ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03753

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 181 del 27/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: PIAZZONI ILEANA CATHIA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 27/02/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 27/02/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03753
presentato da
PIAZZONI Ileana Cathia
testo di
Giovedì 27 febbraio 2014, seduta n. 181

   PIAZZONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   la legge 8 novembre 2000, n. 328, finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari volti a superare la semplice assistenza del singolo, garantendo il sostegno della persona all'interno del proprio nucleo familiare, ha cambiato profondamente il sistema dei servizi e degli interventi sociali del territorio italiano, risultando in molti casi decisiva per una loro effettiva creazione;
   parallelamente all'emanazione di detta legge ha visto la luce la legge costituzionale n. 3 del 2001, legge di riforma del Titolo V della Costituzione. Con essa i servizi sociali assumono competenza regionale, attenuando la forza riformatrice della legge n. 328 del 2000, pur rimanendo quest'ultima legge quadro di riferimento per il sistema di welfare italiano, affermatosi dunque sulla base di leggi regionali attuative. Occorre tuttavia precisare che non tutte le regioni hanno provveduto ad emanare l'apposita normativa attuativa della legge quadro citata;
   la legge n. 328 del 2000 ha messo in campo un esteso tentativo di decentramento territoriale e di redistribuzione delle responsabilità, investendo gli enti locali di un ruolo centrale, anche in virtù del principio della sussidiarietà verticale, caratterizzandosi per la promozione dell'integrazione tra i diversi attori istituzionali e sociali nel senso della ricerca di un livello adeguato di collaborazione, programmazione e gestione condivisa del sistema locale dei servizi. In questo senso gli enti locali sono chiamati ad implementare forme di aggregazione intercomunale (ambiti territoriali) e a promuovere forme unitarie di organizzazione e gestione associata dei servizi in ambito distrettuale (piano di zona) attraverso accordi formali;
   nella maggioranza dei casi il governo politico di tali ambiti territoriali è identificato nel comitato o nella conferenza dei sindaci;
   per quanto riguarda il modello organizzativo e gestionale del sistema dei servizi locali, la maggioranza delle regioni ha previsto la costituzione e il funzionamento di un ufficio, rappresentativo di tutti i comuni dell'ambito territoriale, deputato all'attuazione delle linee di indirizzo formulate dal comitato dei sindaci, svolgendo funzioni di supporto tecnico dello stesso e di gestione ed implementazione dei servizi e degli interventi sociali. Tale organismo è usualmente denominato «ufficio di piano»;
   le strutture in questione svolgono un ruolo centrale nell'applicazione della legge n. 328 del 2000 come strumenti tecnici ed organizzativi per la programmazione e la gestione dell'integrazione socio sanitaria, svolgendo tra l'altro: attività istruttoria, di supporto all'elaborazione e valutazione della programmazione in area sociale e socio-sanitaria; attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali sull'accesso e sulla compartecipazione degli utenti alla spesa; coordinamento degli strumenti tecnici per l'accesso e la valutazione d'accesso; azioni di impulso e di verifica delle attività attuative della programmazione sociale e sociosanitaria, attività di monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi e degli interventi attuati con il piano di zona al fine di valutare gli stessi in termini di efficacia, efficienza ed economicità, nonché di equità rispetto a tutti i cittadini;
   i comuni dell'ambito territoriale si dotano della configurazione necessaria e sufficiente per la gestione delle funzioni di loro competenza nell'attuazione del piano di zona ed eventualmente, possono scegliere una delle diverse forme di gestione associata previste dalla legislazione vigente;
   nel caso diffuso di adozione della forma dell'accordo di programma, non avendo il comitato o la conferenza dei sindaci uno status giuridico riconosciuto, la gestione del piano sociale di zona ricade formalmente e contabilmente sul comune capofila, che tuttavia non usufruisce di nessuna deroga specifica ai vincoli di legge per lo svolgimento di una funzione che in realtà riguarda non il proprio territorio ma quello di un numero più o meno ampio di comuni;
   in molti casi il comune capofila non è individuato in modo stabile e definitivo da legge regionale, ma la funzione viene assunta a rotazione dai vari comuni appartenenti all'ambito territoriale;
   tutto ciò determina notevoli problemi relativamente alla gestione finanziaria dei fondi e alla gestione tecnico-amministrativa dei servizi, ma soprattutto per gli operatori afferenti alla struttura tecnica;
   la situazione descritta rende infatti impossibile l'assunzione a tempo indeterminato di detto personale, sottoposto a un regime di precariato da moltissimi anni, con tipologie contrattuali utilizzate per regolamentare i rapporti di lavoro con gli operatori esterni: da contratti a tempo determinato a contratti a collaborazione coordinata e continuativa, partite iva e agenzie interinali fino all'esternalizzazione a cooperative sociali;
   occorre precisare che i lavoratori in questione svolgono funzioni particolari e molto delicate, che spesso attengono alla valutazione dei risultati inerenti alla programmazione degli interventi socio sanitari. Appare quantomeno discutibile che si possa giungere all'esternalizzazione di figure professionali deputate a valutazioni oggettive che, per essere tali, devono risultare scevre da qualsiasi condizionamento;
   alla luce delle norme recentemente introdotte dal decreto-legge n. 101 del 2013, che prevedono, da un lato, la possibilità di assunzione a tempo indeterminato per i lavoratori che hanno maturato negli ultimi cinque anni almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e dall'altro, limitano il ricorso a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego, il personale operante negli uffici di piano, spesso definita proprio mediante la proroga di tipologie contrattuali atipiche, appare destinata ad andare incontro al surreale destino di un licenziamento de facto, pur in presenza di una forte necessità del proprio operato e della disponibilità delle risorse;
   riguardo agli, operatori, risulta chiara la loro peculiarità e importanza per una piena ed efficace applicazione della legge n. 328 del 2000 e per consentire una evoluzione dei servizi di welfare che miri alla qualità e alla appropriatezza delle risposte ai bisogni socio-sanitari rilevati, la mancata definizione della composizione e formazione dell'ufficio di piano ha rappresentato da sempre una delle maggiori criticità sollevate dal territorio. La situazione di precarietà degli operatori in questione, sottoposti continuamente a situazioni di tensione, determina un reale ostacolo al raggiungimento degli obiettivi sopra citati, che dovrebbero essere prioritari nello sviluppo di un sistema di welfare moderno, efficace e in grado di rispondere ai bisogni della collettività. Un ufficio di piano stabile, con personale qualificato e adeguato ai compiti assegnati, è infatti indispensabile, all'interno della governance distrettuale, a garantire la funzionalità stessa del sistema –:
   se non intenda intraprendere, previo coinvolgimento delle regioni e degli enti locali eventualmente in sede di Conferenza unificata, apposite iniziative di carattere normativo per garantire una efficace attuazione della legge n. 328 del 2000 chiarendo le forme di organizzazione e di gestione degli ambiti territoriali nonché la composizione degli uffici di piano e la posizione dei lavoratori impiegati;
   quali eventuali iniziative, per quanto di competenza, intenda intraprendere affinché, i lavoratori in questione, le cui professionalità risultano necessarie al corretto funzionamento del sistema di welfare integrato, siano assunti con tipologie contrattuali capaci di garantire l'adeguato e corretto svolgimento della loro attività. (4-03753)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2000 0328

EUROVOC :

contratto di lavoro

lavoro atipico

prestazione di servizi

politica sociale

comune

applicazione della legge