Legislatura: 17Seduta di annuncio: 203 del 02/04/2014
Primo firmatario: BENEDETTI SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 02/04/2014 GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 02/04/2014 GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 02/04/2014 L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 02/04/2014 LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 02/04/2014 PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 02/04/2014 CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 02/04/2014 BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 02/04/2014 DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 02/04/2014 DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 02/04/2014 GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 02/04/2014 GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 02/04/2014 LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 02/04/2014 MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 02/04/2014
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 02/04/2014
BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, GAGNARLI, GALLINELLA, L'ABBATE, LUPO, PARENTELA, CECCONI, BARONI, DALL'OSSO, DI VITA, SILVIA GIORDANO, GRILLO, LOREFICE e MANTERO. —
Al Ministro della salute
. — Per sapere – premesso che:
lo studio della dott.ssa Maristella Rubbiani, primo ricercatore dell'istituto superiore di sanità, dal titolo «La problematica relativa alla presenza di coformulanti pericolosi nei preparati antiparassitari di uso agricolo o domestico», spiega come questi coformulanti, spesso più pericolosi della sostanza attiva autorizzata, vengano utilizzati come solventi, adesivanti, bagnanti, tensioattivi ed altro, nei preparati antiparassitari di uso agricolo, domestico o civile;
la normativa vigente non prevede, per alcuni di questi agenti, l'obbligatorietà della dichiarazione in etichetta relativamente alla identità ed alla concentrazione della sostanza utilizzata come coformulante all'interno del preparato; infatti, mentre per legge solo l'ingrediente attivo deve essere specificato in etichetta con nome e percentuale in peso presente nel prodotto finito, per i coformulanti è sufficiente il nome collettivo («coformulanti e solventi») e la percentuale cumulativa presente nel prodotto, senza l'identificazione specifica di ogni sostanza;
talvolta, in caso di intossicazione ad esempio, risulta estremamente difficoltoso risalire alla vera causa del danno tossicologico; alcune sostanze possono essere utilizzate come ingredienti attivi in certi prodotti specifici, ma fungere da solventi, ed essere quindi considerati coformulanti, in altri preparati –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e se non intenda assumere iniziative per rendere obbligatoria l'indicazione della dichiarazione in etichetta relativamente all'identità ed alla concentrazione della sostanza utilizzata come coformulante all'interno del preparato. (4-04309)
EUROVOC :rischio sanitario
etichettatura
antiparassitario