ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03770

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 181 del 27/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: BRUGNEROTTO MARCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/02/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 27/02/2014
Stato iter:
13/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/12/2016

CONCLUSO IL 13/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03770
presentato da
BRUGNEROTTO Marco
testo di
Giovedì 27 febbraio 2014, seduta n. 181

   BRUGNEROTTO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   il diritto alla tutela della salute è garantito dalla Costituzione e non può essere oggetto di discriminazione territoriale a nessun titolo;
   nonostante le emissioni inquinanti siano diminuite in tutta Europa, l'ultimo rapporto dell'Agenzia europea dell'ambiente (Aea) sulla qualità dell'aria in Europa mette alcune città italiane tra cui Padova in cima alla lista delle città più inquinate;
   in gran parte delle regioni italiane sono previste drastiche riduzioni delle sedi dei dipartimenti provinciali delle agenzie di prevenzione dell'ambiente e del relativo personale con conseguente peggioramento della qualità dei controlli;
   dopo l'emanazione della legge n. 61 del 1994, è stato fatto poco per riconoscere al sistema agenziale il giusto ruolo centrale sul controllo ambientale (basti dire che ancora oggi, a tanti anni dall'istituzione delle prime agenzie di protezione ambientale, è opinione diffusa nella popolazione che i controlli ambientali siano effettuati dai carabinieri, dalla Guardia di finanza, dal Corpo forestale dello Stato); le agenzie operano insieme ad altri organi necessari per un controllo capillare del territorio e la cui integrazione nel contesto dei controlli ambientali è certamente insostituibile sia in fase preventiva sia in fase repressiva in ausilio ed in sinergia con i tecnici delle Arpa;
   sussiste una scarsa presenza sul territorio delle Arpa in parte attribuibile ad organici inadeguati delle medesime ed all'espletamento di attività secondarie rispetto al loro preminente compito di tutela dell'ambiente di cui certamente il monitoraggio ed il controllo costituiscono una parte fondamentale. L'ultimo importantissimo atto dei passati Governi il cosiddetto testo unico ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) cita il sistema agenziale e le Arpa non più di cinque sei volte e non per ribadire la loro specificità nel campo della tutela ambientale. Infatti, tranne che per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo dove, nel caso in cui non sia prevista la valutazione d'impatto ambientale, è prescritto il parere dell'Arpa territorialmente competente, le Arpa non sono esplicitamente chiamate in causa né nella fase di rilascio delle autorizzazioni, né nella fase del controllo, in quanto entrambe queste fasi sono giustamente messe in capo alle autorità competenti le quali però possono decidere autonomamente di avvalersi o meno delle Arpa –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto sopra descritto;
   se il Ministro interrogato, alla luce delle considerazioni svolte, non ritenga opportuno assumere iniziative normative, al fine di fornire, pur nel rispetto delle autonomie regionali, idonei strumenti e, ove necessario, garantire adeguatezza dei controlli. (4-03770)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 13 dicembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 713
4-03770
presentata da
BRUGNEROTTO Marco

