ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04900

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 232 del 20/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: CARDINALE DANIELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BURTONE GIOVANNI MARIO SALVINO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 20/05/2014
Stato iter:
08/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/04/2016
GIANNINI STEFANIA MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 08/04/2016

CONCLUSO IL 08/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04900
presentato da
CARDINALE Daniela
testo di
Martedì 20 maggio 2014, seduta n. 232

   CARDINALE e BURTONE. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   a seguito del bando di trasferimento per il personale docente dell'anno 2014/2015, così come avvenuto per gli anni precedenti, l'ufficio scolastico provinciale di Palermo, a quanto consta agli interroganti, ritiene di non applicare le norme contenute nella legge n. 104 del 1992, in contrasto con il principio di inderogabilità che scaturisce da norma di legge sulla base della contrattazione collettiva integrativa che pone i beneficiari dell'articolo 21 della citata legge in terza battuta, dopo i perdenti posto nell'ambito della città e della provincia;
   l'articolo 21, comma 1, della legge n. 104 del 1992 recita testualmente: «la persona handicappata con un grado di invalidità superiore a 2/3 (...) assunta presso gli enti pubblici ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili» e al comma 2 «i soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda»;
   la violazione del principio di inderogabilità è sanzionata dall'ordinamento con la nullità della norma difforme, perché in contrasto con disposizione di legge come esplicitato da numerose sentenze;
   l'articolo 21 comma 2, è disposizione imperativa che non può essere stravolta da previsioni contrattuali e si configura quale lex specialis; quindi, il beneficiario ha un diritto soggettivo alla scelta del posto condizionato, solamente, all'esistenza del posto vacante nella sede di destinazione richiesta;
   i beneficiari della legge n. 104 del 1992, in sede di trasferimento, hanno la precedenza assoluta anche in contrasto con quanto dettato in sede di contrattazione collettiva integrativa;
   secondo gli interroganti una disposizione contenuta nel contratto collettivo integrativo e nello specifico riguardante il trasferimento del personale docente che contrasti con la legge n. 104 del 1992 non può annullare gli effetti che dovrebbe produrre una lex specialis ed in particolare, i benefici scaturenti dall'articolo 21 della citata legge –:
   quali iniziative il Governo intenda adottare per ristabilire l'ordine nel rispetto e nell'applicazione corretta della norma contenuta nella legge n. 104 del 1992 considerato quanto stabilito, erroneamente, dalla contrattazione collettiva che regolamenta le fasi dei trasferimenti;
   quali iniziative intenda porre in essere nel più breve tempo possibile e prima della pubblicazione dei trasferimenti concessi;
   come si intenda operare per l'applicazione corretta delle disposizioni contenute nell'articolo 21 che concede, senza indugio, la precedenza assoluta e prioritaria nei trasferimenti a chi ha esibito certificazioni comprovanti i requisiti necessari;
   come si intenda procedere per ristabilire ordine e concedere ai beneficiari dell'articolo 21 i trasferimenti richiesti scaturenti da una specifica norma di legge che non lascia spazio ad alcuna interpretazione;
   quali iniziative si adotteranno, anche a seguito della pubblicazione dei trasferimenti autorizzati facenti parte della prima e seconda fase come disciplinato dal bando della contrattazione collettiva integrativa, per evitare contenziosi legali, posto che già numerose sentenze si sono pronunciate sulla nullità della norma del contratto collettivo integrativo in quanto contrastante con disposizione di legge.
(4-04900)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 8 aprile 2016
nell'allegato B della seduta n. 604
4-04900
presentata da
CARDINALE Daniela

