ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03094

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 148 del 09/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: SEGONI SAMUELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 09/01/2014
ARTINI MASSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 09/01/2014
BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 09/01/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE 09/01/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 05/05/2014
Stato iter:
05/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/05/2014
MADIA MARIA ANNA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 05/05/2014

RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/05/2014

CONCLUSO IL 05/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03094
presentato da
SEGONI Samuele
testo di
Giovedì 9 gennaio 2014, seduta n. 148

   SEGONI, DAGA, ARTINI e BONAFEDE. — Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione . — Per sapere – premesso che:
   la «trasparenza amministrativa» intesa come «accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche» è uno degli obbiettivi cardine che ogni Governo dovrebbe perseguire in maniera prioritaria;
   con la legge del 7 agosto 1990 n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi») e con successivi dispositivi legislativi si è tentato di avviare un percorso di trasparenza, migliorando la fruizione e l'accesso agli atti e alle informazioni amministrative da parte dei cittadini;
   significativa la legge del 13 novembre 2012 n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», che oltre a ribadire che le materie oggetto delle misure sulla trasparenza amministrativa sono quelle relative a autorizzazioni o concessioni, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali, debbano individuare il responsabile della prevenzione della corruzione. Stabilisce inoltre, all'interno della pubblica amministrazione, che, in caso di commissione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile ne risponde anche sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione;
   infine, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» predispone, come dichiarato dal Governo e successivamente riportato sui vari siti istituzionali, che la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, «ha come obiettivi fondamentali: Favorire la prevenzione della corruzione; Attivare un nuovo tipo di “controllo sociale” (accesso civico); Sostenere il miglioramento delle performance; Migliorare l’accountability dei manager pubblici; Abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadini»;
   la predetta disciplina uniforma gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni definite dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001, definisce ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo, introduce il nuovo istituto dell'accesso civico, nello specifico, dispone che ogni ente della pubblica amministrazione abbia nella home page del proprio sito istituzionale un collegamento ad un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», organizzata in sotto-sezioni, come schematicamente riporta l'allegato A, al cui interno devono essere presenti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della legge vigente;
   l'articolo 26 del decreto legislativo 33 del 2013, che riproduce il contenuto dell'abrogato articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, prevede l'obbligo, a carico di tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali di fornire una visibilità totale, mediante pubblicazione sui siti web, degli interventi diretti ad erogare sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. La norma dispone che per le concessioni di vantaggi economici, la pubblicazione dei relativi atti, comprensivi dei dati identificativi dei soggetti beneficiari, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti stessi;
   al fine di monitorare la conformità ai diversi obblighi di pubblicazione e la trasparenza sui siti istituzionali di tutte le pubbliche amministrazioni (a seguito del decreto legislativo n. 33 del 2013) verificandone, continuamente ed in tempo reale, l'evoluzione su tutto il territorio nazionale, in modo completamente automatico, il Governo ha attivato una sezione del sito della «bussola della trasparenza» (http://www.magellanopa.it/bussola/). Secondo i dati della circolare n. 2/2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri del 19 luglio 2013, la Bussola, però, si limita ad effettuare l'analisi della «struttura delle informazioni» dei siti della pubbliche amministrazioni. Fino ad oggi, ben 10.700 sono i siti esaminati;
   pertanto la conformità verificata dalla bussola della trasparenza non è sinonimo di rispetto degli obblighi di legge: il software è infatti di uno strumento automatico, capace di verificare se il codice HTML delle pagine web contenga delle informazioni descrittive, denominate meta-dati, che le stesse linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni definiscono «indicazioni di reperibilità». Si tratta quindi di un controllo formale di presenza di apposite sezioni all'interno del sito che non entra nel merito del loro contenuto, né tantomeno della reale presenza delle informazioni richieste;
   tale limite è chiaro anche allo stesso Ministero, che sul sito sottolinea: «Si invitano le amministrazioni a predisporre non solo le sezioni in conformità a quanto richiesto dalle linee guida per i siti web ma anche ad inserire, nelle rispettive sezioni, i contenuti obbligatori per legge»;
   inoltre una buona percentuale dei siti degli enti comunali analizzati (oltre il 30 per cento) utilizza una struttura del sito pressoché identica, indice di una iniziativa sovracomunale che ha garantito la sola messa a norma, dal punto di vista meramente formale, dei siti aderenti. Purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi gli enti non hanno provveduto poi a compilare le sezioni dei siti con le informazioni necessarie;
   una verifica eseguita sui siti istituzionali di comuni di grandi dimensioni come Roma e Firenze, che in base all'analisi della Bussola raggiungono percentuali di «trasparenza formale» molto alte, rileva in realtà che tali percentuali non sono avvalorate dal reale contenuto d'informazione richiesto dalla legge. Ad esempio, sul portale romano, tra le informazioni non riportate, si riscontra la mancata pubblicazione dei verbali delle riunioni di commissione e dei «fogli firma» attestanti la presenza e la durata della partecipazione dei consiglieri comunali alle riunioni. Mentre sul portale fiorentino, tra i dati non pervenuti, si riscontra il mancato aggiornamento, e in alcuni casi la totale assenza, delle informazione in merito agli importi salariali percepiti da alcuni dirigenti pubblici;
   per comuni di dimensioni più piccole come ad esempio nel caso di Santa Marinella (Roma), San Giovanni Valdarno (Arezzo) e Figline Valdarno (Firenze), Intise Valdarno (Firenze), la situazione è ancora più critica: la verifica effettuata dalla Bussola rileva dei punteggi massimi di trasparenza nonostante i dati, le informazioni reali ed i contenuti sostanziali previsti dalla legge non siano completi e pienamente fruibili dal cittadino;
   inoltre nella maggioranza dei casi esaminati risulta difficile e a volte impossibile determinare la reale data di aggiornamento dei dati riportati all'interno della sezione «Trasparenza» del portale istituzionale –:
   se il Ministro, alla luce di quanto emerso, non intenda intraprendere nuove iniziative che possano realmente portare all'attuazione dell'obiettivo della trasparenza amministrativa assunto a principio generale dell'azione amministrativa;
   se il Ministro interrogato, intenda specificare quali azioni concrete (e le relative tempistiche di attuazione) prevede di intraprendere per rendere realmente efficace «la trasparenza amministrativa della pubblica amministrazione» attivando tutte le fasi e prescrizioni di cui si compone la complessiva disciplina;
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno assumere iniziative per prevedere dei meccanismi disincentivanti per quei comuni che non ottemperano agli obblighi di legge in materia di trasparenza e dei meccanismi premiali per incentivare i comuni ad adeguarsi ai succitati obblighi;
   se il Ministro interrogato intenda prevedere strumenti che consentano ai cittadini di verificare i risultati della Bussola e di segnalare al gestore eventuali carenze, omissioni o incongruenze, nonché rendere pubblici gli esiti delle verifiche effettuate. (4-03094)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 5 maggio 2014
nell'allegato B della seduta n. 222
4-03094
presentata da
SEGONI Samuele