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa all'inquinamento atmosferico nella pianura padana, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare, sulla base della normativa nazionale di settore (decreto legislativo 155 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni) le regioni e le province autonome sono le autorità competenti in materia di gestione e valutazione della qualità dell'aria. Tali amministrazioni sono pertanto competenti nella zonizzazione del territorio (con la relativa classificazione delle zone in funzione dei livelli di inquinamento registrati), nel monitoraggio della qualità dell'aria, nella valutazione annuale dei livelli di inquinamento e nella pianificazione degli interventi di risanamento della qualità dell'aria.
  Secondariamente, si segnala che la legislazione comunitaria in materia di qualità dell'aria (direttiva 2008/50/CE e direttiva 2004/107/CE) prevede che gli stati debbano assicurare, entro specifiche date, il rispetto di determinati obiettivi di qualità dell'aria per una serie di inquinanti, grazie alla pianificazione di misure ed interventi di risanamento.
  In particolare, per il materiale particolato PM10 sono previsti due valori limite per le concentrazioni in aria ambiente, un limite annuale (pari a 40 mg/m3) ed un limite giornaliero (pari a 50 mg/m3 da non superare più di 35 volte per anno civile), da rispettare a partire dal 1o gennaio 2005.
  Tali limiti non risultano rispettati in ampie aree del territorio nazionale, situate presso la maggior parte delle regioni.
  Tale situazione di inadempimento è però differenziata sul territorio nazionale: infatti, mentre per le Regioni del centro-sud il mancato rispetto dei valori limite è localizzato in piccole aree, appartenenti per lo più ai principali centri urbani, nel bacino padano i superamenti, anche a causa di condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli, sono diffusi su tutto il territorio.
  Concentrando, ad esempio, l'analisi del trend dei valori del materiale particolato PM10 dal 2002 al 2014 a tutti i capoluoghi lombardi, si può evidenziare come dal 2013 il valore limite sulla media annua sia stato rispettato in tutti i capoluoghi, mentre il limite giornaliero è rispettato nei capoluoghi di Como, Lecco, Sondrio e Varese, con un miglioramento rispetto al 2013 in cui tale limite era rispettato solo nel capoluogo di Lecco. Si osserva, inoltre, che il numero di giorni di superamento della media giornaliera è fortemente diminuito nel tempo.
  Tali dati evidenziano, quindi, sebbene in un contesto di miglioramento generale della qualità dell'aria, come il problema dell'inquinamento da PM10 sia esteso all'intero territorio della regione Lombardia.
  Da un punto di vista tecnico, parte del problema è identificabile nella specificità meteo-climatica e orografica della Lombardia, e dell'intero bacino padano, che determina una situazione particolarmente critica in quanto ostacola la dispersione degli inquinanti emessi in atmosfera e favorisce la formazione di composti secondari a seguito di reazioni chimiche (quali ozono, materiale particolato PM10 e PM2,5 e biossido di azoto NO2). Questa particolare criticità naturale del bacino padano rende particolarmente difficile il rispetto degli obiettivi di legge, nonostante gli sforzi sostenuti.
  Le regioni dei bacino padano, attraverso una intensa collaborazione reciproca ed un continuo confronto con il Ministero dell'ambiente, sono da anni impegnate ad attuare attività comuni volte al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di qualità dell'aria posti a maggiore tutela della salute dei cittadini dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali di riferimento.
  Per tale ragione da anni le regioni del bacino padano promuovono attività comuni di miglioramento della qualità dell'aria che nel tempo hanno consentito un costante e progressivo miglioramento dello stato della qualità dell'aria.
  La regione Lombardia, ad esempio, ha approvato nel 2013 il nuovo piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria, che costituisce il nuovo strumento di pianificazione e di programmazione regionale in materia di qualità dell'aria, aggiornando ed integrando quelli già esistenti ed individuando misure più rigorose per il contenimento delle emissioni. Tale piano individua un insieme di azioni ed interventi suddivisi tra i tre macrosettori «Trasporti su strada e mobilità», «Sorgenti stazionarie e Uso razionale dell'energia» e «Attività agricole e forestali», attuabili nel breve, medio e lungo periodo, efficaci per assicurare la massima riduzione degli inquinanti, tenendo in considerazione anche la relativa fattibilità e sostenibilità.
  Considerando l'effetto delle azioni di Piano, la regione Lombardia ha stimato che le nuove misure consentono il rientro all'interno del valore limite relativo alla media annuale di materiale particolato PM10 già dal 2015 su tutto il territorio regionale, mentre si evidenzia una maggiore difficoltà nel rientro del numero di superamenti del limite giornaliero, con orizzonte al 2020, per alcune zone/agglomerati, tra cui l'agglomerato di Brescia. Per tale zona le stime effettuate, con orizzonte temporale al 2015-2020, circa gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure previste dal nuovo piano, mostrano comunque un trend in diminuzione del numero di superamenti del valore limite giornaliero del materiale particolato PM10.
  Ciò premesso, per quanto concerne gli aspetti relativi all'adozione di piani stringenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico in tutto il territorio italiano, si evidenzia che lo scrivente Ministero ha avviato da tempo una strategia condivisa con gli altri ministeri aventi competenza sui settori emissivi quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili, attività produttive ed agricoltura, per l'individuazione di misure da attuare congiuntamente nel territorio nazionale al fine di contrastare i reiterati superamenti delle concentrazioni limite di materiale particolato PM10 e di biossido di azoto NO2 registrati in ampie zone del territorio nazionale.
  In tale contesto, nel dicembre 2013, si è arrivati alla sottoscrizione di un importante accordo di programma tra i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e della salute e le regioni e province autonome del bacino padano, contenente misure coordinate e congiunte volte a promuovere il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano.
