ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03826

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 183 del 05/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: FEDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/03/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 05/03/2014
Stato iter:
08/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/07/2014
PISTELLI LAPO VICE MINISTRO - (AFFARI ESTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 08/07/2014

CONCLUSO IL 08/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03826
presentato da
FEDI Marco
testo di
Mercoledì 5 marzo 2014, seduta n. 183

   FEDI. — Al Ministro degli affari esteri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   rispondendo a precedenti interrogazioni il Ministero degli affari esteri ha assunto l'impegno a dare soluzione al problema del versamento delle spettanze previdenziali previste dal regime australiano per i lavoratori a contratto locale assunti presso la nostra rete diplomatico-consolare;
   con decorrenza 1o gennaio 2013, infatti, l'amministrazione degli affari esteri ha disposto la piena applicazione per tutto il personale a contratto a legge italiana e a legge locale, residente in Australia, delle norme della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 145 del 21 giugno 1985 ed entrata in vigore il 5 novembre 1985;
   la normativa locale australiana prevede che il sostituto d'imposta, oltre alle ritenute fiscali da versare all’Australian Taxation Office, sia contemporaneamente responsabile anche dei versamenti obbligatori ai fondi previdenziali e della copertura assicurativa per malattia e infortuni e tale obbligo si applica a tutto il personale a contratto italiano e a contratto locale e riguarda i regimi denominati rispettivamente «superannuation» e «workers compensation»;
   negli ultimi mesi è emersa la volontà da parte dell'amministrazione di procedere unilateralmente, dopo acquisizione di parere da parte dell'Avvocatura generale dello Stato, a convertire i contratti a legge italiana in contratti regolati dalla legge locale;
   la volontà manifestata dall'Amministrazione rispetto alla modifica della natura dei contratti non corrisponde al quadro normativo di riferimento e, ovviamente, alle legittime aspettative dei titolari di contratti di lavoro individuali regolati da sempre dalla legge italiana;
   analoga problematica si è già verificata in Canada garantendo la copertura locale senza alcuna modifica del regime contrattuale;
   l'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come modificato dal decreto legislativo n. 103 del 2000, prevede che la tutela previdenziale venga assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ovvero, quella del Paese di residenza, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore –:
   quali immediate iniziative si intendano intraprendere per disporre il passaggio dal regime previdenziale italiano INPS a quello locale facente capo alla «superannuation» di tutto il personale a contratto (nazionale italiano e locale) in servizio presso la rete diplomatico consolare in Australia;
   quali urgenti ed immediate iniziative si intendano adottare per garantire la tutela di diritti e garanzie ancorati alla tipologia stessa del contratto di lavoro nazionale italiano. (4-03826)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 8 luglio 2014
nell'allegato B della seduta n. 259
4-03826
presentata da
FEDI Marco

  Risposta. — Nel merito giova precisare che, al fine di delineare un quadro chiaro sulla situazione australiana, occorre tenere distinti gli aspetti fiscali da quelli previdenziali in quanto disciplinati da due fonti normative diverse.
  Il regime fiscale del personale a contratto in servizio in Australia si conforma alla convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni (ratificata dall'Italia con legge n. 292 del 1985), che prevede l'assoggettamento di tutto il personale a contratto al regime fiscale locale. Dal primo gennaio 2013, come è noto, le sedi diplomatiche e consolari sono tenute ad agire in qualità di sostituto d'imposta in base alla legge australiana.
  Diversamente, il regime previdenziale resta disciplinato dalla formulazione dei contratti di impiego. Nel caso del personale a contratto a legge locale, in conformità all'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come novellato dal decreto legislativo n. 103 del 2000, i contratti recepiscono la normativa australiana in materia previdenziale.
  I problemi si registrano per un limitato numero di impiegati tuttora regolati dal contratto a legge italiana, ai quali si applicano le norme italiane sopra richiamate e quelle della contrattazione collettiva. L'articolo 2, comma 3, del decreto sopra richiamato ha stabilito la perdurante validità delle «disposizioni dei contratti di impiego del personale relative alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché all'assistenza per malattia», ovvero l'iscrizione all'Inps, all'Inail e al sistema sanitario nazionale. Si verifica quindi un contrasto tra una norma italiana ed una locale, non superabile con il dettato normativo, il quale non prevede la verifica di conformità dei contratti a legge italiana rispetto alla normativa locale né ammette la modifica dei contratti per recepire norme imperative locali. Ciò risponde al principio di specialità di questi contratti, la cui coerenza interna è data dal fatto che essi sono interamente regolati dalla legge italiana e dai contratti collettivi applicabili, fatta salva l'esistenza di convenzioni internazionali che prevalgono sulla normativa nazionale.
  Riassumendo, quindi, ai fini previdenziali è possibile individuare tre diverse posizioni del personale impiegato all'estero: impiegati a contratto regolato dalla legge locale ed assicurati ai sensi della normativa previdenziale del Paese dove prestano servizio; impiegati a contratto regolati dalla legge locale che abbiano optato per l'Inps; impiegati a contratto regolati dalla legge italiana e, dunque, iscritti di diritto presso la gestione previdenziale Inps.
  Si fa presente che l'amministrazione non intende procedere unilateralmente alla conversione dei contratti a legge italiana in contratti a legge locale. Sono in realtà gli stessi dipendenti a rivendicare l'introduzione di alcuni istituti regolati dal diritto australiano (non solo per gli aspetti previdenziali ma anche per quelli assicurativi) in un contratto interamente regolato dalla legge italiana, così mettendo in discussione la coerenza dell'impianto contrattuale.
  La verifica di conformità dei contratti a legge italiana alla legge locale non potrebbe essere limitata ai soli aspetti di interesse del personale, dovrebbe viceversa riguardare tutti gli istituti, tra cui vi è sicuramente quello della copertura sanitaria e dei congedi straordinari. Le eventuali modifiche da introdurre sarebbero così incisive da determinare, in definitiva, la sostanziale conversione del contratto disciplinato dalla legge italiana in uno regolato dalla legge locale. Questi problemi erano stati segnalati al personale interessato già nello scorso giugno.
  L'irrigidimento delle autorità australiane, non disponibili a negoziare deroghe o a mettere in discussione la preminenza del diritto locale, ha spinto l'amministrazione a richiedere un parere all'avvocatura generale dello Stato per conoscere quali siano le possibili soluzioni in materia, delle quali si avrà cura di informarne il personale interessato.
  Da ultimo la situazione australiana e quella canadese non sono tra di loro compatibili, in quanto l'assoggettamento del personale a contratto a legge italiana alla previdenza canadese discende dalla vigente convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale, che a differenza del caso australiano, prevale sulla normativa italiana.
Il Viceministro degli affari esteriLapo Pistelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

contratto di lavoro

personale a contratto

Australia

consolato

sicurezza sociale