ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04045

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 191 del 17/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 17/03/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 17/03/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 14/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04045
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Lunedì 17 marzo 2014, seduta n. 191

   CIRIELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la multinazionale Nexans Spa è un'azienda francese di alta specializzazione che produce cavi e sistemi di cablaggio e conta, in Italia, una sede generale situata ad Agrate-Brianza e due stabilimenti di produzione a Battipaglia (Salerno) e Offida;
   numerosi sono gli operai addetti alla produzione di cavi elettrici impiegati presso l'opificio Nexans di Battipaglia;
   nel 2009 alcuni lavoratori hanno denunciato di essere stati esposti per tutto il periodo ultradecennale di lavoro al rischio di polveri e fibre di amianto in misura superiore ai limiti di legge, chiedendo la condanna dell'INPS al pagamento dei benefici previdenziali loro spettanti ai sensi dell'articolo 13, comma 8, legge n. 257 del 1992;
   il tribunale di Salerno, con sentenza depositata nell'aprile 2011, condividendo le conclusioni del consulente tecnico, accoglieva la domanda degli operai e riconosceva loro un coefficiente di rivalutazione dei contributi pari a 1,5 per tutto il periodo lavorativo;
   in particolare, nel testo della sentenza si legge che «l'utilizzo massivo di amianto, come accertato dal consulente, è stato tale da esporre il lavoratore a una concentrazione superiore al limite imposto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 277 del 1991. Dalle risultanze della relazione peritale scritta si ritiene corretto argomentare che l'utilizzo massivo di amianto sia stato tale da ritenere l'effettiva esistenza di un nesso causale tra il lavoro svolto e la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno con superamento della soglia massima di tollerabilità, atteso il positivo giudizio di pericolosità dell'ambiente lavorativo»;
   appena due anni dopo, lo stesso tribunale di Salerno, adito nel 2008 da altri lavoratori dello stabilimento Nexans Italia di Battipaglia, rigettava le domande degli operai ricorrenti, accogliendone soltanto alcune per di più con il più basso coefficiente di rivalutazione dei contributi pari a 1,25;
   i contributi con il coefficiente 1,25 di cui alla sentenza del 2013 non possono essere utilizzati per anticipare il pensionamento e quindi gli operai dovranno proseguire a svolgere la loro attività fino all'età stabilita dalla legge cosiddetta Fornero;
   è noto che i lavoratori esposti all'amianto hanno minori aspettative di vita come chiarito dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 5 del 2000 e n. 127 del 2002 e non può essere ammessa alcuna discriminazione;
   la norma sulle rivalutazioni contributive per esposizione ad amianto con prepensionamento non è irrazionale né viola i principi di uguaglianza, in quanto lo Stato italiano, inadempiente e condannato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea proprio per il tardivo recepimento della direttiva 477/83/CEE, in relazione alle norme di cui agli articolo 32 e 38 della Costituzione, fin dal 1906 ha dichiarato l'amianto dannoso per la salute umana;
   nella stessa sentenza del 2013 si legge che «l'utilizzo dell'amianto è stato dapprima regolamentato (decreto legislativo n. 277 del 1991 abrogata dal decreto legislativo n. 81 del 2008) e, successivamente vietato per effetto della legge n. 257 del 1992 la quale era finalizzata ad agevolare nonché incentivare l'uscita dal mercato del lavoro di quei lavoratori impiegati nelle attività da dismettere prevedendo una sorta di indennizzo in favore di chi era stato esposto per un periodo ultradecennale mediante una rivalutazione contributiva rilevante ai fini sia dell'anzianità sia della misura del trattamento pensionistico»;
   sussiste dunque una singolare differenza tra le diverse pronunce dello stesso tribunale, e nel modus operandi di INPS di Salerno, che non è giustificata né giustificabile poiché tutti gli aventi diritto hanno lavorato nello stesso sito, manipolando amianto, presente nel ciclo produttivo e nelle strutture, come si evince da entrambe le sentenze –:
   se i Ministri siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se intendano assumere iniziative normative per salvaguardare i diritti di tutti i lavoratori esposti all'amianto ed evitare situazioni di ingiustificata disparità di trattamento come quelle descritte in premessa. (4-04045)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS )

GEO-POLITICO:

SALERNO,SALERNO - Prov,CAMPANIA

EUROVOC :

sanita' del lavoro

sicurezza del lavoro

giurisdizione giudiziaria

amianto

pensionamento anticipato

sostanza pericolosa

operaio

sanita' pubblica