ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03938

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 187 del 11/03/2014
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/01409
Firmatari
Primo firmatario: IANNUZZI TINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/03/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 11/03/2014
Stato iter:
05/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/05/2014
MADIA MARIA ANNA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/05/2014

CONCLUSO IL 05/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03938
presentato da
IANNUZZI Tino
testo di
Martedì 11 marzo 2014, seduta n. 187

   TINO IANNUZZI. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 13 aprile 2013 n. 39, recante «Norme in tema di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni ed enti privati in controllo pubblico», ha giustamente introdotto un regime normativo più rigoroso e severo per eliminare ogni conflitto di interessi ed ogni sovrapposizione di ruoli e di poteri nell'assunzione e nell'esercizio di funzioni pubbliche e di responsabilità elettive;
   tale decreto legislativo è stato finalmente varato, dopo tanti rinvii e dopo tanti ritardi, per evitare negative confusioni di ruoli, pregiudizievoli per la imparzialità ed il prestigio delle istituzioni pubbliche e per la attuazione dei principi prioritari di trasparenza e di libertà di scelta dei cittadini;
   in questo spirito, assolutamente condivisibile, il decreto legislativo n. 39 del 2013, all'articolo 14, ha fissato giustamente la incompatibilità fra gli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali, da un lato, e le cariche di componente delle giunte e dei consigli di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, al fine di eliminare commistioni gravi e pregiudizievoli di poteri e di ruoli pubblici;
   tuttavia sono sorte incertezze e perplessità sull'ambito ed i limiti di applicazione della nuova normativa;
   è necessario che le cause di incompatibilità si riferiscano a situazioni di obiettiva commistione e confusione di ruoli, riguardando fattispecie nelle quali effettivamente vengano esercitati poteri di gestione e di amministrazione nelle organizzazione delle attività sanitarie, in quanto tali non compatibili con cariche elettive nelle amministrazioni locali;
   le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 39 del 2013 sono insuscettibili di applicazione analogica o estensiva che vulnererebbero il diritto di elettorato passivo, oggetto di pregnante tutela costituzionale;
   esse, invece, vanno interpretate rigorosamente nei limiti della loro formulazione letterale, senza inammissibili estensioni;
   occorre chiarire e fugare ogni dubbio circa la portata applicativa di questa normativa;
   in particolare, è opportuno, pertanto, chiarire, con atti ministeriali ufficiali, che le cause di incompatibilità di cui al citato articolo 14 non si riferiscono ai dirigenti medici di unità operativa di strutture complesse delle aziende sanitarie locali (i primari ospedalieri di un tempo), che non sono titolari di alcun potere di amministrazione attiva e di gestione, ne hanno alcun ruolo in ordine alla conduzione ed alla selezione del personale sanitario, né tantomeno, in ordine alla destinazione ed all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili nelle aziende medesime;
   questo chiarimento si impone per evitare l'ingiusto depauperamento del futuro quadro degli amministratori locali, e per scongiurare inevitabili contenziosi –:
   se il Ministro intenda adottare – una iniziativa diretta a precisare l'ambito di applicazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 39 del 2013 di recentissima entrata in vigore – per chiarire che non sussistano cause di incompatibilità fra gli incarichi di Dirigente medico di unità operativa delle strutture complesse delle aziende sanitarie locali e le cariche di componente delle giunte e del consiglio, e, quindi, di sindaco di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, per tutte le obiettive e fondate motivazioni e considerazioni sopraevidenziate. (4-03938)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 5 maggio 2014
nell'allegato B della seduta n. 222
4-03938
presentata da
IANNUZZI Tino

  Risposta. — Rispondo all'interrogazione in esame con la quale sono stati sollevati dubbi interpretativi sulla portata dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di incompatibilità degli incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie locali regionali.
  Come è noto, il comma 2 dell'articolo 14 stabilisce che gli incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie locali regionali sono incompatibili con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, prevedendo ipotesi tassative di incompatibilità riferite, in particolare, agli incarichi di vertice delle aziende sanitarie quali direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario.
  Sulla questione è intervenuta la delibera n. 58 del 2013 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (ora ANAC – Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche), che ha chiarito l'ambito soggettivo di applicazione del citato decreto legislativo, con riferimento a tutte le tipologie di incarichi dirigenziali conferiti al personale medico.
  In particolare, la delibera precisa che le cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 14 non possono venire applicate soltanto al direttore generale, al direttore amministrativo e al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e che le incompatibilità previste dall'articolo 12 riguardano anche i dirigenti sanitari, i quali possono avere responsabilità di amministrazione e gestione e non solo responsabilità professionale, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  Secondo la Commissione, per decidere sull'applicabilità o meno delle disposizioni citate ai dirigenti medici è necessario individuare «quelle posizioni dirigenziali che implicano, oltre alla responsabilità professionale, anche forme di responsabilità di amministrazione e gestione e, di conseguenza, non possono essere trattate diversamente dal complesso della dirigenza della pubblica amministrazione».
  Le disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013 non possono, quindi, essere applicate ai medici di «staff» che non esercitano tipiche funzioni dirigenziali comprensive di una significativa autonomia gestionale e amministrativa (quali, ad esempio, funzioni di natura professionale, di consulenza, di studio e ricerca nonché funzioni ispettive e di verifica); al contrario i dirigenti di distretto sanitario, i direttori di dipartimento e di presidio e in generale, i direttori di strutture complesse rientrano certamente nel campo di applicazione della normativa in esame.
  Tenuto conto delle menzionate indicazioni della Commissione, non appare necessaria un'ulteriore iniziativa sulla questione.
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazioneMaria Anna Madia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

consulenza e perizia

pubblica amministrazione

servizio sanitario nazionale

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