Legislatura: 17Seduta di annuncio: 222 del 05/05/2014
Primo firmatario: AMODDIO SOFIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/05/2014
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 05/05/2014 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 05/05/2014 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 01/09/2014
AMODDIO. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
i termini di liquidazione dei trattamenti di fine servizio e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, sono stati modificati dal comma 22 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» e convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
tale norma ha previsto che alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi 105 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
la citata norma prevede che resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del decreto;
la direzione generale dell'INPS, con circolare n. 37 del 14 marzo 2012, ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai termini di pagamento dei TFS/TFR, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
secondo la cita circolare, detta norma ha fatto venir meno, dal 1o gennaio 2012, la nozione di «anzianità massima contributiva» e la conseguente possibilità di maturare il diritto alla pensione con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica (ad eccezione di coloro che avessero già maturato tale requisito entro il 31 dicembre 2011);
secondo l'interpretazione contenuta nella circolare menzionata i lavoratori che maturano un'anzianità contributiva di 40 anni successivamente al 31 dicembre 2011 riceveranno il TFS/TFR dopo 24 mesi, anche nel caso in cui successivamente abbiano raggiunto, al momento della cessazione dal servizio, i predetti requisiti di accesso per limiti di età ovvero anzianità massima contributiva (40 anni);
l'interpretazione restrittiva contenuta nella circolare che discrimina rispetto al pagamento del TFS, tra chi ha maturato l'anzianità contributiva di 40 anni entro il 12 agosto 2011 e chi la raggiunge successivamente, penalizza fortemente questi ultimi e ciò senza alcuna ragione che giustifica la disparità di trattamento –:
se i Ministri siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative ritengano opportuno adottare per sanare la problematica denunciata, che colpisce pesantemente questa categoria di lavoratori. (4-04698)
SIGLA O DENOMINAZIONE:DECRETO LEGGE 2011 0138
EUROVOC :cessazione d'impiego