Legislatura: 17Seduta di annuncio: 244 del 12/06/2014
Primo firmatario: LOREFICE MARIALUCIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 12/06/2014 GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/06/2014 GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/06/2014 CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 12/06/2014 DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/06/2014 DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 12/06/2014
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 12/06/2014
LOREFICE, MANTERO, SILVIA GIORDANO, GRILLO, CECCONI, DI VITA e DALL'OSSO. —
Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
la legge n. 44 del 1999 che istituisce il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estortive e dell'usura è stata emanata con lo scopo di tutelare da un punto di vista economico le vittime dell'usura e del racket. Prevede infatti l'elargizione di una somma di denaro a titolo di contributo per il ristoro del danno patrimoniale subito dalle vittime del racket delle estorsioni alla condizione che la vittima denunci e collabori con la magistratura;
la legge 27 gennaio 2012, n. 3, ha modificato in parte la legge 23 febbraio 1999, n. 44, intervenendo in particolare in materia di termini di sospensione, nuclei di valutazione, composizione del comitato e di concessione dei mutui;
accade che i nuclei di valutazione istituiti presso le prefetture al fine di quantificare i danni subiti dalle vittime di estorsione e usura non vengono convocati frequentemente e, in molte prefetture, non sono convocati da tempo;
in taluni casi i componenti i nuclei di valutazione non quantificano i danni che, seppur non strettamente connessi alla vicenda estorsiva, sono ad essa intrinsecamente conseguenti. Le vittime del racket, ad esempio, costrette a pagare il pizzo fanno ricorso a prestiti da familiari, i quali a loro volta contraggono ulteriori debiti per aiutarli. Questi ultimi danni patrimoniali non vengono riconosciuti dai nuclei di valutazione;
l'articolo 19 della legge n. 44 del 1999, come modificata dalla legge n. 3 del 2012, prevede che del Comitato di valutazione antiracket ed usura facciano parte tre membri delle associazioni o organizzazioni che hanno aderito alla Fai (Federazione italiana antiracket);
tale disciplina ad avviso degli interroganti determina di fatto un regime al monopolio da parte della Fai nella rappresentanza delle associazioni antiracket ed usura, ledendo il diritto di rappresentanza delle associazioni che non hanno aderito alla Fai;
la disciplina introdotta con la legge n. 3 del 2012 a giudizio degli interroganti determina altresì una discriminazione tra le vittime di estorsione e di usura laddove esclude dal beneficio della concessione del mutuo i soggetti (vittime del reato di usura) condannati per taluni reati o sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali. Analoghe disposizioni non sono infatti previste per le vittime del racket delle estorsioni;
periodicamente il Governo utilizza parte del fondo di solidarietà per coprire altre spese. La legge di stabilità 2011 aveva ridotto la somma destinata al fondo da 12 milioni a soli 2 milioni di euro. Anche oggi si sta discutendo nuovamente sulla decisione di attingere al fondo per coprire le spese militari –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto suesposto e se intenda e come intervenire, per quanto di sua competenza, per garantire i diritti delle vittime del racket e dell'usura, così come erano stati concepiti nella ratio della legge.
(4-05113)
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 1999 0044
EUROVOC :criminalita' organizzata
utilizzazione degli aiuti
vittima
traffico illecito
aiuto alle vittime
revisione della legge
amministrazione locale