ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03840

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 183 del 05/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: LOREFICE MARIALUCIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 05/03/2014
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 05/03/2014
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 05/03/2014
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 05/03/2014
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 05/03/2014
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 05/03/2014
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 05/03/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/03/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03840
presentato da
LOREFICE Marialucia
testo di
Mercoledì 5 marzo 2014, seduta n. 183

   LOREFICE, GRILLO, RIZZO, FRUSONE, CECCONI, DALL'OSSO, BARONI e MANTERO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   in seguito al sisma del 13 e 16 dicembre 1990 con epicentro nel golfo di Augusta, la Presidenza del Consiglio dei ministri pro tempore ha sospeso gli adempimenti e i versamenti tributari e contributivi per gli anni 1990-1991-1992 per coloro che risultavano residenti prima di tale data nei comuni interessati dal tragico evento, ricadenti nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa, e per coloro che svolgevano, nell'area degli stessi comuni e alla stessa data, un'attività industriale, commerciale, artigiana e agricola, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse;
   con l'introduzione della legge n. 388 del 2000, tramite l'articolo 138, si è consentito il versamento delle imposte sospese nel triennio ’90-’92, a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, con possibilità di versare l'importo dovuto in un massimo di dodici rate semestrali, senza aggravio di sanzioni e interessi;
   l'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, ha consentito ai contribuenti interessati di regolarizzare la propria posizione mediante il versamento entro il 16 marzo 2003 (poi differito al 16 aprile 2004) del 10 per cento delle imposte dovute e non corrisposte per il suddetto triennio, con possibilità di rateizzazione semestrale per importi superiori a 5 mila euro. Tale disposizione è stata poi estesa anche con riferimento ai contributi sospesi nel triennio 1990-1992, prevedendo il versamento del 10 per cento degli stessi entro il 30 giugno 2006 (poi differito al 30 settembre 2006) con possibilità di rateizzazione semestrale (articolo 1, comma 142, della legge n. 311 del 2004);
   il 9 ottobre 2006 l'Agenzia delle entrate, direzione regionale Sicilia, annunciava a mezzo stampa l'intenzione di sospendere in autotutela gli effetti delle cartelle di pagamento notificate ai contribuenti interessati dal sisma del 1990 che appaiono illegittime o infondate, nonché di sospendere i termini per proporre ricorso, per un periodo limitato di 150 giorni a decorrere dal 9 ottobre 2006 e con scadenza 7 marzo 2007 (poi prorogato al 31 dicembre 2007), al fine di consentire agli uffici locali dell'amministrazione finanziaria il completamento delle attività di controllo e di verifica della regolarità delle iscrizioni a ruolo, per il riconoscimento e l'attuazione degli sgravi nei confronti dei soggetti che risultavano aver definito la propria posizione con il fisco;
   con numerosi interventi, tra cui le sentenze 20641/2007 e 9577/2012 e le ordinanze 22507/2012 e 10242/2013, la Corte di Cassazione ha stabilito che il beneficio della riduzione al 10 per cento spetta sia a chi non ha ancora pagato, sia a chi ha già pagato, attraverso il rimborso di quanto versato al medesimo titolo, ancorché risultato parzialmente non dovuto ex post, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto ex lege, purché l'istanza di rimborso sia stata presentata entro il 31 marzo 2012;
   il 26 luglio 2012 il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze ha risposto all'interrogazione a risposta immediata n. 5-07535, presentata dal deputato Causi in VI Commissione permanente in merito alla medesima questione, affermando che l'Agenzia delle entrate intendeva «predisporre istruzioni agli Uffici per l'abbandono delle relative controversie, con conseguente riconoscimento del diritto al rimborso per le imposte pagate in eccedenza per il triennio 1990-1992, escludendo però le imprese poiché la Commissione Europea nel frattempo aveva provveduto a registrare gli aiuti connessi al terremoto del 1990 quali “aiuti di Stato non notificati”»;
   le commissioni tributarie di Catania, Ragusa e Siracusa hanno ripetutamente confermato e ancora confermano ad ogni relativo ricorso quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, ordinando all'Agenzia delle entrate di rimborsare quei contribuenti che avevano instaurato un contenzioso e presentato l'istanza entro i termini previsti –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto suesposto;
   cosa intenda porre in atto affinché ogni contribuente interessato riceva quanto gli sia dovuto per legge, e affinché possa finalmente venir meno quella disparità di trattamento che lo Stato ha perpetrato negli anni tra chi ha regolarizzato subito la propria posizione e per intero, e chi ha sforato largamente i termini usufruendo in seguito della riduzione;
   quali siano le prospettive per le imprese che vedono ancora negarsi questo diritto. (4-03840)

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

CATANIA,CATANIA - Prov,SICILIA, RAGUSA - Prov,SICILIA, SIRACUSA - Prov,SICILIA

EUROVOC :

sisma

contribuente

rimborso fiscale