ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02689

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 126 del 27/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: DE LORENZIS DIEGO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2013
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2013
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2013
D'INCA' FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2013
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2013
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2013
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 27/11/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 06/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02689
presentato da
DE LORENZIS Diego
testo di
Mercoledì 27 novembre 2013, seduta n. 126

   DE LORENZIS, L'ABBATE, MANNINO, PARENTELA, D'INCÀ, TOFALO, BRESCIA e SCAGLIUSI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   le coste della Puglia nel versante ionico sono caratterizzate da torri costiere del Regno di Napoli edificate prevalentemente tra il XV ed il XVI secolo per fronteggiare corsari turchi e barbareschi che per secoli costituirono una grave minaccia per la navigazione e per le popolazioni costiere;
   tali torri, dall'architettura riconducibile a note tipologie standardizzate, costituivano un sistema unico di avvistamento realizzato al fine di intercettare con il maggiore anticipo possibile l'avvicinarsi alle coste dell'isola di navi corsare e consentire così alle popolazioni locali di mettersi in salvo;
   le torri costiere in questione sono testimonianza di un passato cruento che ha comunque legato le storie dell'umanità dei vari avventori del Mar Mediterraneo per cui le singole torri e l'intero sistema di torri lungo la costa, costituiscono un simbolo di identità dei luoghi, un enorme ma sottovalutato giacimento scientifico e culturale ed una inespressa potenzialità anche in funzione di economie turistiche;
   molte di queste torri, siano esse di proprietà pubblica o privata, versano in stato di allarmante degrado strutturale ed incuria producendo un'incalcolabile danno per l'identità locale, per la storia e la cultura della intera umanità oltre che un effettivo danno economico in termini di mancate opportunità di promozione del territorio e costituisce addirittura pericolo per la pubblica incolumità a causa dei repentini crolli di parti di esse;
   l'articolo 9 della Costituzione italiana prevede che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»;
   la Convenzione europea sul paesaggio 20 ottobre 2000 è stata ratificata dall'Italia con la legge n. 14 del 9 gennaio 2006;
   la legge n. 137 del 2002 reca «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici»;
   l'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», stabilisce che «I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione»;
   l'articolo 18 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sancisce che «La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero. La vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, di appartenenza statale, da chiunque siano tenute in uso o in consegna, è esercitata direttamente dal Ministero. Per l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero procede anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni»;
   l'articolo 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recita che «I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali»;
   l'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, decreta che «La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti»;
   l'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 sancisce che “La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione”» –:
   se il Ministro sia al corrente dell'esistenza di un censimento ufficiale ed aggiornato di tutte le torri costiere della Puglia comprensivo di informazioni circa la loro proprietà ed il loro stato di conservazione;
   se il Ministro abbia accertato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, se in Puglia si sia proceduto per le torri costiere ad una verifica degli usi in cui ogni singolo manufatto è adibito e se questi siano effettivamente compatibili con il carattere storico artistico che le connota;
   se si sia adempiuto da parte del Ministero, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad esercitate le competenze, dirette o indirette, ed i poteri di vigilanza e di ispezione sui beni culturali al fine di evitare che le torri in questione subiscano danni o degradi di qualsiasi tipo ed in che forma;
   se il Ministro abbia verificato se si sia proceduto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad ispezioni atte a verificare la conformità delle torri affidate a privati o di proprietà di privati in merito a progetti di restauro o ristrutturazione eventualmente autorizzati dalle competenti soprintendenze;
   se il Ministro abbia verificato ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che sia stata attuata una attività di controllo delle condizioni del bene culturale «Torri Costiere ioniche» tale da assicurarne «una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro» e quindi se sia stata effettuata una graduatoria di interventi urgenti adeguatamente programmati da mettere in cantiere al fine di impedire che le torri, siano esse di proprietà pubblica o privata, dato il pessimo stato di conservazione, possano sparire completamente e per quali motivi non si sia proceduto alla messa in opera di questi interventi di messa in sicurezza e di salvaguardia, azioni queste assolutamente necessarie e propedeutiche al definitivo restauro obbligatorio ai sensi del sopracitato articolo;
   se il Ministro, in relazione agli innumerevoli crolli che interessano le torri costiere di cui le cronache giornalistiche locali danno periodicamente notizia, si sia proceduto o si stia procedendo all'accertamento, per quanto di competenza, di eventuali responsabilità in merito alla mancata pianificazione e programmazione ed effettuazione di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia dei manufatti di cui in questione;
   se per le torri integre, siano esse di proprietà pubblica o privata, siano note le effettive destinazioni d'uso e se esse siano coerenti e rispettose dello status di bene di valenza storica, architettonica e culturale;
   se in ossequio all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», si sia proceduto in maniera esaustiva ad un completo riconoscimento delle torri classificabili come manufatti appartenenti al patrimonio culturale con conseguente sottoposizione a specifico vincolo di tutela atto a garantire protezione e conservazione ove ne siano di non catalogate e quindi non assoggettate ad efficaci strumenti di tutela;
   se in virtù dell'articolo 3, del sopracitato decreto legislativo 12 gennaio 2004, n. 42, e specificatamente con riferimento alle finalità in esso indicate si sia provveduto, per quanto di competenza, ed in che percentuale sul complesso delle circa 90 torri costiere pugliesi, siano esse di proprietà pubblica che privata, a promuovere la pubblica fruizione delle stesse e se siano in atto progetti di fruizione delle stesse coerenti con lo status di risorsa culturale che più conviene a tali manufatti e in che quantità;
   se in merito alle torri private si sia accertato il rispetto dei valori paesaggistici che queste emergenze intrinsecamente possiedono e quindi se almeno si siano rispettati i diritti dei cittadini di contemplazione degli stessi;
   se siano note le motivazioni per le quali non si sia ancora proceduto, ove già possibile, alla strutturazione di progetti di fruizione ed informazione o meglio di un progetto complessivo volto alla salvaguardia e alla valorizzazione di queste singolari emergenze architettoniche mediante una loro ri-funzionalizzazione di tipo culturale anche in chiave museografica;
   se siano noti quanti e quali progetti di recupero e restauro delle torri costiere della Puglia sono stati alla data odierna esitati e quanti siano ad oggi in fase di valutazione;
   se siano note quante e quali torri costiere della Puglia siano già state oggetto di recupero e restauro finanziato con fondi dell'Unione europea;
   se siano note per quali progetti di restauro e recupero delle torri costiere della Puglia si sia chiesto un finanziamento europeo. (4-02689)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

bene culturale

Puglia

sicurezza e sorveglianza

diritto dell'individuo

ente pubblico territoriale

finanziamento comunitario

protezione del patrimonio

patrimonio culturale