Legislatura: 17Seduta di annuncio: 190 del 14/03/2014
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 14/03/2014
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 14/03/2014 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 05/03/2015
PAGLIA. —
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
. — Per sapere – premesso che:
recenti richieste di pronunce pregiudiziali avanzate alla Corte di giustizia dell'Unione europea dalla Corte costituzionale (v. GUCE, C 313/7 del 26/10/2010) e dal tribunale di Napoli (v. GUCE, C 141/11 del 18/05/2013) hanno evidenziato i problemi di conformità alla direttiva 1999/70 del Consiglio del 28 giugno 1999 sul lavoro a tempo determinato di leggi e pratiche amministrative del settore pubblico italiano che si assume non rispettino il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato;
il rischio sta diventando più forte in relazione ad una situazione, in cui la discriminazione a carico di lavoratori a tempo determinato appare inequivocabilmente evidente, determinatasi con riferimento all'applicazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede il reclutamento dei professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia secondo una procedura in due fasi: una prima imperniata su concorsi pubblici di abilitazione nazionale ed una seconda imperniata su concorsi pubblici di chiamata da esperirsi dai singoli atenei;
si è ora per la prima volta completato l'espletamento dei concorsi nazionali previsti da detta legge 240 del 2010. Quei concorsi hanno portato a conseguire l'abilitazione per la prima e la seconda fascia sia candidati già strutturati con un rapporto a tempo indeterminato (come professori associati o come ricercatori) sia candidati non strutturati legati ad un'università da contratti d'insegnamento a tempo determinato conclusi, uno dopo l'altro, anno per anno. L'articolo 24 di quella legge prevede che un singolo ateneo, con risorse ad hoc, apra concorsi per la chiamata di abilitati riservati a professori di seconda fascia e ricercatori in servizio in tale ateneo e non prevede che questo, con risorse proprie ad hoc apra concorsi riservati a docenti non strutturati ad esso legati da un contratto annuale ancorché ripetuto di anno in anno;
è evidente che alla chiamata di questa categoria di docenti legati all'università da contratti a tempo determinato, che hanno ottenuto un'abilitazione sulla base di concorsi pubblici nazionali, non si può opporre il principio secondo cui un'amministrazione pubblica non può assumere senza concorso –:
se non ritengano necessario che sia svolta un'attività di prevenzione della violazione della direttiva 1999/70 in via generale con riferimento a tutti i settori rientranti nel suo ambito di applicazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
cosa intendano fare, per quanto di competenza, affinché la legge n. 240 del 2010 sia applicata dagli atenei integrando quanto da essa previsto con il principio di non discriminazione espresso dalla direttiva 1999/70;
quale attenzione stiano prestando alle procedure in corso di svolgimento, dati anche i rischi di condanna dell'Italia che si stanno profilando in ragione di procedure d'infrazione con cui la Commissione contesta al nostro Paese di non avere adottato misure atte a prevenire la violazione di detta direttiva. (4-04031)
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 2010 0240
EUROVOC :parita' di trattamento
violazione del diritto comunitario
lavoro temporaneo
personale di ricerca
contratto di lavoro
applicazione della legge
insegnante
universita'