ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04952

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 234 del 27/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: BORDO FRANCO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 27/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/05/2014
PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/05/2014
ZAN ALESSANDRO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/05/2014
ZARATTI FILIBERTO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/05/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 27/05/2014
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 27/05/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 28/07/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04952
presentato da
BORDO Franco
testo di
Martedì 27 maggio 2014, seduta n. 234

   FRANCO BORDO, PELLEGRINO, PALAZZOTTO, ZAN e ZARATTI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   il decreto interministeriale del 12 luglio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2013) vieta la coltivazione delle sementi di organismi geneticamente modificati, OGM, in Italia per un periodo di 18 mesi. Il decreto è stato emanato ai sensi del combinato disposto degli articoli 54 del Regolamento (CE) n. 178 del 2002 e dell'articolo 34 del Regolamento (CE) 1829 del 2003;
   specificatamente, l'articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1829 del 2003 stabilisce l'adozione di misure d'urgenza, ai sensi degli articoli 53 e 54 del Regolamento (CE) n. 178 del 2002, quando sia manifesto che prodotti autorizzati dal regolamento o conformemente allo stesso possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente;
   l'articolo 53 del Regolamento (CE) n. 178 del 2002 stabilisce che, in situazioni di emergenza, uno Stato membro possa chiedere alla Commissione europea di adottare misure cautelari, tra cui quella di sospendere l'autorizzazione, volte a sospendere l'immissione o l'importazione di un determinato prodotto OGM «(...) in tutto il territorio dell'Unione Europea (...)» o a limitarne le condizioni;
   l'articolo 54 del Regolamento (CE) n. 178 del 2002 stabilisce però che, nelle more delle decisioni da parte della Commissione europea, lo Stato membro può provvisoriamente adottare le misure cautelari – tra cui la sospensione – limitatamente al territorio del proprio Stato sin tanto che la Commissione europea non decida; ed è quello che ha portato il Governo italiano ad adottare il decreto interministeriale del 12 luglio 2013;
   in data 8 ottobre 2013 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inviava una nota alla presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di conoscere le iniziative messe in atto dalla regione per assicurare la piena attuazione del divieto di coltivazione del mais MON 810 imposto dal decreto interministeriale, stante l'eventualità di dover dar seguito all'applicazione alle sanzioni previste dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 224 del 2003 e alla bonifica, al ripristino ambientale e al risarcimento ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora sia accertato un effettivo danno ambientale conseguente alla coltivazione del mais MON 810;
   in data 11 novembre 2013 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con un ulteriore nota, nel prendere atto che la regione Friuli-Venezia Giulia aveva modificato la legge regionale n. 5 del 2011, «Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura», lo stesso Ministro chiedeva informazioni sull'esatta localizzazione delle coltivazioni di MON 810, prodromiche alla previsione di azioni di monitoraggio degli eventuali effetti OGM sull'ambiente o sulla salute pubblica, per valutare, se del caso, l'applicabilità delle sanzioni citate. Sempre nella stessa nota, il Ministro aveva altresì ribadito che la normativa nazionale in materia di organismi geneticamente modificati è garantita da un apparato sanzionatorio previsto, con riferimento a fattispecie diverse nei presupposti, dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 224 del 2003 e dal decreto legislativo n. 70 del 2005. Le richiamate disposizioni prevedono, specifiche sanzioni di carattere penale relativamente alla fattispecie di immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati, la cui applicabilità a casi concreti rientra nelle prerogative della magistratura;
   recentemente, è intervenuta la legge regionale n. 5 del 28 marzo 2014, «Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)», della regione Friuli-Venezia Giulia, che nel ribadire il divieto di coltivazione per 12 mesi degli OGM, ha previsto specifiche sanzioni amministrative in caso di sua inosservanza, ossia una sanzione massima di 50.000 euro per i trasgressori e autorizza il Corpo forestale regionale ad ordinare la rimozione delle condizioni che determinano l'inosservanza. La norma regionale prevede all'articolo 1, comma 3, anche la segnalazione delle violazioni del divieto di coltivazione previsto dal decreto interministeriale del 12 luglio 2013 alle competenti autorità;
   in data 23 aprile 2014 con sentenza n. 4410 del 2014, il TAR del Lazio si è pronunciato confermando l'impianto giuridico del decreto interministeriale del 12 luglio 2013, il quale vieta la coltivazione di OGM sul territorio nazionale;
   la regione Friuli-Venezia Giulia ha ufficialmente informato il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che in data 7 maggio 2014 è pervenuta all'amministrazione regionale la notifica, trasmessa con raccomandata il 2 maggio scorso, di avvenuta semina di mais OGM DKC 666YG effettuata in data 17 aprile nel comune di Vivaro (PN) –:
   quali interventi urgenti per quanto di competenza i Ministri interrogati, nelle rispettive competenze, intendano adottare al fine di ripristinare il principio di legalità che è stato violato nella regione Friuli-Venezia Giulia, interessata dalla semina di mais OGM DKC 666YG effettuata in data 17 aprile nel comune di Vivaro (PN).
(4-04952)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

organismo geneticamente modificato

cerealicoltura

Friuli-Venezia Giulia

rifiuti

pianta transgenica

produzione vegetale

responsabilita' per i danni ambientali