  Risposta. — In riferimento all'interrogazione in esame si rappresenta, preliminarmente, che le procedure di mobilità del personale della scuola sono disciplinate dal decreto legislativo n. 297 del 1994, il quale distingue la mobilità territoriale (trasferimenti da una scuola all'altra) da quella professionale (passaggi di cattedra e di ruolo), nonché dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 e integrato annualmente dal relativo contratto collettivo nazionale integrativo. Per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 il contratto integrativo è stato sottoscritto, rispettivamente, in data 26 febbraio 2014 e in data 23 febbraio 2015.
  Le procedure di mobilità sono effettuate ogni anno con procedimenti meccanizzati tramite il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il menzionato contratto collettivo nazionale integrativo le suddivide in tre fasi: comunale, intercomunale nell'ambito della stessa provincia e interprovinciale. In ciascuna fase è rispettato un sistema di precedenze nella scelta, articolato secondo l'ordine di priorità indicato all'articolo 7 dello stesso contratto collettivo nazionale integrativo.
  Nell'ordine delle precedenze, la scelta della sede per il personale della scuola appartenente alla categoria di cui all'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 è annoverata tra le priorità, ma non si tratta di una priorità assoluta in quanto il contratto collettivo nazionale integrativo la colloca al terzo posto. L'articolo 21, comma 2, stabilisce, infatti, che coloro i quali hanno un'invalidità superiore ai due terzi o una minorazione rientrante nelle categorie prima, seconda e terza della tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, «hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda». Si tratta, dunque, di un diritto di precedenza assoluta. Per questo motivo, il contratto collettivo nazionale integrativo colloca al terzo posto, e non al primo, la scelta della sede da parte della categoria dei soggetti di cui all'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 e, pertanto, non opera alcuna violazione del dettato legislativo.
  Occorre evidenziare, infatti, che le categorie di soggetti che sono collocati, nel sistema delle precedenze di cui all'articolo 7 del contratto collettivo nazionale integrativo, prima della categoria di cui all'articolo 21 della legge n. 104 del 1992, hanno diritto ex lege di precedenza assoluta nella scelta.
  Si tratta, dunque, delle categorie relative al personale scolastico non vedente che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 120 del 1991, ha diritto di «precedenza assoluta nei trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie, relativi al movimento interregionale, interprovinciale e intercomunale», e al personale emodializzato che, ai sensi dell'articolo 61, ultimo comma, della legge n. 270 del 1982, ha anch'esso «la precedenza assoluta nella scelta nella sede».
  Queste due ipotesi di precedenze, quindi, sono collocate prima rispetto a quelle di cui all'articolo 21 della legge n. 104 del 1992, in quanto è lo stesso legislatore che richiede che a quei determinati soggetti sia garantita una precedenza assoluta nella scelta. Si evidenzia, inoltre, che entrambe le discipline relative alle categorie suddette sono, comunque, precedenti rispetto alla legge n. 104 del 1992 e, quindi, erano già in vigore al momento in cui è sopravvenuta la legge n. 104 del 1992.

  L'altra categoria che, nel sistema delle precedenze di cui all'articolo 7 del contratto collettivo nazionale integrativo, esercita il diritto di scelta prima dei soggetti di cui all'articolo 21 della legge n. 104 del 1992, è il personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata dal permanere della posizione di soprannumero. Tali soggetti sono considerati, per un periodo di tempo pari a otto anni, ancora titolari presso la scuola dalla quale sono stati trasferiti e hanno diritto a rientrare nella sede di titolarità, purché abbiano presentato in ciascun anno domanda di trasferimento per ottenere il rientro nella propria sede. Tale tipo di precedenza si applica unicamente con riferimento alla sede della scuola presso la quale tali soggetti sono titolari e, pertanto, non si tratta di sedi disponibili sulle quali il personale di cui all'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 avrebbe potuto esprimere una preferenza. Anche in tal caso, dunque, la precedenza prevista dal contratto collettivo nazionale integrativo non è in contrasto con quanto dettato dalla legge n. 104 del 1992.
  Alla luce di quanto esposto, quindi, non vi sono motivi per ritenere non corretta l'applicazione della normativa relativa alla legge n. 104 del 1992 e del contratto collettivo nazionale integrativo nell'ambito delle procedure di mobilità del personale scolastico.
La Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricercaStefania Giannini.

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

PALERMO,PALERMO - Prov,SICILIA

EUROVOC :

contratto di lavoro

contratto collettivo

ente pubblico