  Nel merito, l'accordo prevede l'assunzione di precisi impegni per le parti sotto- scrittrici, da attuarsi attraverso la predisposizione di misure di breve, medio e lungo periodo per il contrasto dell'inquinamento atmosferico nel bacino padano, quali, ad esempio, l'elaborazione di proposte normative condivise sulla riforma degli attuali sistemi di riqualificazione energetica degli edifici, sull'individuazione di linee guida nel settore agricolo o nel settore dei trasporti, sull'aggiornamento dei vigenti piani urbani della mobilità nonché per la predisposizione di studi relativi alla revisione dei limiti di velocità dei veicoli di trasporto di passeggeri e merci nelle zone del bacino padano.
  In particolare, per le regioni del bacino padano è previsto l'impegno ad attuare tali proposte normative nei propri territori attraverso una modifica dei propri piani di qualità dell'aria, che sono gli strumenti previsti dalle norme nazionali di settore per garantire il rispetto dei valori limite per la protezione della salute umana stabiliti dalle disposizioni comunitarie.
  Contestualmente all'attuazione del citato accordo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha altresì avviato una interlocuzione con le regioni del centro e sud Italia finalizzata a porre in essere soluzioni mirate e condivise, sul modello del suddetto accordo di programma delle regioni del bacino padano, per l'individuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria dei territori di tali regioni.
  Si segnala, infine, che il 30 dicembre 2015 è stato sottoscritto un importante protocollo d'intesa tra il Ministero dell'ambiente, la Conferenza delle regioni e province autonome e l'Associazione nazionale dei comuni Italiani per definire ed attuare misure omogenee su scala di bacino per il miglioramento e la tutela della qualità dell'aria e la riduzione di emissioni di gas climalteranti, con interventi prioritari nelle città metropolitane.
  In particolare, tra le misure di urgenza, che saranno attivate dopo reiterati superamenti delle soglie giornaliere massime consentite delle concentrazioni di PM10 (di regola, 7 giorni), il protocollo prevede: l'abbassamento dei limiti di velocità di 20 Km orari nelle aree urbane estese al territorio comunale ed alle eventuali arterie autostradali limitrofe, previo accordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; l'attivazione di sistemi di incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico locale e della mobilità condivisa; la riduzione di 2 gradi delle temperature massime di riscaldamento negli edifici pubblici e privati; la limitazione dell'utilizzo della biomassa per uso civile dove siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento.
  Nel protocollo, inoltre, Ministero, regioni e Anci si sono impegnati a promuovere ulteriori misure tra cui il controllo e la riduzione delle emissioni degli impianti di riscaldamento delle grandi utenze, incrementando l'efficienza energetica e agevolando il passaggio a combustibili meno inquinanti, il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni (rinnovando il parco mezzi), misure di sostegno e sussidio finanziario per l'utenza del trasporto pubblico come, ad esempio, l'offerta di abbonamenti integrati treno/bus/metro/bike o carsharing, sosta gratuita nei nodi di scambio extraurbani, corsie preferenziali per il trasporto pubblico e aree di totale pedonalizzazione, nonché la diffusione di buone pratiche agricole per limitare le emissioni di ammoniaca derivanti dalla somministrazione di fertilizzanti azotati o dagli allevamenti.
  Con riferimento ai quesiti posti dall'interrogante circa il sistema agenziale e l'adeguatezza dei controlli, si rappresenta quanto segue.
  Il decreto legislativo 155 del 2010 ha previsto dalla sua entrata in vigore l'attivazione di un processo di revisione di tutte le reti regionali di monitoraggio. Tale processo, che attualmente è stato svolto da quasi tutte le regioni e province autonome, vede il coinvolgimento a vario titolo di istituti ed enti di ricerca quali ISPRA, ENEA e CNR.
  Nello specifico la norma citata prevede che tutte le regioni e le province autonome siano tenute a riesaminare le preesistenti reti di monitoraggio della qualità dell'aria in conformità alla previsione legislativa ed agli indirizzi espressi dal Coordinamento ex articolo 20 del decreto legislativo 155 del 2010. A tal fine le regioni sono tenute a predisporre degli appositi progetti di revisione delle reti da trasmettere al Ministero dell'ambiente, per una preventiva valutazione, prima dell'adozione formale. Si precisa che la valutazione di tali progetti regionali viene svolta, come previsto dalla norma, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il diretto supporto di ISPRA ed ENEA. Si evidenzia inoltre che il formato per la trasmissione dei citati progetti al Ministero all'ISPRA ed all'ENEA è stato individuato con il decreto ministeriale 22 febbraio 2013 che è basato direttamente sugli indirizzi maturati nel Coordinamento ex articolo 20 del decreto legislativo 155 del 2010 a proposito delle attività di razionalizzazione delle reti regionali da condurre sul territorio nazionale. Tali indirizzi sono recepiti dalla «linea guida per l'individuazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria» elaborata tra il 2010 ed il 2011 con la partecipazione di esperti regionali, delle ARPA, di ISPRA, ENEA e CNR.
  In ultimo, si evidenzia che con la legge n. 132 del 28 giugno 2016 (pubblicata sulla GURI, Serie Generale n. 166 del 18 luglio 2016), è stato istituito il sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.
  La riforma, frutto di un articolato processo di approvazione durato circa tre anni, innova complessivamente il quadro della protezione ambientale nel nostro paese, omogeneizzando le attività delle agenzie ambientali presenti nelle varie regioni e province autonome, anche attraverso l'istituzione di specifici livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA).
  Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili revisioni della disciplina, e continuerà comunque a tenersi informato nonché a svolgere un'attività di sollecito nei confronti degli enti territoriali competenti.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1994 0061

EUROVOC :

protezione dell'ambiente

sorveglianza dell'ambiente

diritto alla salute

impatto ambientale

inquinamento atmosferico