ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04464

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 209 del 10/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: LOMBARDI ROBERTA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BALDASSARRE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 10/04/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 10/04/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04464
presentato da
LOMBARDI Roberta
testo di
Giovedì 10 aprile 2014, seduta n. 209

   LOMBARDI e BALDASSARRE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il Consiglio di Stato su un ricorso d'urgenza presentato da un inquilino il 15 gennaio 2014 è intervenuto con una ordinanza (n. 103 del 2014) che ha di fatto dichiarato illegittima la procedura di conferimento del patrimonio immobiliare della cassa nazionale previdenza ragionieri; il Consiglio di Stato ha statuito che il patrimonio immobiliare della cassa nazionale di previdenza dei ragionieri è pubblico, indipendentemente dallo schema giuridico adottato per il conferimento ad un altro soggetto incaricato della dismissione degli immobili;
   in particolare il Consiglio di Stato così argomenta: «...sembra, altresì, convincente, in questo primo esame preliminare, l'argomentazione della parte appellata secondo cui la scelta di utilizzare una modalità di vendita non possa essere di per se in grado di mutare la natura giuridica dell'operazione di dismissione in una vendita tra privati, con inevitabili ripercussioni sul regime giuridico da applicare in materia di dismissione del patrimonio pubblico...»;
   l'alienazione del patrimonio di Cassa nazionale dei ragionieri, anche in base al disposto dell'ordinanza, doveva e deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dettate in tema di dismissioni dal decreto legislativo n. 104 del 1996 e non seguendo la strada della vendita tra privati invece intentata dalle parti convenute. La procedura di vendita degli immobili della cassa ragionieri è stata, invece, intrapresa partendo da un presupposto completamente errato e contrario rispetto a quanto deliberato dal Consiglio di Stato. Cassa nazionale dei ragionieri, infatti, nell'atto di conferimento del 21 dicembre 2011, dichiara che: «...ai sensi del comma 38 dell'articolo della legge 243 del 2004, la disciplina afferente alla gestione dei beni, ....contenuta nel decreto legislativo n. 104 del 1996, non trova quindi applicazione, essendo la cassa un ente privatizzato ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994...»;
   il grossolano errore in cui è caduta la cassa nazionale dei ragionieri in sede di stipula dell'atto di conferimento del 21 dicembre 2011 è stato ritenere che: «...la prospettata operazione di apporto non ha impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica e dunque non è ricompresa tra quelle per le quali l'articolo 8 comma 15 del citato decreto-legge 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010 prevede la verifica ministeriale da attuarsi con decreto; poiché la prospettata operazione di sottoscrizione di quote mediante apporto deve quindi intendersi ricompresa tra quelle di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 10 novembre 2010, CNPR in data 6 ottobre 2011 ha nuovamente e più specificatamente comunicato ad entrambi i citati ministeri a mezzo di lettere raccomandate a/r anticipate via fax, la operazione di apporto ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale del 10 novembre 2010 comma 3 ultimo periodo; il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sempre ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 10 novembre 2010 comma 3 ultimo periodo, non hanno formulato osservazioni nei trenta giorni successivi alla ultima citata comunicazione (...)»;
   come già largamente spiegato la cassa, per poter procedere ad una regolare dismissione del proprio patrimonio immobiliare, avrebbe dovuto attenersi alle linee guida dettate dal decreto-legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010. L'articolo 8, comma, 15 della legge n. 122 del 2010 prevede, infatti, che: «Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
   il conferimento patrimoniale effettuato con atto notarile del 21 dicembre 2011 avrebbe dovuto, pertanto, essere sottoposto all'autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da autorizzarsi con decreto interministeriale così come prevede l'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010 della legge n. 122 del 2010. Ciò non è avvenuto perché le parti convenute, in sede di stipula dell'atto di apporto, hanno dichiarato delle cose in modo da arginare la legge e trovare nel decreto ministeriale del 10 novembre 2010 con un escamotage che permettesse loro di non ricorrere all'autorizzazione dei due Ministeri poc'anzi nominati. L'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale del 10 novembre 2010 invero, statuisce che: «...L'efficacia dei singoli piani è subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione dei piani, salvo per le operazioni di cui all'allegato A che, non avendo impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica, potranno essere poste in essere trascorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che i Ministeri vigilanti abbiano formulato osservazioni (...)»;
   nell'allegato A viene previsto che: «...Operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica: sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili; sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o costituzione di fondi immobiliari di natura privata utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili o dalle quote di fondi immobiliari costituiti anche mediante apporto di immobili, in quanto trattasi di vendite immobiliari indirette...». Detto allegato A individua, pertanto, specifiche ipotesi di operazioni che, non avendo impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica, non necessitano della verifica da effettuarsi con decreto dei due ministeri;
