Legislatura: 17Seduta di annuncio: 154 del 17/01/2014
Primo firmatario: DI MAIO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/01/2014
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 17/01/2014 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 08/04/2014
SOLLECITO IL 09/10/2014
SOLLECITO IL 11/12/2014
SOLLECITO IL 18/02/2015
SOLLECITO IL 11/06/2015
SOLLECITO IL 31/07/2015
SOLLECITO IL 30/09/2015
SOLLECITO IL 30/11/2015
SOLLECITO IL 29/01/2016
SOLLECITO IL 29/03/2016
SOLLECITO IL 15/06/2016
SOLLECITO IL 29/07/2016
SOLLECITO IL 28/10/2016
SOLLECITO IL 09/01/2017
SOLLECITO IL 30/03/2017
SOLLECITO IL 30/05/2017
SOLLECITO IL 28/07/2017
SOLLECITO IL 30/10/2017
SOLLECITO IL 18/12/2017
LUIGI DI MAIO. —
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
i consorzi di bonifica si configurano come enti di diritto pubblico economico dotati di propria personalità giuridica, proprio patrimonio e proprio personale dipendente, il quale è sottoposto al rapporto d'impiego di diritto privato. Essi trovano il fondamento giuridico della propria costituzione nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante «nuove norme per la bonifica integrale»;
tali consorzi di bonifica ricevono annualmente tributi dai cittadini. Si tratta di tributi speciali che il consumatore di un bene o l'utente di un servizio è tenuto a pagare indipendentemente da una specifica richiesta, come corrispettivo di un vantaggio che gli è derivato dal compimento di un'attività di interesse generale da parte dell'ente pubblico. Tuttavia, come da costante giurisprudenza è emersa la necessità che tali contributi, per essere legittimamente inviati ai contribuenti, debbano prima di tutto indicare la motivazione sottesa agli stessi, nonché il tipo di vantaggio fondiario direttamente e strettamente incidente sull'immobile oggetto di contribuzione. L'onere della prova è a carico dell'ente impositore;
la necessità di un vantaggio, quale presupposto per la contribuzione, è stata affermata da diverse sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. 6 febbraio 1984 n. 877, Cass. 8 luglio 1993 n. 7511 e Cass. S.U. n. 8960 del 1996), le quali hanno stabilito che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione;
sulla base di quanto detto, non è ben chiara l'attualità del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, concepito quando c'era un'altra Italia, e che non può essere considerato ancora attuale, soprattutto a fronte dell'attuale dibattito politico italiano laddove la maggioranza si propone di ridurre o eliminare l'IMU e sulla stessa proprietà per una parte degli italiani viene tenuta questa tassa, che altro non è che una patrimoniale iniqua;
peraltro, anche sulla necessità di eliminare i consorzi di bonifica integrale, nel tempo si sono spese un po’ tutte le parti politiche, sono state presentate interrogazioni, disegni di legge in proposito senza che però sia mai stato adottato alcun incisivo provvedimento in merito. Anzi, le regioni, che oggi hanno la competenza in materia, tendono più ad approvare normative «salva-consorzi» senza procedere ad una seria analisi della loro utilità relativamente ai costi per la pubblica amministrazione e per i cittadini –:
quali siano, per gli aspetti di competenza, le intenzioni del Governo a questo proposito;
se il Ministro non ritenga utile, nell'ambito delle sue competenze, adoperarsi al fine di superare un quadro normativo molto risalente nel tempo e obsoleto, anche alla luce del fatto che non si capisce bene quale sia l'utilità della presenza di più enti sullo stesso territorio regionale, a cui vengono affidate le medesime competenze relative alla salvaguardia del territorio, ad esempio autorità di bacino, genio civile, province, consorzi, comunità montane, parchi;
quale sia l'utilità di tali consorzi alla luce del costante peggioramento della sicurezza idrogeologica del territorio italiano in conseguenza del quale modesti eventi meteorologici causano danni a cose e/o persone con gravissime ricadute sul piano dei costi umani e materiali;
se non si possano recuperare dalla soppressione di questi enti, sulla cui gestione interna peraltro molto vi sarebbe da osservare, almeno una parte delle risorse necessarie per porre in essere l'ormai ineludibile azione di risanamento del dissesto idrogeologico in cui versano decine di migliaia di chilometri quadrati del nostro territorio, ciò è reso ancora più doveroso dalla grave situazione di contingenza economica che impone una drastica eliminazione degli sprechi nella pubblica amministrazione. (4-03198)
SIGLA O DENOMINAZIONE:RD 1933 0215
EUROVOC :idrogeologia
ente pubblico