Legislatura: 17Seduta di annuncio: 172 del 12/02/2014
Primo firmatario: CERA ANGELO
Gruppo: PER L'ITALIA
Data firma: 12/02/2014
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 12/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 05/05/2014 MARTINA MAURIZIO MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/05/2014
CONCLUSO IL 05/05/2014
CERA. —
Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 142 – «Limitazione di cattura» – del decreto del Presidente della Repubblica 1639/1968, volto a regolamentare la pesca dei pescatori sportivi, testualmente recita: «Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore ai 5 chilogrammi complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore –:
se possa essere considerata corretta l'interpretazione della normativa sopra citata, nel senso che, essendo la seppia considerato un «cefalopode», non protetta da alcuna normativa nazionale e comunitaria, nemmeno sulla «taglia minima consentita», ne possa essere consentita la pesca da parte del pescatore sportivo subacqueo, sempre che rientri nel limite massimo consentito di chilogrammi cinque come fissato dal predetto articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 1639 del 1968. (4-03566)
Risposta. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, si precisa che, con il termine «cefalopode» si individua una classe di molluschi marini a simmetria bilaterale, con o senza conchiglia, che possono essere quindi catturati da parte dei pescatori sportivi subacquei nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, richiamate dall'interrogante.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali: Maurizio Martina.
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