Legislatura: 17Seduta di annuncio: 209 del 10/04/2014
Primo firmatario: GRIMOLDI PAOLO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 10/04/2014
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 10/04/2014
GRIMOLDI. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
. — Per sapere – premesso che:
come è noto, il decreto legislativo n. 502 del 1992 (cosiddetto Riforma Amato) ha elevato a decorrere dal 1o gennaio 1993 il requisito contributivo minimo da 15 a 20 anni per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia;
lo stesso decreto legislativo n. 502/1993, all'articolo 2, comma 3, ha individuato particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere, in deroga all'elevazione del requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di un'anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 ed al perfezionamento dell'età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori;
tali categorie, salvaguardate dalla Riforma Amato, hanno rischiato di essere colpite dalla Riforma Fornero, che ha alzato il minimo contributivo a 20 anni, impedendo la posteriorità dei contributi versati preventivamente all'avvento della riforma Amato;
il Governo Letta in carica al momento dell'esplosione del caso dei contributi silenti, dopo quello degli esodati, ha cercato di rimediare anche a questo errore della Fornero, salvaguardando l'accesso pensionistico ai cosiddetti «quindicenni»;
tale salvaguardia trova conferma nella circolare Inps n. 16 del 1o febbraio 2013, con la quale l'istituto chiarisce che: «in esito ad approfondimenti effettuati al riguardo di concerto con i Ministeri vigilanti, si è pervenuti alla considerazione che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503 del 1992 operano anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 214 del 2011, in quanto dette norme non risultano espressamente abrogate dall'articolo 24 più volte citato»;
nello specifico, a partire dal primo gennaio 2013, i contribuenti coinvolti nel campo individuato dalla circolare, potranno accedere al trattamento con 15 anni di contributi entro il 1992, quando avranno compiuto 62 anni e 3 mesi (lavoratrici dipendenti), 63 anni e 9 mesi (autonome), 66 anni e 3 mesi (lavoratori dipendenti, autonomi e pubblici);
tali interventi, tuttavia, non risolvono la vera e propria problematica cosiddetta delle «donne silenti», cioè di quelle lavoratrici nate tra il 1940 e il 1955 che per motivi di maternità o cure familiari avevano lasciato il lavoro e pertanto alla data del 31 dicembre 1992 non avevano raggiunto il periodo minimo di contribuzione pari a 15 anni, ma che comunque vantavano almeno 10 anni di contribuzione al regime obbligatorio di appartenenza;
si ritiene infatti che tali donne, qualora non siano titolari di altre prestazioni di natura previdenziale o assistenziale, abbiano comunque (diritto a vedersi riconosciuti i dieci anni di contribuzione versata –:
se non ritenga opportuno emanare provvedimenti di propria competenza atti al riconoscimento, in favore delle lavoratrici nate tra il 1940 ed il 1955 che alla data del 31 dicembre 1992 abbiano raggiunto il requisito contributivo minimo di dieci anni, della facoltà di richiedere all'ente previdenziale al quale risultano iscritte la restituzione dei contributi versati, rivalutati al tasso di inflazione, o comunque a prevedere una maggiorazione della pensione minima in proporzione al numero delle annualità contributive. (4-04441)
SIGLA O DENOMINAZIONE:DL 1992 0502
EUROVOC :pensionato
salariato
diritto del lavoro
condizione di pensionamento
inflazione