   la cassa ragionieri non poteva avvalersi del decreto ministeriale in questione in primo luogo l'operazione di conferimento di cui si discute è stata effettuata con un controvalore di 436.250.000 euro rappresentato dall'emissione di quote emesse da Banca nazionale Paribas in favore dell'apportante. Questa importantissima somma di denaro è stata necessariamente inserita nel bilancio della cassa e ciò non può non aver influito sui saldi strutturali di finanza pubblica visto che la cassa è inserita nell'elenco ISTAT, così come contrariamente riportato da cassa ragionieri nell'atto pubblico di apporto del 21 dicembre 2011. Inoltre, la Cassa nazionale dei ragionieri ha tentato di sostenere del fatto che l'atto di apporto del 21 dicembre 2011 è valido ed efficace poiché «la costituzione di fondi immobiliari di natura privata utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili o dalle quote di fondi immobiliari costituiti anche mediante apporto di immobili, in quanto trattasi di vendite immobiliari indirette» rientra tra le operazioni individuate nell'allegato A;
   se questo è vero, ciò che non hanno inteso Cassa nazionale dei ragionieri è che l'atto notarile contestato non era destinato alla costituzione del Fondo Scoiattolo, ma al trasferimento ad esso della piena proprietà degli immobili di cassa nazionale dei ragionieri e tale operazione non è contemplata tra quelle elencate nell'allegato A del decreto ministeriale del 10 novembre 2010. Inoltre, ad avallare la tesi è intervenuto il Consiglio di Stato con la recentissima ordinanza n. 00103/2014 emessa nell'ambito di un procedimento intentato proprio contro cassa nazionale dei ragionieri;
   il Consiglio di Stato ha statuito che il patrimonio immobiliare della cassa nazionale di previdenza dei ragionieri è pubblico, indipendentemente dallo schema giuridico adottato per il conferimento ad un altro soggetto incaricato della dismissione degli immobili. Il Consiglio di Stato ha, altresì, deliberato che, in virtù della natura pubblica della cassa, le operazioni di vendita degli immobili della cassa nazionale dei ragionieri devono avvenire seguendo le normative vigenti, che consentono ai conduttori la possibilità di avvalersi del diritto di prelazione, nonché di un prezzo agevolato per l'acquisto della casa. Sostanzialmente i giudici hanno sancito che servirsi di uno strumento privatistico, quale il Fondo comune di investimento, non è di per sé idoneo e sufficiente a mutare la natura pubblica di una dismissione di immobili effettuate da un ente previdenziale inserito nel conto economico dello Stato;
   non da ultimo, si torna ad insistere sul fatto che, il decreto interministeriale in oggetto non può contrastare il contenuto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 con cui il legislatore ha introdotto il necessario intervento autorizzativo dei due Ministeri perché trattasi di norma successiva di grado inferiore;
   la Banca nazionale Paribas che aveva ricevuto l'apporto del patrimonio immobiliare dalla cassa ragionieri, nell'inviare le proposte di vendita, non aveva garantito agli inquilini il riconoscimento del diritto di prelazione e senza le agevolazioni del prezzo dell'immobile offerto dalla proprietà come avviene per gli enti pubblici. Quindi nel timore che le abitazioni potessero essere vendute a terzi senza questo vincolo, i giudici di Palazzo Spada hanno accolto la richiesta di sospensiva dell'inquilino in attesa di un nuovo pronunciamento del Tar del Lazio a suo tempo adito con altro ricorso d'urgenza;
   è bene ricordare che la Cassa nazionale previdenza ragionieri ha apportato alla Banca nazionale Paribas «Fondo Scoiattolo» tutto il proprio patrimonio immobiliare composto da 38 immobili sparsi per tutta Italia di cui 19 a Roma, con l'impegno che le abitazioni sarebbero state vendute agli inquilini considerando anche la vetustà. L'operazione di dismissione del patrimonio immobiliare è partita nel novembre 2012 con l'invio agli inquilini dei primi protocolli di vendita in contrasto con quanto affermato nella recente ordinanza del Consiglio di Stato. Inizialmente dalle notizie riportate dagli organi di stampa e dalle interviste rilasciate dal presidente della cassa ragionieri, ragionier Paolo Saltarelli, risultava che le dismissioni di questi immobili stavano avvenendo con successo e che molti inquilini avevano già aderito favorevolmente all'acquisto dell'immobile da loro occupato;
   dopo circa un anno e mezzo dall'inizio delle dismissioni si viene a scoprire sempre sul sito online della cassa, dallo stesso presidente, che «il processo di cessione degli appartamenti procede lentamente e con difficoltà generale soprattutto dal contesto economico-finanziario»;
   l'alienazione delle case di proprietà delle casse previdenziali privatizzate – come quella dei ragionieri – alla luce della posizione dei giudici del Consiglio di Stato deve avvenire alle medesime condizioni fissata per gli enti di previdenza pubblici. Se i prezzi proposti risultassero quelli stabiliti in base al decreto legislativo n. 104 del 1996, molti inquilini sarebbero in condizione di acquistare gli immobili occupati. Anche per questa ragione sono in corso decine di ricorsi presso tribunali per contestare l'illegittimità della procedura adottata nella vendita del patrimonio immobiliare di cassa ragionieri che potrebbero danneggiare gli iscritti delle casse –:
    quanti appartamenti siano stati oggetto di atto di vendita dall'inizio delle dismissioni;
    quanti appartamenti del patrimonio di cassa ragionieri siano attualmente sfitti e privi di reddito;
    quali siano i criteri utilizzati dalla cassa per quantificare i prezzi dei singoli appartamenti proposti in vendita e se tali criteri siano in linea con i criteri affermati nell'ordinanza del Consiglio di Stato;
    quali iniziative intenda adottare il Ministro per assicurare la pensione agli oltre 30 mila iscritti della cassa ragionieri affinché trovi applicazione alla dismissione del patrimonio immobiliare la procedura così come delineata dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 8826/2014 onde evitare ripercussioni sulle pensioni degli iscritti della cassa. (4-04464)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

vendita

acquisto della proprieta'

finanze pubbliche

ente pubblico

privatizzazione

proprieta' immobiliare