  Risposta. — Rispondo all'interrogazione in esame relativa agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
  Com’è noto, obiettivi primari del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono il potenziamento dello strumento della trasparenza, misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, e il riordino in un unico corpo normativo delle numerose disposizioni in materia di pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni. In questo contesto, il citato decreto e la circolare n. 2 del 2013 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione individuano, quali soggetti con compiti di vigilanza sulla trasparenza, il responsabile della trasparenza, gli organismi indipendenti di valutazione (OIV) e l'autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Al dipartimento della funzione pubblica sono attribuiti unicamente compiti di monitoraggio, finalizzati all'implementazione della strategia di prevenzione della corruzione oltre che poteri di impulso e coordinamento nell'ambito della competenza generale di indirizzo dell'attività delle amministrazioni pubbliche.
  In tal senso è stata rivista la sezione dedicata alla trasparenza che deve essere presente sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione. Questa modifica ha comportato una rivisitazione della «Bussola della trasparenza», strumento
on-line aperto a tutti (persone fisiche, imprese e amministrazioni) che verifica e monitora la trasparenza dei siti web istituzionali, fornendo alle amministrazioni un utile supporto nell'organizzazione dei relativi adempimenti. La «Bussola della trasparenza», infatti, può essere utilizzata come strumento di ausilio anche alle attività di monitoraggio e vigilanza svolte dagli organi di controllo. L'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede infatti che l'autorità nazionale anticorruzione possa avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli obblighi di pubblicazione indicati dalla normativa vigente.
  Per quanto riguarda le iniziative da lei sollecitate in merito alla possibilità di segnalazione da parte dei cittadini di eventuali carenze, omissioni o incongruenze, gli utenti, attraverso la funzione «Esprimi la tua opinione» hanno la facoltà di contribuire attivamente all'innalzamento del livello di qualità delle informazioni. Il cittadino, infatti, può fornire la propria valutazione in relazione ai contenuti pubblicati, indicando in particolare se il contenuto è veramente presente, se è completo, se è aggiornato e comprensibile; ciò al fine di completare con una valutazione qualitativa la verifica formale effettuata automaticamente dalla bussola e, allo stesso tempo, mitigare gli effetti della presenza di eventuali falsi positivi. A conferma del suo rilevante contributo, la «Bussola della trasparenza» è stata valutata come miglior progetto innovativo nell'ambito del prestigioso premio European public sector award (EPSA) 2013, organizzato dall'European institute of public administration (EIPA).
  In ogni caso, in considerazione dell'onerosità dell'impegno richiesto alle amministrazioni (così come evidenziato anche dal recente rapporto dell'ANAC), l'applicazione della disciplina in questione deve necessariamente intendersi come un processo di progressiva implementazione.
  Infine, in merito alla previsione di meccanismi disincentivanti in caso di inottemperanza agli obblighi di trasparenza, ricordo che l'articolato sistema sanzionatorio previsto dallo stesso decreto riguarda sia le persone fisiche inadempienti, gli enti e gli altri organismi destinatari, sia l'atto stesso stabilendone, in taluni casi, l'inefficacia.

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazioneMaria Anna Madia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

trasparenza amministrativa

lotta contro la criminalita'

ente pubblico

prestazione di servizi

pubblica amministrazione

sostegno economico

aiuto finanziario