ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04140

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 195 del 21/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: PES CATERINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/03/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 21/03/2014
Stato iter:
21/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/03/2016
GIANNINI STEFANIA MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 28/07/2014

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/03/2016

CONCLUSO IL 21/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04140
presentato da
PES Caterina
testo di
Venerdì 21 marzo 2014, seduta n. 195

   PES. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   «A norma dell'articolo 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine [...]. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.»;
   l'articolo 1 comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (GAE) «al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente»;
   nelle graduatorie ad esaurimento sono stati inseriti tutti i docenti, tranne coloro che, pur in possesso dell'abilitazione, non sono riusciti a far domanda per l'aggiornamento;
   di un centinaio di docenti esclusi dalle graduatorie ad esaurimento, alcuni di essi, sono riusciti ad ottenere il reinserimento, a seguito del ricorso presentato al giudice del lavoro, che ha emesso la seguente sentenza: «l'esclusione di coloro che non avevano dimostrato interesse per la permanenza nella graduatoria rimane invece disciplinata dalla legge previgente senza che la nuova apporti modifiche al sistema della rinnovazione della domanda» e rileva che «nella specie non esiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi già avesse maturato il diritto all'inserimento in graduatoria e ne sia stato cancellato soltanto per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento» convenendo che «la disposizione di cui all'articolo 1 comma 1-bis decreto-legge n. 97/2004, nel disciplinare l'onere di presentazione della domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria e le conseguenze della mancata ottemperanza a tale onere costituisce in realtà norma speciale – per quanto riguarda questo specifico adempimento – rispetto alla norma generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie»;
   le graduatorie ad esaurimento non prevedono nuovi ingressi;
   i docenti in questione appartengono al personale precario e che per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero ingiusta la cancellazione definitiva dalle graduatorie;
   molti docenti che sono stati esclusi, per non aver prodotto domanda di aggiornamento nel periodo prescritto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stanno ottenendo il reinserimento, a seguito di sentenze favorevoli emesse dai giudici del lavoro, altri che non hanno la possibilità di adire le vie legali saranno, invece, penalizzati;
   l'articolo 3 della Costituzione recita: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli (..) impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» –:
   se, alla luce di quanto esposto, non ritenga opportuno dare un'ultima possibilità a coloro che, pur in possesso dell'abilitazione e dei titoli all'insegnamento, non abbiano provveduto, per motivate ragioni, a far domanda per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, anche in considerazione che diversi giudici del lavoro hanno definito eccezionale l'onere di presentazione di tale adempimento da parte di coloro che già erano stati inseriti. (4-04140)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 21 marzo 2016
nell'allegato B della seduta n. 594
4-04140
presentata da
PES Caterina

  Risposta. — Al fine di un'esatta individuazione della questione sottoposta con l'interrogazione in esame, è utile riepilogare il quadro normativo che regola l'aggiornamento delle graduatorie per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola.
  L'articolo 1, comma 1-bis, della legge n. 143 del 2004 aveva previsto che, dall'anno scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti inseriti nelle ex graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione) avveniva su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La medesima norma stabiliva inoltre, da un lato che la mancata presentazione della domanda comportava la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, dall'altro che era consentito il reinserimento, con recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, a seguito di domanda da presentarsi da parte degli interessati in occasione, degli aggiornamenti successivi.
  Successivamente, la materia in discorso è stata oggetto di una radicale innovazione a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) che, come è noto, ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. A differenza di quanto avveniva con le precedenti graduatorie permanenti, per quelle ad esaurimento non è previsto l'inserimento di nuovi aspiranti, ma unicamente l'aggiornamento della posizione degli interessati in base ai nuovi titoli acquisiti o il loro trasferimento alle graduatorie di diversa provincia.
  Ciò posto, la domanda di permanenza nelle nuove graduatorie entro i termini stabiliti dai vari decreti succedutisi, dapprima con cadenza biennale e quindi triennale, per l'aggiornamento delle stesse è divenuto adempimento necessario onde evitare la cancellazione definitiva.
  Alla luce di quanto su esposto, è di tutta evidenza che, in assenza di una apposita previsione normativa, con i bandi di aggiornamento delle graduatorie non è stato possibile riaprire termini che non sono stati rispettati dagli interessati. Le stesse considerazioni vanno svolte anche con riferimento al contenzioso cui l'interrogante fa cenno, tenuto conto che, per principio generale, le sentenze favorevoli ai ricorrenti fanno stato solo tra le parti.
La Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricercaStefania Giannini.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2004 0143

EUROVOC :

assunzione

contratto di lavoro

insegnante