ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04970

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 236 del 29/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: TARICCO MINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 29/05/2014
MARTELLI GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 29/05/2014
GUERRA MAURO PARTITO DEMOCRATICO 29/05/2014
GANDOLFI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 29/05/2014
ANZALDI MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 29/05/2014
BRAY MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 29/05/2014
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 29/05/2014
PICCOLI NARDELLI FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 29/05/2014
GRASSI GERO PARTITO DEMOCRATICO 29/05/2014
ROSATO ETTORE PARTITO DEMOCRATICO 29/05/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 29/05/2014
Stato iter:
04/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/06/2014
MADIA MARIA ANNA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/06/2014

CONCLUSO IL 04/06/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04970
presentato da
TARICCO Mino
testo di
Giovedì 29 maggio 2014, seduta n. 236

   TARICCO, FIORIO, MARTELLI, GUERRA, GANDOLFI, ANZALDI, BRAY, CARRA, PICCOLI NARDELLI, GRASSI e ROSATO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 2, comma 11, dispone, tra l'altro, che «Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:
    a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguite richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:
     1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
     2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
   dette disposizioni si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   l'articolo 2, comma 14, del citato decreto-legge 95 dispone che «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione»;
   il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», all'articolo 2, detta «Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale»;
   alcune regioni hanno avviato delle riorganizzazioni volte alla ricerca di una maggiore efficienza e alla riduzione della spesa e tra queste la regione Piemonte con D.G.R. n. 10–6035 del 02 luglio 2013 ha previsto per le aziende del servizio sanitario regionale, un tetto di spesa per il personale stabilito per gli anni 2013, 2014 e 2015;
   conseguentemente, a detti atti amministrativi le aziende sanitarie locali hanno già posto in essere una serie di azioni finalizzate alla riduzione della spesa del personale, ma in molti casi nonostante tutte le azioni intraprese, gli obiettivi del rispetto del tetto di spesa non sono raggiungibili se non attraverso una riduzione della consistenza organica per adeguarla ai tetti previsti;
   alla luce delle normative succitate, alcune ASL del Piemonte, seguito di accordi sindacali, hanno avviato le previste procedure, dovendo però registrare diversi livelli di sensibilità e di chiarezza nelle risposte da parte degli uffici INPS competenti per territorio, alcuni dei quali lamenterebbero l'assenza di chiare circolari interpretative sulla materia –:
   se non ritenga il Governo, visti gli importanti riflessi che la citata disciplina può produrre sia nei confronti dei lavoratori che per quanto concerne la possibilità di raggiungimento degli obiettivi finanziari ed organizzativi indicati da parte delle aziende, di adottare ogni iniziativa utile, anche attraverso la previsione di un'apposita circolare applicativa, volta a garantire che l'attuazione delle norme sopra riportate risulti uniforme su tutto il territorio nazionale e che siano assicurati tempi certi per il pagamento del trattamento di quiescenza agli aventi diritto collocati a riposo con i requisiti «pre-Fornero». (4-04970)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 4 giugno 2014
nell'allegato B della seduta n. 239
4-04970
presentata da
TARICCO Mino

  Risposta. — Sulla questione prospettata dall'interrogante, segnalo che il 28 aprile 2014 è intervenuta la circolare n. 4/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante «Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazioni di eccedenza e prepensionamento». La circolare, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti, è stata predisposta di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e con l'INPS, amministrazioni competenti sulla materia.
  Come auspicato dall'interrogante, il Governo intende così fornire indirizzi applicativi sul ricorso ad alcuni strumenti che, nel quadro degli interventi di riduzione della spesa pubblica, permettono una migliore allocazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
  In particolare, la circolare individua i limiti entro i quali è ammesso il ricorso all'istituto del cosiddetto «prepensionamento» per riassorbire le eccedenze di personale conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche, ovvero alla redazione di piani di ristrutturazione per ragioni funzionali o finanziarie.
  Al riguardo è opportuno chiarire, in via preliminare, che l'istituto del prepensionamento non può in nessun caso essere utilizzato per eludere il regime pensionistico introdotto dalle disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetta «riforma Fornero». La circolare precisa, poi, che per prepensionamento deve intendersi la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in soprannumero o eccedentario nelle amministrazioni pubbliche, individuato in esubero, per il quale è prevista l'ultrattività – fino al 31 dicembre 2016 – delle disposizioni relative ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico e alle decorrenze di tale trattamento, previgenti rispetto alla citata «riforma Fornero».
  Nel merito, si prevede che nel caso in cui l'amministrazione ritenga di poter ricorrere al prepensionamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 11, lettera
a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, cosiddetto decreto spending review, essa dovrà effettuare una ricognizione delle posizioni dei lavoratori che potrebbero risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, applicati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, o che possano conseguire i medesimi requisiti in tempo utile per maturare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2016. Rispetto a tali posizioni, l'amministrazione potrà procedere, nei limiti del soprannumero, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, soltanto dopo aver acquisito la specifica certificazione del diritto alla pensione e della relativa decorrenza da parte dell'INPS.
  La circolare chiarisce, altresì, che le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione e che le cessazioni disposte per prepensionamento, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti di cui al citato articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del
turn over ciò in conformità di quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 14 del suindicato decreto-legge n. 95 del 2012.
  Infine, un ulteriore vincolo, posto dalla circolare per la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, è dato dal divieto, per l'amministrazione, di assumere vincitori di concorso o idonei fino al riassorbimento del personale eccedentario nelle aree e categorie in cui è dichiarata l'eccedenza e alla presenza di ulteriori vacanze a seguito del pensionamento ordinario.
  In conclusione, il ricorso al prepensionamento è consentito solo nei casi di dichiarazione di soprannumerarietà ed eccedenza sopra illustrati e nel limite massimo delle posizioni individuate in esubero da parte delle stesse amministrazioni. Quanto alla giusta esigenza di assicurare tempi certi nella corresponsione del trattamento di fine rapporto, la norma di cui al citato articolo 2, comma 11, lettera
a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, stabilisce che per coloro i quali maturano i requisiti a partire dal 1o gennaio 2012, la decorrenza del termine è quella relativa al conseguimento dei requisiti che il dipendente avrebbe dovuto raggiungere per avere diritto alla pensione, se non fosse stato collocato a riposo in deroga da parte dell'amministrazione (cosiddetto «requisito teorico»). Con riferimento, poi, al termine da applicare per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, le recenti modifiche introdotte alla normativa previgente dall'articolo 1, comma 484, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) prevedono due ipotesi:
   1) nel caso in cui il dipendente sia stato collocato a riposo in deroga entro il 31 gennaio 2013, viene applicato il termine più breve di 6 mesi a partire dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, cui sarebbe stato soggetto il dipendente se non fosse stato collocato in soprannumero;
   2) nel caso in cui il dipendente sia stato collocato a riposo a partire dal 1o gennaio 2014, il termine da applicare è di 12 mesi.

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazioneMaria Anna Madia.