ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04787

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 226 del 12/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: LOREFICE MARIALUCIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 12/05/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04787
presentato da
LOREFICE Marialucia
testo di
Lunedì 12 maggio 2014, seduta n. 226

   LOREFICE, GRILLO, MANTERO, CECCONI, SILVIA GIORDANO, BARONI e DI VITA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   uno dei problemi di maggiore rilevanza in materia sanitaria per l'importanza degli interessi giuridicamente lesi è quello del contagio da sangue infetto, diffuso in Italia a partire dalla fine degli anni ’70, che ha fatto registrare una massiccia diffusione dei virus dell'epatite B, C e dell'HIV in soggetti sottoposti a trasfusioni di sangue o che avevano fatto uso di farmaci emoderivati (cosiddetti salvavita) infetti;
   i notevoli giudizi promossi nei confronti del Ministero della salute hanno favorito a partire dal 2001 l'avvio di trattative tra un collegio di legali e il Ministero della salute per tentare di risolvere in via stragiudiziale il contenzioso introdotto da centinaia di emofilici per il risarcimento dei danni patiti;
   in base al decreto ministeriale 4 maggio 2012, che ha definito i moduli transattivi da applicare a tutte le categorie di soggetti individuati, sono stati ingiustificatamente esclusi dalla transazione una serie di soggetti, tra cui quelli per i quali risulti un evento trasfusionale anteriore al 24 luglio 1978;
   con interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5-00733 del 1o agosto 2013 è stato chiesto al rappresentante del Governo se quest'ultimo non ritenesse opportuno eliminare la situazione di iniquità venutasi a creare, procedendo quindi alla modifica del richiamato decreto ministeriale. Il Sottosegretario ha risposto dicendo che il Ministero sta avviando le dovute riflessioni al fine di giungere alle più opportune e corrette determinazioni finali, e che vista la delicatezza e complessità della materia, il Governo ha necessità di un ulteriore e più proficuo tempo per una valutazione più puntuale della problematica risalente nel tempo, e per un confronto con le associazioni dei danneggiati;
   con risoluzione presentata in Commissione affari sociali il 3 ottobre 2013 s'intendeva impegnare il Governo pro tempore a recepire con apposita iniziativa normativa quanto stabilito dalla sentenza del Tar Lazio n. 7078 del 16 luglio 2013 che ha annullato la prescrizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale del 2012 che escludeva dalle transazioni coloro che avevano subito una trasfusione in epoca anteriore al luglio 1978. In tale occasione il Governo non si è espresso ritenendo opportuno attendere la decisione del Consiglio di Stato, innanzi il quale era stata appellata la sentenza del Tar Lazio n. 7078/2013;
   con sentenze n. 1501, 1502, 1503, 1504, 1505 e 1506 depositate il 28 marzo 2014 il Consiglio di Stato ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, annullando le sentenze con le quali il Tar Lazio aveva sancito la parziale illegittimità del «decreto moduli», in quanto le contestazioni sollevate dai danneggiati ricorrenti avrebbero dovute essere proposte avanti il tribunale civile e non amministrativo –:
   come il Ministro interrogato intenda procedere alla luce delle recenti pronunce del Consiglio di Stato che di fatto non sono entrate nel merito della questione, mettendo in rilievo esclusivamente il difetto di giurisdizione;
   se, nelle more di un'eventuale prosecuzione del giudizio innanzi il tribunale civile, non intenda comunque liquidare le somme dovute ai danneggiati che sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal «decreto moduli». (4-04787)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

indennizzo

malattia infettiva

trasfusione di sangue

prodotto farmaceutico