreché «per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio»;
   la disciplina dell'equilibrio di bilancio e dell'indebitamento di regioni ed enti locali sarà sviluppata ulteriormente con «legge dello Stato». Gli enti territoriali sono sottoposti al vincolo dell'equilibrio di bilancio due volte: singolarmente (articolo 9) e, con specifico riguardo alle decisioni d'indebitamento, come parti di un sottosistema il cui ambito è la regione (articolo 10). Il ricorso al mercato finanziario è, rispetto allo Stato, sottratto a qualunque considerazione concernente e l'andamento del ciclo economico e eventuali;
   il patto di stabilità deve essere modificato subito senza ulteriori imposizioni di pareggio di bilancio, tantomeno anticipato;
   alla verifica più attenta delle conseguenze di quello che ha scritto il comunicato ufficiale di Palazzo Chigi tutti i comuni della Sardegna sarebbero messi in un colpo solo tutti in ginocchio;
   mentre il Governo chiede all'Europa una proroga di un ulteriore anno per il raggiungimento del pareggio con l'accettazione del pareggio di bilancio già dal 2015 il dramma non riguarderà solo l'ente regione, ma l'eventuale stipula di un accordo simile riguarderà automaticamente tutti i comuni sardi, chiamati al pareggio del bilancio di competenza e peggio ancora quello di cassa;
   la modifica costituzionale impone in modo secondo l'interrogante suicida il pareggio di bilancio non solo per la Regione ma anche per tutti gli enti locali. Per la Sardegna, dunque, non solo la regione ma anche tutti i 377 comuni dell'isola saranno chiamati ad un pareggio anticipato di almeno un anno sia per il bilancio di competenza che quello di cassa. Per i comuni sardi si rischia il fallimento. Un'operazione maldestra e suicida alla pari di quella del 2006 che scaricò sulla Sardegna sanità e trasporti. Secondo l'interrogante si è davanti ad una vera e propria follia di cui solo in queste ore questi luminari stanno mettendo a fuoco. Che quel comunicato di Palazzo Chigi nascondesse insidie e imbrogli lo si era capito sin da subito ma l'enfasi dell'annuncio aveva chiuso gli occhi a tutti, o quasi;
   quel che è più grave è che l'applicazione dell'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali è prevista a decorrere dal l gennaio 2016. Per la Sardegna, se dovesse essere confermato il suicidio già dal 2015, con tutte le conseguenze drammatiche sia per la Regione che per i comuni, significherebbe un salto nel vuoto senza precedenti. Vuol dire nuove tasse, nuove entrate, e più tagli di servizi, minori uscite. Insomma quel patto fantomatico ha sostanzialmente detto: se volete uscire dal patto di stabilità dovete entrare nella morsa del pareggio di bilancio. E farlo in un periodo come questo significa strozzare imprese e cittadini;
   il nuovo articolo 119 della Costituzione, condizionerebbe la Sardegna e i suoi enti territoriali sin dal 2015 al vincolo di «rispetto dell'equilibrio di bilancio», con la previsione aggiuntiva che gli enti regionali e locali «concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea». A differenza dello Stato, che può assumere decisioni d'indebitamento tenendo conto del ciclo economico e in ragione di eventi eccezionali, le regioni e enti locali non possono ricorrere al mercato finanziario se non per la copertura di spese per investimento, e che, in tali circostanze, siano «contestualmente» definiti «piani di ammortamento», e sempreché «per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio». Quindi un suicidio. Una morsa incontrollabile;
   al mese di gennaio del 2015 mancano 6 mesi;
   i comuni sardi saranno sono sottoposti al vincolo dell'equilibrio di bilancio due volte: singolarmente e, con specifico riguardo alle decisioni d'indebitamento, come parti di un sottosistema il cui ambito è la regione. Il ricorso al mercato finanziario è, rispetto allo Stato, sottratto a qualunque considerazione concernente e l'andamento del ciclo economico e eventuali calamità –:
   se non intenda assumere iniziative per concedere alla Sardegna un urgente allentamento del patto di stabilità senza imporre condizioni di alcun genere;
   se non intenda assumere iniziative per esentare le regioni insulari dal patto di stabilità;
   se non ritenga di dover assumere iniziative per modificare tutti i parametri dei trasferimenti alla Sardegna in virtù del mancato riequilibrio insulare;
   se non ritenga di dover attivare per definire un sistema fiscale (zona franca) al fine di favorire il riequilibrio insulare. (4-05136)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

pareggio del bilancio

amministrazione regionale

spese di bilancio

Sardegna

autonomia

mercato finanziario

regione insulare